Vai al contenuto
blino

Regolamento contrattuale e divieto di "esercizio"

Salve,

dopo aver cercato e nel forum e letto numerosi post 'analoghi' vorrei porre alla vostra attenzione quanto segue.

 

Il regolamento condominiale (contrattuale) dello stabile nel quale vivo impone:

 

"il divieto assoluto di destinare gli alloggi ad uso di sanatorio, gabinetto di cure od ambulatorio per le malattie infettive e contagiose, di esercizio , [...]".

 

Da quanto ho verificato, quella riportata è una formulazione simile ad altre presenti in molti regolamenti, la sua particolarità mi sembra nel divieto esplicito "di esercizio".

 

E qui il mio dubbio: cosa si intende con il termine "esercizio"? e quindi cos'è il divieto "di esercizio"?

 

Ipotizzo: esercizio commerciale, esercizio pubblico, esercizio di attività di qualsiasi tipo (es. attività ricettiva in tutte le sue sfumature (casa vacanze, casa ferie, imprenditoriale, ...)) etc. ?

 

Pongo il quesito in maniera più diretta: è lecito aprire un ristorante nei locali al pian terreno ? E' lecito l'esercizio di dell'attività extra-alberghiera in forma imprenditoriale (e non) negli alloggi?

 

Grazie!

 

-- bLino

"Esercizio" può dire tutto e può anche dire niente, io potrei interpretarlo come "esercizio" di ginnastica, per esempio. Se fosse collegato ad un'altra parola come ad esempio "commerciale" potrebbe essere riconosciuto come negozio, ed allora so che non posso farci un negozio, ma così come lo descrivi tu sembra abbastanza generico e di difficile interpretazione.

 

 

In effetti è molto generico, da qui il mio dubbio.

 

L'articolo del regolamento nella sua interezza recita:

 

E' fatto divieto in modo assoluto di destinare gli alloggi od i locali dell’edificio [...] ad uso di sanatorio, gabinetto di cure od ambulatorio per le malattie infettive e contagiose, di esercizio, di affittacamere, di scuola, di musica o di canto o di ballo ed in genere qualsivoglia altro uso che possa turbare la tranquillità dei condomini e sia contraria all’igiene ed al decoro dell’edificio

 

E' un regolamento degli anni '60, il condominio è posto in una zona molto turistica e commerciale della città. La mia interpretazione è che i suoi estensori volessero impedire l'impianto nel condominio di qualsiasi attività (esercizio) quali, ad esempio, quella condotta in strutture ricettive (extra)alberghiere (addirittura neanche se a conduzione familiare da qui il divieto di di "affittacamere" (ricordo che siamo nel '60)), ma anche il divieto ad aprire ristoranti, etc.

 

E' molto fantasiona la mia 'interpretazione'?

 

-- bLino

 

- Lino

Scritto da blino il 24 Mag 2013 - 13:04:06: In effetti è molto generico, da qui il mio dubbio.

 

L'articolo del regolamento nella sua interezza recita:

 

E' fatto divieto in modo assoluto di destinare gli alloggi od i locali dell’edificio [...] ad uso di sanatorio, gabinetto di cure od ambulatorio per le malattie infettive e contagiose, di esercizio, di affittacamere, di scuola, di musica o di canto o di ballo ed in genere qualsivoglia altro uso che possa turbare la tranquillità dei condomini e sia contraria all’igiene ed al dec [...]

quel passaggio di regolamento vieta ESCLUSIVAMENTE l'esercizio AMBULATORIALE (o comunque legato alla sanità)

Grazie balby per la risposta,

da come hai scritto capisco che la formulazione dell'articolo ti permette di affermare con certezza che ad essere vietato con il termine "esercizio" sia l'esercizio ambulatoriale (o legato alla sanità).

 

Scusami se te lo chiedo, ma cosa ti da questa "certezza"?

 

Perché non posso dire, interpretando anche io con un'accezione più circoscritta del termine 'esercizio', che ad essere vietato è, ad esempio, l'esercizio di affittacamere o qualsiasi attività turistico ricettiva, oppure l'esercizio di scuola musicale e qualsiasi altra attività?

