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Antonio76

Regolamento smarrito dall'amministratore

Salve, proprio questa mattina sono andato presso lo studio dell'amministratore per chiedere una copia del regolamento, approvato dall'assemblea una decina di anni fa.

Mentre faceva le copie, ho notato che stava fotocopiando non il regolamento originale (firmato) bensì un regolamento fotocopiato.

Quando mi ha consegnato questa copia della copia non si leggeva quasi nulla, quindi gli ho chiesto di farmi una fotocopia dal regolamento originale, ma ha risposto che non lo trova più. Vedendomi perplesso ha subito aggiunto che non devo preoccuparmi perché non ci sono conseguenze ne per noi condomini ne per lui.

Domando, è così?

Salve, proprio questa mattina sono andato presso lo studio dell'amministratore per chiedere una copia del regolamento, approvato dall'assemblea una decina di anni fa.

Mentre faceva le copie, ho notato che stava fotocopiando non il regolamento originale (firmato) bensì un regolamento fotocopiato.

Quando mi ha consegnato questa copia della copia non si leggeva quasi nulla, quindi gli ho chiesto di farmi una fotocopia dal regolamento originale, ma ha risposto che non lo trova più. Vedendomi perplesso ha subito aggiunto che non devo preoccuparmi perché non ci sono conseguenze ne per noi condomini ne per lui.

Domando, è così?

Se si tratta di un regolamento assembleare con clausole regolamentari, si può riconvocare l'assemblea ed approvare lo stesso regolamento con la maggioranza degli intervenuti ed almeno 500 millesimi.

 

Se si tratta di regolamento contrattuale non registrato e cioè di un regolamento che pur non essendo stato registrato in Conservatoria contiene clausole contrattuali ed è stato firmato all'unanimità, in mancanza di originale le clausole contrattuali non possono più esser fatte valere per cui occorrerà riapprovare un regolamento all'unanimità e qualcuno che 10 anni fa era d'accordo, oggi potrebbe voler non firmare più.

Grazie per la risposta, si tratta di un regolamento assembleare.

Quello che e volevo sapere riguarda se ci sono conseguenze per noi condomini o per l'amministratore per il fatto che esiste solo una fotocopia del regolamento.

L'amministratore dice che non ci sono conseguenze per nessuno, appunto perché esiste una fotocopia.

E' cosi?

Salve,

aggiungo che nell'ipotesi di regolamento contrattuale esso dovrebbe essere nella disponibilità dei singoli condomini oppure in allegato al contratto di compravendita.

Se è assembleare e c'è 1 copia, qual'è il problema? Cioè non è smarrita, basterà ristamparla...

Cordiali saluti.

Salve,

aggiungo che nell'ipotesi di regolamento contrattuale esso dovrebbe essere nella disponibilità dei singoli condomini oppure in allegato al contratto di compravendita.

Se è assembleare e c'è 1 copia, qual'è il problema? Cioè non è smarrita, basterà ristamparla...

Cordiali saluti.

Quindi una fotocopia ha lo stesso valore del regolamento originale?

Salve,

se è assembleare disporrà solo su regole che non incidono sui diritti dei condomini. Questo significa che la fotocopia sarà utile come documento in sé. Ora voi potrete riunirvi e scriverne uno nuovo ed approvarlo ecc...ma se quella fotocopia è uguale all'originale ed essendoci solo norme regolatrici non ce ne sarebbe nemmeno motivo di rifarlo.

Ovviamente sarà l'assemblea a decidere...

 

Cordiali saluti.

Si, si tratta di regolamento assembleare, l'ho scritto al post # 3.

Grazie per la risposta.

Cordiali saluti

Quindi una fotocopia ha lo stesso valore del regolamento originale?
Un regolamento assembleare non può contenere deroghe al Codice Civile, ma soltanto norme regolamentari, per cui non ci sono problemi se c'è una fotocopia, e nel caso qualche punto non va più bene si potrà modificarlo a maggioranza del 2° comma dell'art. 1136 cc;

 

cc Art. 1138. Regolamento di condominio.

Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione.

Ciascun condomino può prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente.

Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell'articolo 1130. (1) Esso può essere impugnato a norma dell'articolo 1107.

Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137.

Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.

Si, si tratta di regolamento assembleare, l'ho scritto al post # 3.

Grazie per la risposta.

Cordiali saluti

Meglio mettere all'ordine del giorno la modifica del regolamento assembleare, approvarne uno uguale a quello in fotocopia se così vi pare o cambiare qualcosa, farlo firmare da Presidente e Segretario (e qualsiasi altro condòmino che desideri firmarlo) ed allegarlo al registro dei verbali, così come prevede la Norma all'art. 1138 c.c. già citato da Tullio.

 

La mancanza di un regolamento non comporta nessuna conseguenza sanzionatoria per il condominio ma avere solo una fotocopia è come non avere affatto il regolamento e chiunque deciderà di non osservarlo non potrà essere perseguito.

 

Si pensi ad un regolamento che prevede una sanzione ad un condòmino che non rispetti una particolare Norma...

Se il condòmino contesta la sanzione il Giudice accetterà una fotocopia?

 

Ad ogni modo, rimettere le cose in regola non costa nulla e se il regolamento lo ha perso lo stesso amministratore che ora vi amministra, dovrebbe essere sua premura applicare la Norma ed allegare un regolamento in originale al registro dei verbali.

Se si tratta di un regolamento assembleare con clausole regolamentari, si può riconvocare l'assemblea ed approvare lo stesso regolamento con la maggioranza degli intervenuti ed almeno 500 millesimi.

 

Se si tratta di regolamento contrattuale non registrato e cioè di un regolamento che pur non essendo stato registrato in Conservatoria contiene clausole contrattuali ed è stato firmato all'unanimità, in mancanza di originale le clausole contrattuali non possono più esser fatte valere per cui occorrerà riapprovare un regolamento all'unanimità e qualcuno che 10 anni fa era d'accordo, oggi potrebbe voler non firmare più.

Se il regolamento è contrattuale per lo meno sarà stato trascritto.

Se il regolamento è contrattuale per lo meno sarà stato trascritto.

Antonio ha già riferito che si tratta di regolamento assembleare.

 

Ad ogni modo nulla vieta di firmare all'unanimità un regolamento di natura contrattuale e decidere di non farlo trascrivere in Conservatoria.

 

La differenza tra un regolamento contrattuale registrato ed uno non registrato sta nel fatto che quello non registrato vale solo per i firmatari del contratto; il regolamento contrattuale registrato vale anche per i futuri acquirenti.

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