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sabinol

Responsabile dei lavori

Buongiorno, quando si effettua un contratto con un impresa edilizia oltre al direttottore dei lavori si inserisce il responsabile dei lavori che in mancanza di nomina in asseblea viene inserito il nominativo dell'Amministratore.

Mi sono documentato ed un amico tecnico mi ha detto e fatto notare che esiste una legge dove chi deve essere nominato, è essenzialmente un tecnico tra l'altro abilitato nello specifico con non meno di cinque anni di asperienza per questa responsabilità. Mi fate gentilmente chiarezza in merito a questo dubbio?

ciao

cosa intendi per responsabile dei lavori ? Il Direttore dei Lavori è responsabile della corretta esecuzione degli stessi, mentre l'amministratore è solo il committente per conto del condominio e quindi ha la sola responsabilità del committente. Diverso è nel caso dei lavori dove non è stato nominato un DDLL.

Buongiorno, quando si effettua un contratto con un impresa edilizia oltre al direttottore dei lavori si inserisce il responsabile dei lavori che in mancanza di nomina in asseblea viene inserito il nominativo dell'Amministratore.

Mi sono documentato ed un amico tecnico mi ha detto e fatto notare che esiste una legge dove chi deve essere nominato, è essenzialmente un tecnico tra l'altro abilitato nello specifico con non meno di cinque anni di asperienza per questa responsabilità. Mi fate gentilmente chiarezza in merito a questo dubbio?

Ti riporto alcuni passaggi del TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81:

 

Art. 89

c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;

e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91;

f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice;

 

Art. 90

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera, prende in considerazione i documenti di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98.

6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.

la legge come sempre è scritta coi piedi.. nomi e nomi di figure che non si capisce bene a cosa servono..

 

diciamo che cè:

 

l'assemblea che vota

l'amministratore che incarica..

 

a) la ditta di fare i lavori

b) il c.d direttore dei lavori, che è colui che deve supervisionare che siano svolti in modo corretto.

quindi di fatto è colui che è pagato che sbiragare tutte la parte burocratica e se abilitato anche della sicurezza legge 81/2008, quindi si interfaccia con il padrone della ditta è chiede il pos, iscrizione camera d commercio, documento di regolarità contributiva eccc..

inoltra la richiesta di scia (se e quando serve)

a fine lavori controlla che siano stati svolti al meglio.

Grazie a tutti per l'intervento. Il dubbio rimane sempre lo stesso.

Il responsabile dei lavori a chi compete? Al committente o ad un tecnico con i giusti requisiti? Nel contratto ci sono:

1) il Committente;

2) direttore dei lavori;

3) tecnico per il piano della sicurezza;

4) responsabile dei lavori.

Da quello che mi hanno detto il responsabile dei lavori deve controllare giornalmente un registro che possiede l'impresa degli operai posti in cantiere, verificare le attrezzature se sono conformi alle normative vigenti, verificare se in cantiere ci siano persone estranee a quelli predisposte nello stesso registro e chi sà quante altre cose ci sono da verificare. A questo punto può l'Amministratore di Condominio avere la veste di responsabile dei lavori non essendo lo stesso qualificato per tale responsabilità????

Grazie a tutti per l'intervento. Il dubbio rimane sempre lo stesso.

Il responsabile dei lavori a chi compete? Al committente o ad un tecnico con i giusti requisiti? Nel contratto ci sono:

1) il Committente;

2) direttore dei lavori;

3) tecnico per il piano della sicurezza;

4) responsabile dei lavori.

Da quello che mi hanno detto il responsabile dei lavori deve controllare giornalmente un registro che possiede l'impresa degli operai posti in cantiere, verificare le attrezzature se sono conformi alle normative vigenti, verificare se in cantiere ci siano persone estranee a quelli predisposte nello stesso registro e chi sà quante altre cose ci sono da verificare. A questo punto può l'Amministratore di Condominio avere la veste di responsabile dei lavori non essendo lo stesso qualificato per tale responsabilità????

