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Alina67

Requisiti Amministratore condominiale

Buongiorno un amministratore condominiale è obbligato a fare l'esame per il corso di formazione periodica? E se non ha sostenuto l'esame?

Buongiorno un amministratore condominiale è obbligato a fare l'esame per il corso di formazione periodica? E se non ha sostenuto l'esame?
Un amministratore professionista, si deve aver conseguito le abilitazioni previste dall'art. 71 bis Dacc;

 

Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro:

a) che hanno il godimento dei diritti civili;

b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;

c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) che non sono interdetti o inabilitati;

e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;

f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;

g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.

Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi.

La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall'incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore.

A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell'attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica.

Se invece è un condomino ad essere nominato amministratore non si tengono conto dei requisiti f) e g), se l'amministratore è professionista, prima della nomina si chiede se è in possesso dei requisiti, e se non li possiede non lo si nomina.

La ringrazio della sua risposta specifico un po' meglio : questo amministratore ha fatto i suoi comodi forte del fatto che i condomini sono anziani e più di tanto non discutono. Solo un altro condomino e io vorremmo mandarlo via. Questo amministratore e' stato nominato anni fa e purtroppo ha fatto parecchi disastri. Io gli ho chiesto per R.R. l'attestato del corso obbligatorio periodico per amministratori. Ho ricevuto un foglio dove e' attestato solo il superamento del corso in via telematica e solo l'autorizzazione a sostenere l'esame. L'esame non lo ha fatto e la data è del 9 novembre 2017

 

- - - Aggiornato - - -

 

Quindi come devo comportarmi? Non mi sembra che sia in regola

La ringrazio della sua risposta specifico un po' meglio : questo amministratore ha fatto i suoi comodi forte del fatto che i condomini sono anziani e più di tanto non discutono. Solo un altro condomino e io vorremmo mandarlo via. Questo amministratore e' stato nominato anni fa e purtroppo ha fatto parecchi disastri. Io gli ho chiesto per R.R. l'attestato del corso obbligatorio periodico per amministratori. Ho ricevuto un foglio dove e' attestato solo il superamento del corso in via telematica e solo l'autorizzazione a sostenere l'esame. L'esame non lo ha fatto e la data è del 9 novembre 2017

 

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Quindi come devo comportarmi? Non mi sembra che sia in regola

Fossi in te chiederei un appuntamento all'amministratore ed in quella sede chiederei nuovamente le documentazioni comprovanti la regolarità della sua formazione professionale e eventuali aggiornamenti, se non corrisponderà potrai richiedere un'assemblea e nel caso i condomini non provvederanno alla revoca e nomina del successore potrai adire alle vie legali, come è ben spiegato in questo articolo;

=> Per la revoca la procedura da seguire sarebbe quella di convocare l'assemblea, possibilità concessa anche al singolo condomino, avendo cura di inserire all'ordine del giorno appunto la revoca dell'amministratore.

Qualora l'assemblea dei condomini - per le motivazioni più svariate - nonostante l'effettiva mancanza dei requisiti culturali e professionali in capo all'amministratore in carica, non provvedesse alla sua revoca, il condomino o i condomini che hanno assunto l'iniziativa di convocare l'assemblea, ma riteniamo anche quelli assenti, dissenzienti o astenuti (in applicazione analogica del nuovo art. 1137 c.c. in materia di legittimazione all'impugnativa della delibera assembleare), sarebbero legittimati a chiedere la revoca all'autorità giudiziaria.

Fonte https://www.condominioweb.com/quando-lassemblea-nomina-un-amministratore-privo-di-requisiti.11801#ixzz4yUneyGlP

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