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clarampd74

Regolamento condominiale contrattuale e maggioranze necessarie per le modifiche

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Sotto riporto i titoli dei commi del regolamento condominiale del palazzo di mia madre che risulta essere contrattuale.

alcuni condomini vorrebbero apportare delle modifiche allo stesso in alcuni punti.

Che maggioranze occorrono per le varie modifiche?

 

Premessa

 

Art. 1 Partecipanti al condominio

 

Art. 2 Cose comuni a tutti i condomini

 

Art. 3 Proprietà espresse in millesimi

 

Art. 4 Cose comuni a gruppi di condomini

 

Art. 5 Destinazione dei locali

 

Art. 6 Ripartizioni delle spese condominiali

 

Art. 7 Spese per gli ascensori e varie

 

Art. 8 Alimentazione idrica

 

Art. 9 Assicurazione dell’edificio condominiale

 

Art. 10 Manutenzione dei beni comuni

 

Art. 11 Uso e godimento dei beni comuni

 

Art. 12 Rinuncia ai servizi comuni

 

Art. 13 Manutenzione dei beni individuali

 

Art. 14 Uso e godimento dei beni individuali

 

Art. 15 Domicilio dei condomini e dei condomini subentranti

 

Art. 16 Convocazione dell’assemblea

 

Art. 17 Formalità preliminare dell’assemblea

 

Art. 18 Diritto di voto e di delega

 

Art. 19 Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni

 

Art. 20 Verbale dell’assemblea

 

Art. 21 Nomina dell’amministratore

 

Art. 22 Funzioni ed attribuzioni dell’amministratore

 

Art. 23 Atti e documenti di amministrazione

 

Art. 24 Esercizio finanziario

 

Art. 25 Liquidazione delle quote contributive

 

Art. 26 Riserve generali e particolari

 

Art. 27 Infrazioni al regolamento

 

Art. 28 Comitato di condominio

 

Art. 29 Divieto di sopraelevazione

 

Art. 30 Rinvio al Codice Civile

 

 

 

Secondo me per modificare i suddetti articoli, occorrono le seguenti maggioranze:

 

 

UNANIMITA’

9 – 12 – 21 – 22 – 23 – 25 – 29

 

500,00 MILL. E META’ DEI CONDOMINI

2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 10 – 11 – 13 – 14 – 16 – 18 – 19 – 24 – 27 - 28

 

NON OCCORRE DISCUTERE

1- 15 – 17 – 20 – 26 - 30

 

 

qualcuno mi sa aiutare? grazie

Nel regolamento contrattuale ci sono norme regolamentari e norme "contrattuali" che incidono sui diritti individuali di ciascun condòmino.

Per modificare le norme regolamentari occorre la maggioranza qualificata (maggioranza intervenuti + 500 millesimi).

Per modificare le norme contrattuali occorre l'unanimità.

Per una risposta più precisa occorre una domanda più precisa specificando cosa si vuole modificare.

qualora volessero modificare l'intero regolamento?

Devi postare l'intero nuovo e vecchio regolamento in modo da poter capire quali sono le norme regolamentari e quali quelle contrattuali.

Difficile che qualcuno nel forum abbia una sfera di cristallo 😂

Devi postare l'intero nuovo e vecchio regolamento in modo da poter capire quali sono le norme regolamentari e quali quelle contrattuali.

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Art. 11

Uso e godimento dei beni comuni

Nell’uso e godimento dei beni comuni devono essere osservate le seguenti norme:

a) È vietato occupare, anche in parte o con oggetti di qualsiasi specie, gli spazi di proprietà comune. È consentita l’occupazione precaria dei beni comuni (ripiani, anditi, corsie, ecc.) solo nella ipotesi di lavori nell’interno di ciascuna unità immobiliare, ma essa dovrà essere autorizzata dall’amministratore e limitata al tempo strettamente indispensabile; è pure consentita l’occupazione parziale o temporanea della rampa di accesso all’autorimessa, per operazioni di carico e scarico a favore del centro commerciale. In ogni caso non deve essere impedito l’uso degli stessi beni agli altri condomini.

b) Le targhe indicanti i nominativi degli occupanti gli appartamenti del condominio, dovranno avere le dimensioni e le caratteristiche di uniformità che l’amministratore indicherà e che dovranno essere poste in opera previa sua autorizzazione .