 

Grzie!

 

 

 

 

 

- Lino

Scritto da blino il 24 Mag 2013 - 13:04:06: E' fatto divieto in modo assoluto di destinare gli alloggi od i locali dell’edificio [...] ad uso [...], di esercizio, di affittacamere, di scuola, di musica [...]

Scritto da blino il 24 Mag 2013 - 13:04:06: E' fatto divieto in modo assoluto di destinare gli alloggi od i locali dell’edificio [...] ad uso [...], di esercizio di affittacamere, di scuola, di musica [...]

Sicuro che non ci si sia infilata una virgola di troppo ??

 

 

Oltre ad esser bandite le attività ambulatoriali e le scuole in genere, mi risulta lampante che un fruttivendolo o un pescivendolo lì non potrebbero mai starci.

Un negozio di abbigliamento, un parrucchiere, un'agenzia immobiliare o uno studio professionale invece SI !

Saluti

 

 

Albano59,

si! le virgole sono corrette, ed a mio avviso, è proprio la loro presenza che fa nascere il dubbio.

 

Io leggo: "divieto di adibire i locali e gli appartamenti ad uso di esercizio". Il mio dubbio, quindi, è cosa si intenda in questo caso con il singolo termine "esercizio"?

 

Albano, tu hai indicato come non ammesso l'esercizio commerciale di pescivendolo ma ammesso l'esercizio commerciale di vendita di abbigliamento e leciti altri esercizi pubblici (servizi).

 

Ti chiedo: secondo la tua interpretazione un ristorante è ammesso? ed un'attività turistica ricettiva?

 

Sono entrambi esempi di esercizi (pubblici)

 

grazie!

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lino

Rileggendo il tuo post iniziale, avendo avuta la conferma che le virgole ci sono tutte quante e che nessuna si è infilata per errore, mi sorge una domanda: come è conformato il Condominio ?

 

Tu fai menzione di alloggi, ma mai di locali progettati e predisposti per attività diverse da quella abitativa... Pertanto ho cercato un dizionario di italiano, per acquisire una asettica definizione di "esercizio" >>> Pratica concreta di una professione, di un diritto, di una disposizione morale ecc.: e. di un mestiere; e. del potere; e. della carità; con riferimento a cosa, condizione di funzionamento: impianto in e.

Fonte

 

Da cui parrebbe dover concludere che nessuna attività diversa da quella abitativa potrebbe insediarsi in quel Condominio, specie se edificio progettato e costituito da sole u.i. a scopo abitativo.

Saluti

 

 

Albano59 grazie per la precisazione, condivido pienamente la tua conclusione.

 

Il condominio è composto da unità di piccole dimensioni che condividono un ingresso ed una scala condominiale e da due unità al pian terreno con ingresso su strada indipendente dall'ingresso prima detto, questi sono comunque elencati nella tabella dei millesimi.

 

comprendo che nel calcolo della ripartizione di alcune spese (ascensore, portierato, pulizia, etc) non debbano essere inclusi in quanto non ne godono degli specifici benedici ma, il divieto da me prima sottolineato è applicabile anche a tali unità?

 

In tutto il testo del regolamento non si distinguono tipologie di unità abitative. viene fatto riferimento solo ad appartamenti e locali del condominio.

 

grazie ancora!

 

 

 

- Lino

Il regolamento, in assenza di esclusioni, vale per tutto il Condominio: questo è certo.

Poi, a livello pratico, per le modalità di utilizzo di quelle due unità fronte strada con accessi indipendenti, molto dipenderà dal livello di disponibilità e di tolleranza dei componenti l'intero Condominio.

Saluti

 

 

Con il termine "esercizio" si intendeva un negozio (di qualsiasi genere) o meglio una attività commerciale o di somministrazione.

 

Per quanto scrivi in quel condominio si possono solo avere appartamenti ad uso abitazione "personale".

Quindi si attittuario/inquilino in pianta stabile ma non affittacamere.

 

 

×