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eduda

Rendiconto e registro di contabilità - art 1130 bis

Buongiorno,

nel ns. condominio è stata indetta assemblea condominiale ed al primo punto dell'O.d.g. l'amministratore ha posto "Disamina ed approvazione bilancio consuntivo 2013."

Vorrei chiedervi, cortesemente, se l'amministratore è tenuto o meno ad allegare alla convocazione copia del registro contabilità, motivandone il perchè.

Vi ringrazio per l'attenzione e per le risposte che spero vorrete darmi e nel frattempo porgo cordiali saluti.

1130-

bis

. Rendiconto condominiale

Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione

patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in

modo da consentire l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario,

nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle

questioni pendenti. L'assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente

identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con

la maggioranza prevista per la nomina dell'amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini

sulla base dei millesimi di proprietà. I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari

possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie

spese.

Ottimo sarebbe allegare la nota sintetica esplicativa comprensibile a tutti, poi , i condomini possono antecedentemente all'assemblea , recarsi presso lo studio per ottenere copia di quanto desiderato ma, meglio ancora sarebbe disposrre l'apertura di un sito internet come :

71-

ter

Su richiesta dell'assemblea, che delibera con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo

1136 del codice, l'amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli

aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera

assembleare. Le spese per l'attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini.

Ringrazio per la risposta e per la paziente trascrizione dell'art. 1130bis, peraltro da me citato perchè già noto, ma resto ancora col dubbio: l'amministratore deve o non deve allegare alla convocazione copia del registro di contabilità visto che nel citato articolo viene specificato che "IL RENDICONTO si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti." Quindi a ben leggere il egistro di contabilità dovrebbe essere parte integrante del rendiconto oppure interpreto male?

Grazie ancora.

Fermo restando che sarebbe buona norma allegare il rendiconto alle convocazioni in modo da dare la possibilità ai condòmini che controllarlo in tutta tranquillità, la norma elenca quali siano gli elementi che lo compongono. Ritengo, quindi, che sia indispensabile allegarlo. Personalmente, specialmente nei grandi condomini, preferisco raggruppare le voci di spesa per tipologia;il risultato è simile (da la possibilità ai condomini di vedere i movimenti in entrata/uscita) e risparmio carta... Ovviamente, specifico il motivo nella nota di accompagnamento.

Grazie per la risposta. Finora siamo in due a pensarla così. Condivido anche il criterio da lei indicato considerato che il ns. condominio si compone di ben 102 condomini...

Magari qualche altro parere condito da commento?

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