c) È fatto divieto lasciare aperti i portoncini d’ingresso al vano scala comune ed all’autorimessa

d) È vietato trasportare vasi da fiore, merci, biciclette e mobili pesanti o voluminosi negli ascensori;

e) È vietato piantare chiodi o altro nei pilastri e nelle strutture portanti, produrre guasti, sfregi o danni di sorta alle parti comuni dell’edificio condominiale.

f) È vietato lasciare incustoditi i bambini, per le scale, negli ascensori o negli altri locali comuni. Sulle terrazze di copertura, sui lastrici solari sui poggioli, sono vietate lo schettinaggio ed ogni altro gioco che possa arrecare disturbo ai condomini sottostanti;

g) È vietato manomettere o intaccare l’integrità delle pavimentazioni e delle murature perimetrali dei cantinati, costruiti in modo da garantire la perfetta tenuta delle acque piovane o delle falde freatiche;

 

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h) È vietato far sostare cicli d’ogni tipo e genere, ciclomotori e motocicli, autoveicoli o qualsiasi altro veicolo, nell’atrio di ingresso, nelle corsie di accesso ai garages, nel giardino e nelle zone pedonali;

i) È vietato danneggiare il tappeto erboso della zona giardino.

Tutti i reclami referentisi all’uso ed al godimento delle cose comuni devono essere diretti all’amministratore del condominio.

Art. 12

Rinuncia ai servizi comuni

La rinuncia ai servizi comuni non è ammessa.

Art. 13

Manutenzione dei beni individuali

La manutenzione dei beni individuali fa carico esclusivo condomino. Ogni condomino è obbligato ad eseguire la riparazione delle cose di sua proprietà la cui omissione possa danneggiare gli altri condomini, compromettere la stabilità dell’edificio o alterarne il decoro anche architettonico.

Ciascun condomino, a richiesta dell’amministratore e previo avviso, deve consentire che nell’interno dei locali di sua proprietà si proceda alle verifiche ed ai lavori che dovessero eseguirsi nelle parti comuni dell’edificio e nell’interesse del condominio o dei singoli condomini, salvo il diritto di rivalsa dei danni provocati.

I condomini non possono intraprendere, nei locali di loro proprietà, l’esecuzione di opere e lavori che, comunque, possano interessare la stabilità o il decoro dell’edificio o parte di esso, o gli impianti comuni, senza averne data preventiva notazione all’amministratore ed averne avuto il benestare, fermo in ogni caso il disposto dell’art. 1122 del Codice Civile.

I balconi, i fori di finestra ed i relativi serramenti di chiusura, in quanto costituiscono elementi delle facciate dell’edificio, non potranno essere modificati se non in conformità alle deliberazioni dell’assemblea prese ai sensi di legge e del presente regolamento, e previa autorizzazione del Comune di xxxxxxx

I possessori o utenti di terrazzini, terrazze o balconi, situati a livello dei singoli appartamenti e con accesso da questi, devono rispettare le deliberazioni dell’assemblea circa la loro manutenzione e conservazione in perfetto stato. Le spese di manutenzione e conservazione sono a carico dei singoli possessori o utenti.

La manutenzione del posto interno alle singole unità immobiliari dell’impianto citofonico come pure quella dei campanelli di chiamata (esclusa la linea) e degli apriporta sono a carico dei singoli condomini.

Art. 14

Uso e godimento dei beni individuali

Nell’uso e nel godimento dei beni individuali devono essere osservate le norme previste dal regolamento di comportamento allegato.

 

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Art. 15

Domicilio dei condomini e dei condomini subentranti

Ogni condomini ed ogni condomino subentrante, deve comunicare per iscritto all’amministratore il proprio domicilio, in difetto di che si intenderà domiciliato nei locali di sua proprietà nel condominio.

Art. 16

Convocazione dell’assemblea

L’assemblea ordinaria deve essere convocata dall’amministratore entro tre mesi dalla fine dell’esercizio finanziario.

L’assemblea può essere convocata dall’amministrare in via straordinaria quando questi lo ritenga necessaria o ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due condomini che rappresentino 1/6 dei millesimi.

Art. 17

Formalità preliminare dell’assemblea

I convenuto all’assemblea dei condomini, trascorsi 15 minuti d’all’ora fissata, nomineranno di volta in volta un presidente, che si farà assistere da un segretario di sua fiducia anche non condomino.

Art. 18

Diritto di voto e di delega

Ogni condomino ha diritto di farsi rappresentare in assemblea da altra persona, anche estranea al condominio mediante delega scritta.

