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PIRGUS

Quorum installazione ascensore ex-novo

Avrei bisogno di un parere circa il quorum deliberativo per l'approvazione dell'installazione ex-novo di un impianto ascensore.

Ad oggi, pur potendo inserire tale innovazione tra quelle che possono apportare un abbattimento delle barriere architettoniche, non è stato possibile mandare in approvazione tale delibera in quanto non si riesce a raggiungere la maggioranza qualificata dei 500/1000.

Uno dei pochi condomini favorevoli sostiene però che, con l'ultima manovra di bilancio e diversamente da quanto da me sostenuto, basta la delibera con voto favorevole di 334/1000 anziché 500/1000. 

Chiaramente la maggioranza dei 2/3 del Condominio è contraria a questa installazione con con questa eventuale maggioranza risicata e quindi avrei bisogno di una risposta chiara e definitiva.

Grazie in anticipo

PIRGUS dice:

Chiaramente la maggioranza dei 2/3 del Condominio è contraria a questa installazione con con questa eventuale maggioranza risicata e quindi avrei bisogno di una risposta chiara e definitiva.

Beh, ammesso che fosse possibile la maggioranza semplice e cioè la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno 1/3 dei millesimi, con due terzi di teste contrarie non otterrai mai la maggioranza degli intervenuti (teste).

In condominio serve la doppia maggioranza e per maggioranza, qualsiasi sia il quorum si intende sempre che i voti favorevoli devono essere maggiori dei voto contrari.

Con due terzi di voti contrari non vai da nessuna parte.

Se si tratta di abbattere le barriere architettoniche ed in condominio c'è un disabile, si potrebbe tentare l'approvazione giudiziale (in Tribunale) senza maggioranza e quindi a spese dei soli favorevoli all'installazione.

Anch'io direi che l'unica via è: chi vuole l'ascensore se lo paga (e ne detrae integralmente il costo, quindi serve delibera in cui venga decisa una ripartizione della spesa solo tra questi condomini favorevoli).

Non serve un'approvazione giudiziale per questo.

Modificato da condo77
condo77 dice:

Non serve un'approvazione giudiziale per questo.

Non serve secondo qualche sentenza per qualche caso specifico ma secondo codice civile occorre comunque il voto favorevole della maggioranza che non paga perchè non intende usufruire dell'installazione.

Se i 2/3 contrari si oppongono all'innovazione, dolente o nolente dal Giudice ci vai a finire lo stesso.

 

Articolo 1120 c.c.

... I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:
1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;
2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell’edificio, nonché per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;

 

Articolo 1121 c.c.

Qualora l’innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.

Se l’utilizzazione separata non è possibile, l’innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.
Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera.

Leonardo53 dice:

Non serve secondo qualche sentenza per qualche caso specifico ma secondo codice civile occorre comunque il voto favorevole della maggioranza che non paga perchè non intende usufruire dell'installazione.

Se i 2/3 contrari si oppongono all'innovazione, dolente o nolente dal Giudice ci vai a finire lo stesso.

 

Articolo 1120 c.c.

... I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:
1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;
2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell’edificio, nonché per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;

 

Articolo 1121 c.c.

Qualora l’innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.

Se l’utilizzazione separata non è possibile, l’innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.
Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera.

Articolo 1102 Codice Civile - Uso della cosa comune

Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.

 

 

V. anche:

 

Come realizzare un ascensore privato in condominio?

Di norma l’ascensore privato, voluto cioè da uno o pochi condomini, è installato occupando porzioni di parti comuni (ad esempio la tromba delle scale, l’andito, la facciata, alcune zone del cortile). Nel caso di ascensore esterno viene occupata una parte della facciata esterna dello stabile ossia il cosiddetto muro perimetrale. 

Secondo la Cassazione [1] la realizzazione dell’ascensore può anche non rispettare le regole sulle distanze legali, trattandosi di un impianto indispensabile ai fini di una civile abitabilità in sintonia con l’evoluzione delle esigenze generali dei cittadini.

Se quindi, di norma, nei condomini è possibile utilizzare le parti comuni per realizzare un impianto a servizio di un solo appartamento purché non si alteri la destinazione della cosa e non si impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso (secondo il loro diritto), l’osservanza di tali norme non vale quando si tratta di realizzare un ascensore.  Un simile opera è ritenuta, invero, indispensabile ai fini di una reale abitabilità dell’appartamento, consona all’evoluzione delle esigenze generali dei cittadini e allo svolgimento delle moderne concezioni in tema di igiene.

