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Slappete

Registrazione assemblea - secondo voi è ' ammessa la registrazione assemblea?

Buona Pasquetta.

Secondo voi è ' ammessa la registrazione assemblea?Sono stato messo in minoranza dall'amministratore che ha dalla sua un condomino che fa da presidente che fa il bello e il cattivo tempo.Le mie dichiarazioni non vengono scritte a verbale.ragione per cui come estremo rimedio vorrei registrare la riunione. 

È  legale?

 

Grazie

Slappete dice:

Buona Pasquetta.

Secondo voi è ' ammessa la registrazione assemblea?Sono stato messo in minoranza dall'amministratore che ha dalla sua un condomino che fa da presidente che fa il bello e il cattivo tempo.Le mie dichiarazioni non vengono scritte a verbale.ragione per cui come estremo rimedio vorrei registrare la riunione. 

È  legale?

 

Grazie

La registrazione dell'audio dell'assemblea è legale e lecita;

 

La “Registrazione Fonografica” dell’Assemblea Condominiale, su nastro magnetico o su compact disc, non può essere negata, immotivatamente, dall’amministratore del condominio, qualora sia richiesta da un singolo condominio a garanzia dello svolgimento della stessa. 
La stragrande maggioranza di noi, ordinari cittadini, ha a che fare periodicamente con quella straordinaria “espressione di democrazia di base” che è rappresentata dall’assemblea condominiale.
L’assemblea è, infatti, l’organo principale del condominio, la sua “colonna portante”, di cui esprime la suprema volontà. Nel contempo, diviene spesso un vero e proprio “covo dei veleni”, ogni qualvolta in essa devono essere prese decisioni più o meno importanti, relative al funzionamento del condominio, che necessitano del consenso della maggioranza e , talvolta, dell’ unanimità dei condomini e degli inquilini residenti, aventi il diritto a prendere parte alla stessa.
E’ utile chiarire che le volontà dei singoli condomini, espresse nell’ambito assembleare, non si sommano, bensì si “fondono”. Ciò significa che, quando la maggioranza ha deciso, è come se avessero deciso tutti. Inoltre nessuna decisione importante può essere presa fuori dall’assemblea , nemmeno se fosse scritta su un pezzo di carta e controfirmata dalla grande maggioranza dei condomini, perché la legge indica l’assemblea come l’ unico luogo ove può “formarsi” la volontà decisionale del condominio.
L’espressione della volontà condominiale , che si concretizza nelle delibere assembleari, deve essere “verbalizzata” in assemblea e trascritta nel registro che l’amministratore deve tenere e trasmettere al suo successore. 
Ma l’assemblea condominiale, spesso fonte di ansie e dispendio di energie, può , anche, essere registrata? Alla stregua della linea di pensiero manifestata dal “Garante della privacy”, che si è espresso, solo di sfuggita, nel provvedimento del 18 maggio 2006 , affermando che “….la videoregistrazione in assemblea prevede il consenso di tutti i partecipanti, compreso quello di eventuali estranei, non condomini, ad essa invitati, come i tecnici o gli incaricati di ditte in previsione di contratti di appalto», sembrerebbe doversi propendere per una soluzione negativa al quesito.
Ma, qualora, la richiesta di registrazione dei “lavori” dell’assemblea condominiale sia relativa alla semplice registrazione fonografica, su nastro magnetico o su “compact disc” , la questione giuridica cambia, e l’autorizzazione al tale richiesta di “riproduzione vocale su nastro o cd”, effettuata da un condomino partecipante all’assemblea, non può essere respinta, immotivatamente, dal presidente dell’assemblea, pena l’impugnazione del verbale di assemblea per vizio del procedimento assembleare, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 1137 del codice civile.
E’ quanto deciso da una recente sentenza del Tribunale di Foggia che, richiamando l’unica precedente pronuncia giurisprudenziale in materia (Tribunale di Bologna, 25 marzo 1999, n. 596), ha affermato che “ …per analogia fra la normativa condominiale e quella societaria, deve ritenersi applicabile l’art. 2371 del Codice civile, secondo cui l’assemblea è presieduta dalla persona indicata nell’atto costitutivo o in mancanza da quella designata dai convenuti; pertanto, l’autorizzazione alla registrazione fonografica dell’assemblea deve essere data dal presidente, sia pure alla condizione, per esempio, che la registrazione su nastro magnetico o compact disc venga allegata al verbale e trascritta al termine dell’assemblea. 
Nella sua pronuncia il Tribunale dauno ha evidenziato che “… in assenza di puntuali disposizioni del regolamento contrattuale/condominiale, il presidente dell’assemblea non può discrezionalmente negare la registrazione fonografica, stante il diritto del singolo condomino di controllare il procedimento di formazione della volontà assembleare, al punto che il rifiuto del presidente può essere impugnato ex articolo 1137 del Codice civile, per vizio del procedimento assembleare».
Il magistrato foggiano ha, così, inteso accogliere l’impugnativa di una delibera assembleare, avanzata da un condomino, partecipante all’assemblea, che non aveva espresso il proprio voto favorevole alla delibera di approvazione del consuntivo delle spese relative all'esercizio condominiale, a causa ,anche, dell'assenza materiale in assemblea della documentazione contabile a supporto del conto presentato dall’amministratore. Il condomino dissenziente aveva, per l’appunto, richiesto all’amministratore-presidente dell’assemblea di “registrare fonograficamente” i lavori della seduta assembleare , “incassando” un netto immotivato diniego dallo stesso.
Da qui, tramite un legale, il ricorso al Tribunale di Foggia e la successiva recente sentenza di accoglimento delle proprie istanze, avanzate con l’atto giudiziario.
Foggia, 11 giugno 2009 Avv. Eugenio Gargiulo 

 

Messo in minoranza "dall'amministratore"?. Cosa vuoi intendere?. E' solo un semplice contrasto di opinioni con l'amministratore oppure ti riferisci ad una deliberazione dell'assemblea?.

