#1 Inviato 14 Maggio, 2017 Buongiorno. Se il condominio dispone di una relazione tecnica ( non una certificazione energetica ) , quale è la maggioranza necessaria onde poterne deliberare la scelta? Grazie
#3 Inviato 14 Maggio, 2017 Buongiorno. Se il condominio dispone di una relazione tecnica ( non una certificazione energetica ) , quale è la maggioranza necessaria onde poterne deliberare la scelta? Grazie Attualmente la normativa di riferimento è l'ultima riforma del condominio entrata in vigore nel giugno 2013, che ha modificato ed integrato la normativa precedente, ma è pur sempre in vigore la legge che permette di derogare ai minimi necessari all'approvazione (art. 27, comma 22 legge 99/2009, derivante dalla legge 10/1991), permettendo di approvare gli interventi di risparmio energetico (es. cappotto) mediante maggioranza semplice (metà+1 degli intervenuti) ed aventi almeno 1/3 dei millesimi totali, a una sola condizione: che sia redatta una diagnosi energetica per la valutazione dell'intervento.
#4 Inviato 15 Maggio, 2017 Il punto è proprio questo. Per poter deliberare la redazione di una diagnosi energetica però occorrono almeno 500 millesimi....o sbaglio? una diagnosi energetica ha un costo considerevole...
#5 Inviato 15 Maggio, 2017 Confermo e ribadisco,quanto già scritto. ----------------------------------------------------------------- Prima della modifica il quorum non era ben chiaro, in quanto la norma prevedeva che l'assemblea di condominio decidesse a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del Codice civile. Alcune sentenze ritenevano trattarsi della maggioranza dei soli condomini intervenuti (senza riferimento ai millesimi). Altri autori, invece, pensavano che si trattasse dello stesso quorum previsto per la seconda convocazione (1/3 e 1/3). La riforma sul punto ha fatto chiarezza, prevedendo che l'assemblea deliberi con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del Codice civile (maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio). http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-06-10/delibera-quorum-ridotto-diagnosi-070732.shtml?uuid=AbeYgb3H - - - Aggiornato - - - C'è errore di art. nel link. Il riferimento della maggioranza,non è art.1120,ma il 1136 cc.
#6 Inviato 15 Maggio, 2017 Il punto è proprio questo. Per poter deliberare la redazione di una diagnosi energetica però occorrono almeno 500 millesimi....o sbaglio? una diagnosi energetica ha un costo considerevole... -------------------------------------------------------------------------------------------------- Ha ragione SALPA ... http://www.studioproclima.it/riqualificazione-energetica-siena/index.php/il-nostro-blog-studio-pro-clima-siena/entry/interventi-di-risparmio-energetico-in-condominio-in-assemblea-basta-la-maggioranza-ridotta-per-lap
#7 Inviato 15 Maggio, 2017 No no, non voglio assolutamente dire che non abbia ragione. Quello che non capisco è: quando deve essere redatta la diagnosi energetica affinché abbia valore ? In che momento? . Il fatto che la diagnosi venga deliberata sancisce implicitamente che il quorum si abbassi automaticamente ad un terzo dei millesimi, solo perchè sto deliberando se fare la stessa diagnosi???? Non so se riesco a spiegare il mio dubbio. Nel momento in cui si discute, la diagnosi non esiste ancora. Quindi mi verrebbe da pensare, a logica, che la sua delibera, per essere valida, debba essere almeno di 500 millesimi....