Unica condizione posta dalla Suprema Corte è quella, per la realizzazione dell’opera, di apprestare degli accorgimenti per evitare danni alle unità immobiliari altrui [2].

 

[1] Cass. sent. n.13217/2019.

[2] Cass. sent. n. 7752 del 1995; 6885 del 1991; 11695 del 1990.

 

https://www.condominioweb.com/servoscale-ascensore-condominiale.12726

Modificato da condo77
condo77 dice:

Articolo 1102 Codice Civile - Uso della cosa comune

Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.

L'articolo 1102 riguarda l'uso comune e le modifiche (manurenzioni) ma non le INNOVAZIONI.

Se per le INNOVAZIONI  è necessaria la maggioranza qualificata mi pare qualcosa di diverso di una semplice modifica altrimenti chiunque con i propri soldi potrebbe fare innovazioni di qualsiasi genere.

Non ultimo, qualora si trattasse di applicare l'articolo 1102 riguardo al miglior godimento, non trattandosi più di un'innovazione di utilizzo separato che necessita di delibera della maggioranza, coloro che hanno apportato le modifiche non possono impedire l'uso dell'ascensore a chi non paga.

Ce lo vedi tu un condominio dove tutti usano l'ascensore ma a pagare l'installazione iniziale ed il costo delle successive manutenzioni e spese di energia elettrica siano solo da 1/3 dei condòmini?

Leonardo53 dice:

L'articolo 1102 riguarda l'uso comune e le modifiche (manurenzioni) ma non le INNOVAZIONI.

Se per le INNOVAZIONI  è necessaria la maggioranza qualificata mi pare qualcosa di diverso di una semplice modifica altrimenti chiunque con i propri soldi potrebbe fare innovazioni di qualsiasi genere.

Non ultimo, qualora si trattasse di applicare l'articolo 1102 riguardo al miglior godimento, non trattandosi più di un'innovazione di utilizzo separato che necessita di delibera della maggioranza, coloro che hanno apportato le modifiche non possono impedire l'uso dell'ascensore a chi non paga.

Ce lo vedi tu un condominio dove tutti usano l'ascensore ma a pagare l'installazione iniziale ed il costo delle successive manutenzioni e spese di energia elettrica siano solo da 1/3 dei condòmini?

Qualora un esborso relativo ad innovazioni non debba essere ripartito fra i condomini, per essere stato assunto interamente a proprio carico da uno di essi, trova applicazione la disposizione generale dell'art. 1102 c.c., che contempla anche le innovazioni, in forza della quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune - purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condòmini di farne uguale uso secondo il loro diritto - e può, perciò, apportare alla stessa, a proprie spese, le modificazioni necessarie a consentirne il migliore godimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello che aveva ritenuto l'installazione di un ascensore sulle parti comuni, eseguita dai convenuti in primo grado a loro spese, legittima ex art. 1102 c.c., non ricorrendo una limitazione della proprietà degli altri condomini incompatibile con la realizzazione dell'opera).

(Cassazione civile, Sez. IV, ordinanza n. 31462 del 5 dicembre 2018)

 

Anche:

"l’installazione di un ascensore, al fine dell’eliminazione delle barriere architettoniche, realizzata da un condomino su parte di un bene comune, deve considerarsi indispensabile ai fini dell’accessibilità dell’edificio e della reale abitabilità dell’appartamento, e rientra, pertanto, nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell’art. 1102 cod. civ."

(Cass.Civ., Sez.II, n.10852 del 16.05.2014; Cass.Civ., Sez.II, n.14096 del 03.08.2012)

Modificato da condo77
condo77 dice:

Qualora un esborso relativo ad innovazioni non debba essere ripartito fra i condomini, per essere stato assunto interamente a proprio carico da uno di essi, trova applicazione la disposizione generale dell'art. 1102 c.c., che contempla anche le innovazioni, in forza della quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune - purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condòmini di farne uguale uso secondo il loro diritto - e può, perciò, apportare alla stessa, a proprie spese, le modificazioni necessarie a consentirne il migliore godimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello che aveva ritenuto l'installazione di un ascensore sulle parti comuni, eseguita dai convenuti in primo grado a loro spese, legittima ex art. 1102 c.c., non ricorrendo una limitazione della proprietà degli altri condomini incompatibile con la realizzazione dell'opera).

(Cassazione civile, Sez. IV, ordinanza n. 31462 del 5 dicembre 2018)

E torniamo a monte.

Se i 2/3 si oppongono occorre una sentenza per il caso specifico.

