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mikyy

Residenza condomino.

In un condominio un locale ha la Sig.ra Tizio come nuda proprietaria ed il Sig. Caio come usufruttuario. Il locale e' utilizzato dal Sig. Caio (marito della Sig.ra Tizio) in cui esercita un'attivita'. Caio mi dice che le comunicazioni le devo inviare a lui e non mi vuole dare l'indirizzo della moglie. In seguito a lavori straordinari ho l'esigenza di notificare convocazioni e verbali anche alla Sig.ra Tizio. Come posso risolvere il problema? Grazie.

In un condominio un locale ha la Sig.ra Tizio come nuda proprietaria ed il Sig. Caio come usufruttuario. Il locale e' utilizzato dal Sig. Caio (marito della Sig.ra Tizio) in cui esercita un'attivita'. Caio mi dice che le comunicazioni le devo inviare a lui e non mi vuole dare l'indirizzo della moglie. In seguito a lavori straordinari ho l'esigenza di notificare convocazioni e verbali anche alla Sig.ra Tizio. Come posso risolvere il problema? Grazie.

se non hai l'indirizzo della residenza della signora significa che l'anagrafica condominiale non è aggiornata.

 

fai fare visure ai pubblici registri e in comune per recuperare i dati che ti interessano: avverti prima il sig. caio che queste ricerche avranno un costo che gli verrà addebitato così come previsto dalla legge (nel caso si rifiuti ancora di fornire quei dati).

Casomai verranno addebitate a "tizio". (Soggetto che non ha comunicato il suo recapito aggiornato)

Casomai verranno addebitate a "tizio". (Soggetto che non ha comunicato il suo recapito aggiornato)

sì, sì, alla sig.ra tizio, non a lui (scrittura imprecisa ... ).

Caio essendo il marito potrebbe essere persona che ha titolo a ricevere le notifiche per conto della moglie? Inoltre l'usufruttuario dovrebbe essere responsabile in solido?

Caio essendo il marito potrebbe essere persona che ha titolo a ricevere le notifiche per conto della moglie? Inoltre l'usufruttuario dovrebbe essere responsabile in solido?

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Come vengono regolati i rapporti del nudo proprietario e dell'usufruttuario nel condominio?

All'interrogativo risponde l'articolo 67 delle disposizioni di attuazione del codice civile. Tale norma prevede che l'usufruttuario di un piano o porzione di piano eserciti il diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni. Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni ed opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio il diritto di voto spetta, invece, al nudo proprietario. Conseguentemente, l'amministratore condominiale deve porre la massima attenzione quando invia la comunicazione di convocazione dell'assemblea in quanto il destinatario della stessa sarà il nudo proprietario o l’usufruttuario: la scelta dipenderà dagli argomenti che verranno posti all’ordine del giorno dell'assemblea.

 

E se l'assemblea deve deliberare su argomenti relativi alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria dell'edifico condominiale?

 

Nell'ipotesi che in qualche occasione debbano essere affrontati argomenti attinenti sia all'ordinaria che alla straordinaria manutenzione, dovranno essere convocati sia l'usufruttuario che il nudo proprietario. La mancata osservanza di queste regole comporterà l'annullamento delle relative delibere condominiali.

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http://firenze.repubblica.it/cronaca/2011/11/21/news/la_nuda_propriet_e_l_usufrutto_del_condominio-24595282/

Se si riesce a reperire l'indirizzo del nudo proprietario inviando i verbali gia' approvati dall'assemblea si puo sanare l'eventuale irregolarita'?

Tengo a precisare che Caio (marito della Sig.ra Tizio) e' in comunione legale con la moglie Tizio per cui credo che in qualche modo Caio che riceve la corrispondenza della moglie ne risponda in solido. Giusto?

Il marito e' il marito e la moglie e' la moglie (e ciò non cambia al variare del regime patrimoniale scelto )

Per sanare le mancate comunicazioni (convocazioni assemblee e comunicazioni verbali) come si puo' fare?

Per sanare le mancate comunicazioni (convocazioni assemblee e comunicazioni verbali) come si puo' fare?

la mancata comunicazione della convocazione dell'assemblea ne determina l'annullabilità da proporre entro 30gg.

se un condomino era presente, pur non regolarmente convocato, sana il vizio di convocazione.

il problema si pone per gli assenti: costoro anche hanno 30 gg di tempo per impugnare, ma essi decorrono dalla data di ricevimento del verbale.

quindi tra gli assenti coloro che ancora non hanno ricevuto il verbale avranno 30 gg di tempo per impugnare da quando lo riceveranno.

puoi spedire il verbale a chi non era presente, attendere i trenta giorni dalla ricezione della raccomandata e se non c'è nulla di nuovo la questione è sanata.

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