 

Ciao

È ammessa anche in forma occulta. Anzi sarebbe meglio così da cogliere in fallo i prepotenti.

  • Grazie 1
biagio64 dice:

È ammessa anche in forma occulta. Anzi sarebbe meglio così da cogliere in fallo i prepotenti.

Vietato registrare di nascosto la riunione di condominio

Il Tribunale di Roma rammenta che la registrazione della riunione condominiale è consentita solo con il consenso dei partecipanti (sentenza n. 13692/2018)

biagio64 dice:

È ammessa anche in forma occulta. Anzi sarebbe meglio così da cogliere in fallo i prepotenti.

Si, è ammessa la registrazione nascosta, ma con tutti gli accorgimenti del caso.

Secondo la Cassazione, la registrazione fonografica dell'assemblea senza comunicarlo agli altri condomini è lecita purché egli sia presente alla riunione e non divulghi il contenuto del file audio che ha registrato, se non in sede di giudizio.

Al link in calce c'è un approfondimento con numerose sentenze di Cassazione, tra cui anche una di Cassazione a Sezioni Unite:

https://www.condominioweb.com/assemblea-condominio-registrazione.13531

 

Leonardo53 dice:

Si, è ammessa la registrazione nascosta, ma con tutti gli accorgimenti del caso.

Secondo la Cassazione, la registrazione fonografica dell'assemblea senza comunicarlo agli altri condomini è lecita purché egli sia presente alla riunione e non divulghi il contenuto del file audio che ha registrato, se non in sede di giudizio.

Al link in calce c'è un approfondimento con numerose sentenze di Cassazione, tra cui anche una di Cassazione a Sezioni Unite:

https://www.condominioweb.com/assemblea-condominio-registrazione.13531

 

Forse l'orientamento sta cambiando, certo è solo una sentenza di primo grado quella che ho postato, ma chissà che anche la Cassazione prima o poi non lo affermi?

La sentenza non dice quale modalità di registrazione e vietata spiegando in forma generica. In ogni caso ogni sentenza fa un caso a se. Quante sentenze ci sono per il medesimo problema che poi i fatti vengono interpretati diversamente. Di sicuro va rispettata e altrettanto vero che se un condomino viene offeso o altro bisogna difendersi nelle preposte aule per esempio. 

biagio64 dice:

La sentenza non dice quale modalità di registrazione e vietata spiegando in forma generica. In ogni caso ogni sentenza fa un caso a se. Quante sentenze ci sono per il medesimo problema che poi i fatti vengono interpretati diversamente. Di sicuro va rispettata e altrettanto vero che se un condomino viene offeso o altro bisogna difendersi nelle preposte aule per esempio. 

Certo sono d'accordo che una sentenza non fa legge e vale solo per quel caso trattato, però è già un segno che sia stato almeno questo caso, e chissà che se ci sarà qualche altro ricorso non si ripeta la stessa decisione giudiziale.

👍 dal mio punto di vista poiché in precedenza ci sono state sentenze diverse bisognerà attendere che eventualmente la cassazione anche a sezioni unite chiariscano questo fatto. Se devo dare un parere personale, direi che l'audio registrazione possa essere presa in considerazione per maggior tutela con tutte le precauzioni. 

biagio64 dice:

👍 dal mio punto di vista poiché in precedenza ci sono state sentenze diverse bisognerà attendere che eventualmente la cassazione anche a sezioni unite chiariscano questo fatto. Se devo dare un parere personale, direi che l'audio registrazione possa essere presa in considerazione per maggior tutela con tutte le precauzioni. 

Ripeto, comuque in quel caso la registrazione è stata resa invalida perchè fatta di nascosto ovvero senza il consenso dei presenti, e comunque lo leggi anche quì;

 

Laddove manchi l’autorizzazione di tutti i partecipanti la registrazione di una riunione condominiale non può essere divulgata a terzi e non è utilizzabile in giudizio

La registrazione di una riunione di condominio non è utilizzabile in giudizio, laddove effettuata senza il previo consenso informato di tutti i partecipanti.

...

Tale regola è ribadita anche dall’autorità garante per la protezione dei dati personali. Nel vademecum “il condominio e la privacy”, l’Authority chiarisce che l’assemblea condominiale può essere registrata, ma solo con il consenso informato di tutti i partecipanti.

Nel caso esaminato, la proponente non aveva ottenuto alcuna autorizzazione. Pertanto, secondo il Giudice, non poteva considerarsi raggiunto l’onere della prova che compete alla parte attrice.

--> http://www.responsabilecivile.it/registrazione-di-una-riunione-condominiale-illegittima-senza-consenso/

 

Le precauzioni che dici ci sono eccome, è sufficiente chiedere il consenso ai presenti e si può registrare, oppure registrare di nascosto senza poter utilizzare in giudizio la registrazione e neppure divulgarla.

Modificato da Tullio Ts

Ci sono anche sentenze della Corte Costituzionale che " assolvono" chi registra, ma non diffonde indiscriminatamente.

Può essere una prova in un eventuale giudizio

Modificato da gianiges
dimenticanza

Forse prevalgono più le sentenze della Suprema Corte Costituzionali che quelle della Cassazione. Se così fosse , forse qualche spiraglio c'è per chi vuole tutelarsi.

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