L'opener (amministratore)  vuole una risposta chiara e definitiva (da dare ai condòmini?), quindi gli serve innanzitutto sapere se i 2/3 contrari adiranno le vie legali e poi, per la risposta "chiara e definitiva" gli serveuna sentenza specifica per quel condominio, di qualsiasi grado, purchè passata in giudicato.

Leonardo53 dice:

E torniamo a monte.

Se i 2/3 si oppongono occorre una sentenza per il caso specifico.

L'opener (amministratore)  vuole una risposta chiara e definitiva (da dare ai condòmini?), quindi gli serve innanzitutto sapere se i 2/3 contrari adiranno le vie legali e poi, per la risposta "chiara e definitiva" gli serveuna sentenza specifica per quel condominio, di qualsiasi grado, purchè passata in giudicato.

Penso i contrari siano soprattutto contrari a pagare, quindi vedrai che se i favorevoli dicono "ci pensiamo noi alla spesa" è assai probabile la contrarietà si ridimensioni.

Resta il fatto che non serve alcun assenso giudiziale all'opera, semmai saranno i contrari ad andare per tribunali perché ritengono violato qualche loro diritto.

Modificato da condo77
Leonardo53 dice:

Beh, ammesso che fosse possibile la maggioranza semplice e cioè la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno 1/3 dei millesimi, con due terzi di teste contrarie non otterrai mai la maggioranza degli intervenuti (teste).

In condominio serve la doppia maggioranza e per maggioranza, qualsiasi sia il quorum si intende sempre che i voti favorevoli devono essere maggiori dei voto contrari.

Con due terzi di voti contrari non vai da nessuna parte.

Se si tratta di abbattere le barriere architettoniche ed in condominio c'è un disabile, si potrebbe tentare l'approvazione giudiziale (in Tribunale) senza maggioranza e quindi a spese dei soli favorevoli all'installazione.

per 2/3 contrari intendevo una stima orientativa.

Diciamo che potrebbe verificarsi il caso in cui la maggioranza degli intervenuti in assemblea, che rappresentano 1/3 del valore millesimale sia favorevole ad approvare la lavorazione.

In questo caso totale condomini 10, assemblea costituita con 5 presenze e 3 di questi (che rappresentano 1/3 del valore millesimale) volesse approvare la lavorazione, in questo caso sarebbe valida la delibera?

 

Caso limite, se per assurdo anche i restante 2 presenti votino a favore, con accordo dei restanti 3 ad assorbire la loro quota parte economica, anche in questo caso sarebbe valida?

PIRGUS dice:

per 2/3 contrari intendevo una stima orientativa.

Diciamo che potrebbe verificarsi il caso in cui la maggioranza degli intervenuti in assemblea, che rappresentano 1/3 del valore millesimale sia favorevole ad approvare la lavorazione.

In questo caso totale condomini 10, assemblea costituita con 5 presenze e 3 di questi (che rappresentano 1/3 del valore millesimale) volesse approvare la lavorazione, in questo caso sarebbe valida la delibera?

 

Caso limite, se per assurdo anche i restante 2 presenti votino a favore, con accordo dei restanti 3 ad assorbire la loro quota parte economica, anche in questo caso sarebbe valida?

Ci vogliono 500 millesimi, a meno di non essere in ambito superbonus (dove ne bastano 333,34 per espressa previsione del legislatore).

 

Articolo 1120 Codice Civile - Innovazioni

  • comma 1: [..]
  • comma 2: I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136 [500 millesimi], possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:
    • 1) [..]
    • 2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche
PIRGUS dice:

Caso limite, se per assurdo anche i restante 2 presenti votino a favore, con accordo dei restanti 3 ad assorbire la loro quota parte economica, anche in questo caso sarebbe valida?

Se hanno complessivamente almeno 500 millesimi sì, delibera valida.

Da tener conto che chi non volesse partecipare può sempre esentarsi ex art. 1121 c.c.

 

Articolo 1121 Codice Civile - Innovazioni gravose o voluttuarie

  • Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.
  • Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.
  • Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera.

PS:

ultima cosa, i vizi di quorum rendono le delibere annullabili ma non nulle, quindi nel caso la delibera venisse approvata con meno di 500 millesimi ci sarebbero i canonici 30 gg per impugnarla, dopodiché se nessuno lo fa è perfettamente valida.

Modificato da condo77
condo77 dice:

Ci vogliono 500 millesimi, a meno di non essere in ambito superbonus (dove ne bastano 333,34 per espressa previsione del legislatore).

