#1 Inviato 11 Agosto, 2022 Buonasera, in un condominio è riportato nel regolamento assembleare espresso divieto di adibire i fondi a piano terra a ristorante. Adesso un condomino vuole procedere ad aprire un ristorante (senza peraltro avvertire nessuno dei condomini) e chiaramente gli altri condomini sono in stato di guerra... purtroppo a mio parere essendo il regolamento assembleare, sebbene disponga un divieto, non può legittimamente impedire al condomino di aprirci un ristorante... in quanto se il condomino va in causa è destinato a vincere... voi cosa ne pensate?
#2 Inviato 11 Agosto, 2022 felipese dice: voi cosa ne pensate? Ha ragione il proprietario dell'unità immobiliare. Se il regolamento è assembleare (senza l'approvazione all'unanimità di 1.000 millesimi) non può limitare i diritti sulla proprietà privata. Il proprietario del locale al piano terra può anche ignorare quello che dicono gli altri condòmini perchè se il condominio cita in giudizio il proprietario, il condominio soccombe. 1
#3 Inviato 11 Agosto, 2022 Mio dubbio personale. Questo condòmino che si appresta ad aprire il ristorante, è uno fra quelli che hanno approvato il regolamento assembleare ?
#5 Inviato 11 Agosto, 2022 albano59 dice: Mio dubbio personale. Questo condòmino che si appresta ad aprire il ristorante, è uno fra quelli che hanno approvato il regolamento assembleare ? Se ho intuito dove ti vuole portare il tuo dubbio, secondo me nemmeno una delibera all'unanimità è sufficiente a limitare i diritti individuali se non è ben specificata la volontà del condòmino di accettare (firmando di proprio pugno) la CONVENZIONE. In pratica per analogia ci si potrebbe rifare al principio grassettato di questa sentenza: E' affetta da nullità - e quindi sottratta al termine di impugnazione previsto dall'art. 1137 c.c., la deliberazione dell'assemblea condominiale che incida sui diritti individuali di un condomino, come quella che ponga a suo totale carico le spese del legale del condominio per una procedura iniziata contro di lui, in mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza, e detta nullità, a norma dell'art. 1421 c.c., può essere fatta valere dallo stesso condomino che abbia partecipato all'assemblea ancorchè abbia espresso voto favorevole alla deliberazione, ove con tale voto non si esprima l'assunzione o il riconoscimento di una sua obbligazione. Cassazione Civile, Sezione II, 6 ottobre 2008 n 24696. 1
#6 Inviato 11 Agosto, 2022 albano59 dice: Mio dubbio personale. Questo condòmino che si appresta ad aprire il ristorante, è uno fra quelli che hanno approvato il regolamento assembleare ? no è subentrato dopo biagio64 dice: In quale periodo è stato approvato il regolamento? 1980
#7 Inviato 11 Agosto, 2022 felipese dice: no è subentrato dopo Questo taglia la testa al toro. Non è un regolamento firmato da lui ed anche se fosse un regolamento contrattuale firmato all'unanimità dei presenti dell'epoca, questa convenzione avrebbe valore solo per loro in quanto non trascritto alla Conservatoria dei registri Immobiliari per poterlo opporre ai futuri acquirenti. 1
#8 Inviato 11 Agosto, 2022 A questo punto si ritorna al #2 senza più alcun dubbio: ha ragione il proprietario della unità immobiliare. Può aprire il ristorante.