#1 Inviato 16 Ottobre, 2014 Pongo il problema in termini stringati. Con quale maggioranza ( 1000/1000 millesimi ?) l'assemblea può deliberare una innovazione che crea danno ad alcuni condomini? Qualora la delibera venisse assunta con quali motivazioni si può impugnare? Grazie
#2 Inviato 16 Ottobre, 2014 Scusami è un po poco quello che dici, sarebbe opportuno conoscere che tipo di innovazione si tratta e di quali danni potrebbe causare ai condomini.
#3 Inviato 16 Ottobre, 2014 Pongo il problema in termini stringati.Con quale maggioranza ( 1000/1000 millesimi ?) l'assemblea può deliberare una innovazione che crea danno ad alcuni condomini? Qualora la delibera venisse assunta con quali motivazioni si può impugnare? Grazie Art. 1120 c.c. Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilita o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino La maggior parte delle altre innovazioni, se non vietate come su indicato, possono essere deliberate con la maggioranza di 2/3 di teste e 2/3 di millesimi.
#4 Inviato 17 Ottobre, 2014 si tratta di ampliamento del parcheggio posto sul tetto dell'edificio con la creazione di una struttura in ferro a sbalzo e il posizionamento di una griglia fino a riempire lo spazio di 5 metri che separa il fabbricato da una parete rocciosa. Le macchine parcheggiate sulla nuova griglia potrebbero scaricare i gas di scarico, o perdite di olio o quan'altro, nell'attuale intercapedine con grave danneggiamento degli alloggi sottostanti che hanno delle apertura che affacciano nell'intercapedine. Grazie
#5 Inviato 17 Ottobre, 2014 Dico la mia augurandomi di non essere smentito. Secondo me, siamo in pieno articolo 1120 cc citato dall'amico Leonardo, per cui qualsiasi condomino che si senta danneggiato potrebbe adire al Giudice ed impugnare una delibera di approvazione di questa portata.
#6 Inviato 17 Ottobre, 2014 Grazie, per la pronta risposta che mi sembra condisivibile. Ci sono altri contributi?
#7 Inviato 17 Ottobre, 2014 egico Il contenuto dell'art 1120, la dove afferma: [/i] Ha ispirato gli altri contenuti che ti sono stati già forniti nel tuo analogo post --link_rimosso--
#8 Inviato 25 Luglio, 2017 Vi chiedo lumi!!. L'amministratore ha convocato l'assemblea senza inserire all'odg il duo rinnovo perche' ha ritenuto che la sua sia un rinnovo automatico per il secondo anno. Si pongono alcune questioni che a mio avviso meritano alcune riflessioni 1- l'attuale amministratore e' in carica da quattro anni e finora ha sempre inserito l'argomento della nomina alla discussione dell'assemblea. Come fa ha sostenere che quest'anno e' il secondo mandato e non il quarto? e quindi soggetto a una nueva nomina 2- quest'anno, a differenza degli anni passati si propone non a titolo personale ma quale titolare do una societa'. In questo caso anche se la persona fisica rimane la stessa, la titolarita'' del mandato sarebbe in capo ad in nuovo soggetto giuridico e quindi a mio avviso sarebbe una nuova nomina che l'assemblea dovrebbe discutere e che non puo' fare perche' l'argomento non e' all'ordine del giorno . 3- Nella lettera di presentazione si presenta ringraziando per la richiesta di preventivo??????, inoltre il compenso che negli altri anni era onnicomprensivo quest'anno verrebbe maggiorato delle spese postali, di segreteria. Quindi ci sarebbe una modifica che non e' consentita e quindi farebbe cadere il rinnovo automatico dell'incarico 4- All'odg e' stato inserito l'approvazione del bilancio consuntivo e dI quells preventivo senza avere allegato alcun elaborato ma dicendo che I documenti sono disponibili per la consultazione presso il suo studio previo appuntamento. Credo e chiedo il vostro autorevole parere che ci possano essere fondati rischi di invalidazione dell'assemblea e in particolare del tacito rinnovo dell'amministratore. Grazie per le vostre risposte
#9 Inviato 25 Luglio, 2017 nel tuo caso non si tratta si semplice rinnovo dell'incarico, ma di una vera e propria nomina dell'amministratore, visto che l'argomento non è stato inserito nell'odg. se l'assemblea dovesse nominare nuovo amministratore la società facente capo all'amministratore in carica, i condomini dissenzienti possono impugnare la delibera, nei termini, richiedendo al giudice l'annullamento della stessa.