Il committente è il Condominio, il Condominio nella persona dell'amministratore può ricoprire il ruolo di direttore dei lavori.

Solitamente per tale ruolo si nomina un professionista che avendone i requisiti possa ricoprire anche le mansioni di coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

 

Il direttore dei lavori è il responsabile dei lavori.

 

L'amministratore può ricoprire il ruolo di responsabile dei lavori, se ha le competenze necessarie, e risponderà personalmente in caso di non applicazione delle norme.

 

Dal Testo del link, trovi tutte le informazioni inerenti gli obblighi, le responsabilità ed i requisiti delle figure interessate.

Come già è stato fatto notare il “Responsabile dei lavori” E’ una figura prevista dal D. Lgs. 81/2008, decreto che disciplina la sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché pone a capo dalle figure in esso previste precipui compiti e RESPONSABILITA’.

 

Quindi quando si parla di “Responsabile dei lavori” è atteso che si è nell’ambito di applicazione del richiamato D. Lgs. 81/2008

 

Il “Responsabile dei lavori” non è altro una figura che vene nominata dal COMMITTENTE, per assolvere i compiti e gli obblighi di quest’Ultimo, che lo stesso D. Lgs. 81/2008 gli impone.

Infatti sopra:

responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto….

Il committente O il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione ……

 

Ne discende che nelle visioni del D. Lgs. 81/2008 Il “Responsabile dei lavori” non è altro che la figura alternativa al committente.

Ossia il committente in modo responsabile sceglie di ricoprire lui stesso il ruolo di “Responsabile dei lavori” oppure di nominarne uno ad-hoc.

 

In merito ai requisiti, e che io sappia 🙂

Il committente è il Condominio, il Condominio nella persona dell'amministratore può ricoprire il ruolo di direttore dei lavori.
No.

Salvo che l'amministratore sia anche un professionista abilitato e iscritto al proprio albo

Il direttore dei lavori è il responsabile dei lavori.

No, perchè sono figure distinte.

Salvo che il condominio faccia conflire in un solo tecnico il ruolo sia di direttore dei lavori sia di responsabile dei lavori.

Ossia il D.L. deve essere nominato anche responsabile dei lavori, e quindi pagato anche per assolvere anche a questi secondi compiti / responsabilità

Una "battuta" finale

Mi sono documentato ed un amico tecnico mi ha detto e fatto notare che esiste una legge dove chi deve essere nominato, è essenzialmente un tecnico tra l'altro abilitato nello specifico con non meno di cinque anni di asperienza per questa responsabilità.

non specifichi che che natrura tecnica sia il tuo amico !

Ma direi che allla prossima occasione occorrerà approfondire la propria documentazione 🙂

L'amico è un Geometra. La battuta va bene l'approfondimento non serve.

Quello che è chiaro è che si tenta sempre a responsabilizzare sempre più l'Amministratore Condominiale.

No.

Salvo che l'amministratore sia anche un professionista abilitato e iscritto al proprio albo

 

No, perchè sono figure distinte.

Salvo che il condominio faccia conflire in un solo tecnico il ruolo sia di direttore dei lavori sia di responsabile dei lavori.

Ossia il D.L. deve essere nominato anche responsabile dei lavori, e quindi pagato anche per assolvere anche a questi secondi compiti / responsabilità

Concordo, avrei dovuto specificare meglio le risposte.

L'amico è un Geometra. La battuta va bene l'approfondimento non serve.

uuuuu ..... direi che serve anche l'approfondimento!

Ti ricordo cosa hai indicato al primo post

 

Mi sono documentato ed un amico tecnico mi ha detto e fatto notare che esiste una legge dove chi deve essere nominato, è essenzialmente un tecnico tra l'altro abilitato nello specifico ....

Falso

Dovrà essere un tecnico abilitato ma anche specificatamente in sicurezza solo se deve ricoprire anche i ruolo di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.

Quindi, se non ricopre anche questi due ruoli, non servono requisiti

(ma questo era già chiaro sopra)

 

con non meno di cinque anni di asperienza per questa responsabilità.

