#1 Inviato 22 Ottobre, 2019 Buongiorno, abbiate pietà se sbaglio qualche termine...! Allora... Appartamento in condominio all'asta. Il vecchio proprietario viene sfrattato a Febbraio ed al nuovo proprietario, si fà l'aggiudicazione definitiva e consegna delle chiavi a Luglio. A chi spettano le spese condominiali da Marzo a Giugno? Grazie in anticipo.
#2 Inviato 22 Ottobre, 2019 Il nuovo proprietario risponde di tutte le spese condominiali, tasse (per es. TASI, IMU), ecc. dal momento del rogito (cambio di proprietà). Modificato 22 Ottobre, 2019 da Mosquiton
#3 Inviato 22 Ottobre, 2019 Ma non c'è un rogito... c'è un'aggiudicazione provvisoria, poi aggiudicazione definitiva tramite Tribunale. Mi manca l'obbligo delle rate condominiali dallo sfratto del precedente all'aggiudicazione del nuovo.
#4 Inviato 22 Ottobre, 2019 Il nuovo sarà proprietario dalla data del decreto di aggiudicazione (che equivale al rogito) e sarà tenuto a pagare le spese condominiali dell'anno (del decreto) e dell'anno precedente.
#5 Inviato 22 Ottobre, 2019 Grazie Danielabi... Il TRibunale fà un'aggiudicazioneprovvisoria alla data dell'asta, ovvero al versamento dell'acconto... poi dopo qualche mese, fà l'aggiudicazione definitiva con il versamento del saldo e dopo alcune settimane, anche mesi fà la consegna delle chiavi con consegna dell'immobile. Quale data devo prendere valida come un rogito? Scusate ma è davvero complicato per me... Leonardo53 dice: Cerco di rientrare nell'argomento e darti una risposta. Poichè l'amministratore ha già fatto tutto quello che doveva fare e nonostante sia stato già fatto decreto ingiuntivo e pignoramenteo, potrebbero passare almeno 4-5 anni prima che la casa vada all'asta, e possibile costituire un fondo specifico per non creare pregiudizi al condominio (sospensione di utenze e servizi per mancanza di liquidità sono pregiudizi). Per costituire un fondo specifico per sopperire alla carenza di liquidità, nel vostro caso specifico in cui vi siete già attivati con azioni di recupero, serve una delibera di approvazione del fondo con la maggioranza del 2° comma art. 1136 (maggioranza degli intervenuti ed almeno 500 millesimi). L'iter corretto e di convocare un'assemblea con all'ordine del giorno "cosituzione fondo per evitare pregiudizi dovuti a morosità". Potrete deliberare delle quote straordinarie mensili o un'unica somma anticipata o anche una quota iniziale ed altre scadenzate, come meglio decidete. L'unico punto fermo è che dovrete ripartire ogni quota per millesimi di proprietà, salvo che i virtuosi che parteciparanno al fondo non decidano unanimemente di ripartire in parti uguali o con altro criterio. Un'ultima annotazione: Poichè il fondo viene deliberato a causa dei morosi in via di escussione, è ovvio che i morosi non parteciperanno al fondo per cui viene a crearsi un condominio parzaiale in cui i millesimi saranno riproprorzionati ai soli virtuosi. In pratica non saranno più i 500 millesimi di tutto il condominio ma la metà dei millesimi dei virtuosi partecipanti alla costituzione del fondo.
#6 Inviato 22 Ottobre, 2019 La data è quella del decreto di trasferimento. 1) aggiudicazione provvisoria (acconto o caparra...non ti serve) 2) aggiudicazione definitiva (saldo....non ti serve) 3) decreto di trasferimento (dopo alcuni mesi dal saldo.......data che ti interessa, atto simile al rogito) Con il decreto di trasferimento si puo' entrare in possesso dell'immobile. Quindi devi farti consegnare copia del decreto.
#7 Inviato 22 Ottobre, 2019 Al nuovo proprietario Lo sfrattato non pagherà più dal momento che non è più proprietario. il nuovo dovrà accollarsi le spese anche di quei due mesi.