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AlessandroPe

Redazione tabelle millesimali - posso rifiutarmi di pagare la redazione non avendo dato mai il mio consenso?

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condo77 dice:

Ok grazie, mi pareva di aver capito ciò fin dal tuo primo messaggio, ma non volevo correre il rischio di equivocare. 🙂

ma se basta la maggioranza perchè fare l'art. 69 che specifica il caso di errore e caso di modifica superiore al 20% ???? E nel mio caso non sono presenti ambedue i casi.

Modificato da AlessandroPe
AlessandroPe dice:

ma se basta la maggioranza perchè fare l'art. 69 che specifica il caso di errore e caso di modifica superiore al 20% ???? E nel mio caso non sono presenti ambedue i casi.

"Le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali."

 

Quindi la maggioranza qualificata è sufficiente oltre che per i due casi che hai citato anche per passare da un criterio diverso da quello legale al criterio legale.

Se invece il criterio fosse già quello legale, non ci fossero errori e non ci fossero variazioni superiori al 20%, allora servirebbe l'unanimità, come servirebbe l'unanimità per derogare dal criterio legale.

 

Nel tuo caso, chi propone la redazione di nuove tabelle dovrebbe portare la prova (o almeno forti indizi) che è vera una delle due:

1. attualmente si segue il criterio legale, ma c'è un errore;

2. attualmente non si segue il criterio legale.

 

L'ascensore l'abbiamo già escluso come possibile appiglio, perché non causa variazioni sufficienti.

Ne segue che anche l'eventuale errore dovrebbe essere  :), non si può argomentare che "c'è un errore perché ora c'è l'ascensore".

condo77 dice:

"Le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali."

 

Quindi la maggioranza qualificata è sufficiente oltre che per i due casi che hai citato anche per passare da un criterio diverso da quello legale al criterio legale.

Se invece il criterio fosse già quello legale, non ci fossero errori e non ci fossero variazioni superiori al 20%, allora servirebbe l'unanimità, come servirebbe l'unanimità per derogare dal criterio legale.

 

Nel tuo caso, chi propone la redazione di nuove tabelle dovrebbe portare la prova (o almeno forti indizi) che è vera una delle due:

1. attualmente si segue il criterio legale, ma c'è un errore;

2. attualmente non si segue il criterio legale.

 

L'ascensore l'abbiamo già escluso come possibile appiglio, perché non causa variazioni sufficienti.

Ne segue che anche l'eventuale errore dovrebbe essere  :), non si può argomentare che "c'è un errore perché ora c'è l'ascensore".

Una tabella millesimale redatta dal costruttore senza scrivere il criterio di ripartizione può avere criterio legale?  E soprattutto cambiare i millesimi grazie a coefficienti di riduzione personale che per i negozi oscillano tantissimo hanno più valore della vecchia tabella?

AlessandroPe dice:

Una tabella millesimale redatta dal costruttore senza scrivere il criterio di ripartizione può avere criterio legale?  E soprattutto cambiare i millesimi grazie a coefficienti di riduzione personale che per i negozi oscillano tantissimo hanno più valore della vecchia tabella?

Può essere che il costruttore abbia seguito il criterio legale, può darsi che abbia seguito altro criterio, chi lo può dire ora?

Per motivare adeguatamente il rifacimento delle tabelle, almeno uno dei condomini dovrebbe mostrare come i suoi millesimi calcolati secondo il criterio legale siano significativamente differenti rispetto ai millesimi attualmente in tabella.

Se si verifica questa discrepanza, allora ci possono essere due cause:

1. le tabelle contrattuali seguono i criteri legali, ma c'è stato un errore;

2. le tabelle contrattuali non seguono i criteri legali.

 

In entrambi i casi si possono adottare nuove tabelle che seguano il criterio legale con delibera votata a maggioranza qualificata.

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