Ancora falso se svolge solo il ruolo di responsabile dei lavori.

Se, invece, deve svolgere anche gli altri due ruoli in materia di sicurezza: è vero in parte e solo per determinati professionisti

" per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio "

 

quindi parliamo di tecnici che abbiano ricoperto ruoli e incarichi in pubblici uffici.

Per gli altri professionisti vale il corso di perfezionamento di 120 ore!!!

Ho letto il testo riguardante il responsabile dei lavori nel D. Lgs. 81/2008.

Non mi è chiaro in cosa consiste la veste del responsabile dei lavori o meglio cosa è tenuto a verificare o controllare.

Se lo hai letto, e non ti è chiaro ..... prova a rileggerlo nella speranza che la seconda lettura dia chiarezza.

In alternativa puoi chiedere delucidazioni, e lumi, al tuo amico geometra 😎

Se lo hai letto, e non ti è chiaro ..... prova a rileggerlo nella speranza che la seconda lettura dia chiarezza.

In alternativa puoi chiedere delucidazioni, e lumi, al tuo amico geometra 😎

Francamento, dopo tutto quanto ti è stato dettagliatamente indicato ..... che te ne esci con " Ho letto il testo ..... Non mi è chiaro in cosa consiste ..... " sembra quasi ironico o peggio: sarcastico!

Basta che ti rivedi gli interventi in #4 e #8

 

Ti ripeto una frase che usava dire un mio insegnante:

" Io più che dirvelo non posso! e se voi non capite non è certo colpa mia "

 

Poi nella norma devi anche leggere come: Committente = responsabile dei lavori

 

Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori ...... lo stesso articolo che ti è stato riportato sopra!

 

Poi se sei tu un committente, ti ricordo quello che avevo già scritto

Ossia il committente in modo responsabile sceglie di ricoprire lui stesso il ruolo di “Responsabile dei lavori” oppure di nominarne uno ad-hoc.

quel oppure sta ad indicare i casi in cui il committente o non se la sente o non è per nulla edotto alle tematiche in questione.

Per questo motivo la norma da la facoltà di nominare una figura ad-hoc ..... sicuramente un professionista edotto!

 

Se leggi l'art. 90, ti accorgi che fa dei richiami ad altri articoli, a documenti, o azioni che deve predisorre o altro ..... che di certo una persona "comune o normale" non può affrontare.

senza ricitare gli articoli .. non possiamo fare un elenco con un esempio:

 

esempio: rifacimento facciata + cappotto

 

committetente: il condominio

 

figure obbligatorie: xyz e cosa fanno

 

figure facoltative: xyx e cosa fanno

 

cose serve a tutti in modo chiaro

Esempi veri e propri no anche perché sarebbero molteplici.

Come ricordato in precedenza:

Quindi quando si parla di “Responsabile dei lavori” è atteso che si è nell’ambito di applicazione del richiamato D. Lgs. 81/2008.

 

Invece per le figure obbligatorie e non, sarebbe dispersivo rispetto alla questione trattata qui > Responsabile dei lavori

lo dico con tutto il rispetto possibile.

bisogna saper leggere la legge.

sia che si tratti di codici,di leggi speciali,di regolamenti contrattuali.

e poi il tutto va sistematizzato come dicono i giuristi,cioè coordinato.

un esempio non vuol dire nulla, perché poi il caso concreto se ne discosterà sempre.

o sai,o non sai.

e se sai di non sapere, allora devi farti davvero assistere da un professionista.

ecco perché si nominano in assemblea dei professionisti di sostegno,come legali specializzati in appalti.

la legge del 2008,anzi il decreto legislativo,è chiarissimo per gli addetti ai lavori, è comprensibile anche per chi mastica la materia.

ma se si è così digiuni da ricercare esempi,lo dico con umiltà,bisogna ricorrere alla consulenza personale,in carne ed ossa,magari dividendo il relativo costo tra più condomini.

mi scuso se sono stato molto diretto,ma è quello che credo.

un saluto a tutti.

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