Non sono ammesse più di tre deleghe alla stessa persona.

L’amministratore non può ricevere alcuna delega.

Art. 19

Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni

L’assemblea è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i 2/3 del valore dell’edificio (mill. 666,667) e i 2/3 dei condomini.

Le deliberazioni riguardanti nomina e revoca dell’amministratore, le liti passive e attive, la ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie devono essere prese con la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio.

Le deliberazioni riguardanti le innovazioni previste dall’art. 1120 c.c. devono essere prese con la maggioranza dei partecipanti al condominio e i 2/3 del valore dell’edificio.

Art. 20

Verbale dell’assemblea

Delle deliberazioni delle assemblee, va redatto il verbale il quale dovrà contenere: il luogo, la data dell’adunanza, l’ordine del giorno i nomi degli intervenuti di persona o per delega e deve essere riportato il testo delle delibere ed un riassunto di quanto discusso,

Il verbale deve essere trascritto in apposito registro e deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 21

Nomina dell’amministratore

L’assemblea nomina l’amministratore, che può essere scelto anche fra estranei al condominio, e ne determina la retribuzione.

L’amministratore dura in carica un anno, ma può essere revocato in qualunque tempo dall’assemblea.

Art. 22

Funzioni ed attribuzioni dell’amministratore

Le funzioni e le attribuzioni dell’amministratore sono regolate dagli artt. 1129, 1130, 1131 e 1133 del C.C

Art. 23

Atti e documenti di amministrazione

L’amministratore deve tenere tutta la documentazione riguardante i condomini ed il condominio.

Art. 24

Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario si chiude ogni anno il 31 maggio.

Art. 25

Liquidazione delle quote contributive

I contributi risultanti dallo stato di ripartizione allegato al preventivo approvato dall’assemblea ed ogni altra somma a debito dei singoli condomini dovranno essere versati dai condomini entro 20 giorni dalla comunicazione dell’amministratore

Art. 26

Riserve generali e particolari

Le eccedenze che l’assemblea ritenesse di non rimborsare saranno accantonate.

Art. 27

Infrazioni al regolamento

Nei casi di infrazioni al regolamento o alle norme impartite dall’amministratore, questi, per iscritto, deve invitare al condomino al loro rispetto.

Art. 28

Comitato di condominio

È costituito un comitato, composto da tre condomini nominati dall'assemblea della durata di un anno che avrà il compito di fiancheggiare l’operato dell’amministratore.

Art. 29

Divieto di sopraelevazione

È vietata la sopraelevazione dell’edificio.

Art. 30

Rinvio al Codice Civile

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, valgono le disposizioni del Codice Civile in materia di condominio negli edidici

 

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ecco tutto

 

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il nuovo non è stato redatto. quello che volevo sapere è quale maggioranze occorrono per modificare i vari articoli in base a quanto scritto nel regolamento vecchio

 

grazie

chi mi sa dire che maggioranze occorrerebbero qualora si volessero modificare gli articoli sopra riportati?

 

grazie

chi mi sa dire che maggioranze occorrerebbero qualora si volessero modificare gli articoli sopra riportati?

 

grazie

Come ti è già stato detto, non abbiamo la sfera di cristallo: se non si sa COME si vogliono modificare gli articoli non ti si può dire che maggioranza occorre! In linea generale, i criteri di modifica e le relative maggioranze sono quelle già dette da Leonardo nella prima risposta.

una delle cose che si vorrebbe modificare sarebbe la ripartizione delle spese e correggere la lettera m del punto 4 in quanto invece compreso

e poi si voleva adeguarlo alle modifiche post riforma.

quello che io chiedevo era, in base a quanto scritto sul regolamento vecchio e volendolo cambiarlo in tutto, occorrerebbe l'unanimità o no?

una delle cose che si vorrebbe modificare sarebbe la ripartizione delle spese e correggere la lettera m del punto 4 in quanto invece compreso

e poi si voleva adeguarlo alle modifiche post riforma.

quello che io chiedevo era, in base a quanto scritto sul regolamento vecchio e volendolo cambiarlo in tutto, occorrerebbe l'unanimità o no?

Se vuoi cambiare i criteri di riparto ti occorre l'unanimià di 1000 millesimi.

Visto che ti serve l'unanimità per cambiare il riparto, se l'unanimità è d'accordo puoi cambiare anche tutto il resto.

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