 

Articolo 1120 Codice Civile - Innovazioni

  • comma 1: [..]
  • comma 2: I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136 [500 millesimi], possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:
    • 1) [..]
    • 2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche

Se hanno complessivamente almeno 500 millesimi sì, delibera valida.

Da tener conto che chi non volesse partecipare può sempre esentarsi ex art. 1121 c.c.

 

Articolo 1121 Codice Civile - Innovazioni gravose o voluttuarie

  • Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.
  • Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.
  • Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera.

PS:

ultima cosa, i vizi di quorum rendono le delibere annullabili ma non nulle, quindi nel caso la delibera venisse approvata con meno di 500 millesimi ci sarebbero i canonici 30 gg per impugnarla, dopodiché se nessuno lo fa è perfettamente valida.

E' esattamente quello che sostengo anche io.

Uno dei condomini sostiene però che dal 01/01/2023 con il bonus eliminazione barriere architettoniche (allego link Agenzia Entrate), basterebbe la maggioranza dei presenti ed 1/3 dei millesimi.

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/eliminazione-delle-barriere-architettoniche

 

In effetti è espressamente riportata tale possibilità, ma non è chiaro se può rientrare anche l'installazione ex novo di un ascensore che costituisce quindi un'innovazione.

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PIRGUS dice:

Uno dei condomini sostiene però che dal 01/01/2023 con il bonus eliminazione barriere architettoniche (allego link Agenzia Entrate), basterebbe la maggioranza dei presenti ed 1/3 dei millesimi.

E' vero, ha ragione.

 

4-bis. Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di cui al comma 1 è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio.

https://www.brocardi.it/decreto-rilancio/titolo-vi/art119ter.html

PIRGUS dice:

potrebbe verificarsi il caso in cui la maggioranza degli intervenuti in assemblea, che rappresentano 1/3 del valore millesimale sia favorevole ad approvare la lavorazione.

In questo caso totale condomini 10, assemblea costituita con 5 presenze e 3 di questi (che rappresentano 1/3 del valore millesimale) volesse approvare la lavorazione, in questo caso sarebbe valida la delibera?

Se si tratta di superbonus la delibera è valida ma vale sempre il discorso dell'installazione suscettibile di utilizzo separato.

 

PIRGUS dice:

Caso limite, se per assurdo anche i restante 2 presenti votino a favore, con accordo dei restanti 3 ad assorbire la loro quota parte economica, anche in questo caso sarebbe valida?

Se lo scopo dei 3 condòmini è quello di "comprare" 2 quote per incassare 10 quote e pagarne 5, devi fare i conti con chi, contrario o favorevole all'installazione, decide di non usufruirne e non partecipare alla spesa.

i 3 condòmini favorevoli sarebbero disposti ad accollarsi l'intera spesa?

Leonardo53 dice:

Se si tratta di superbonus la delibera è valida ma vale sempre il discorso dell'installazione suscettibile di utilizzo separato.

L'ascensore è sicuramente suscettibile di uso separato, basta metterci una chiave o tessera per entrare.

condo77 dice:

L'ascensore è sicuramente suscettibile di uso separato, basta metterci una chiave o tessera per entrare.

Appunto. 

Io non ho ancora capito (spero che ce lo chiarisca @PIRGUS ) se quel 1/3 dei favorevoli che vuole installare l'ascensore è disposto ad accollarsi l'intera spesa o vuole che sia approvata la delibera da 1/3 e poi, una volta approvata la delibera, obbligare a pagare anche i 2/3 contrari perchè, indipendentemente da quanti si presentano in assemblea, mi è sembrato che circa due terzi dei condòmini non è interessata a partecipare alla spesa,

Leonardo53 dice:

Appunto. 

Io non ho ancora capito (spero che ce lo chiarisca @PIRGUS ) se quel 1/3 dei favorevoli che vuole installare l'ascensore è disposto ad accollarsi l'intera spesa o vuole che sia approvata la delibera da 1/3 e poi, una volta approvata la delibera, obbligare a pagare anche i 2/3 contrari perchè, indipendentemente da quanti si presentano in assemblea, mi è sembrato che circa due terzi dei condòmini non è interessata a partecipare alla spesa,

Immagino che più siano i paganti, più siano contenti, ma non possono obbligare nessuno, ex art. 1121 c.c. già citato.

Leonardo53 dice:

Se si tratta di superbonus la delibera è valida ma vale sempre il discorso dell'installazione suscettibile di utilizzo separato.

 

Se lo scopo dei 3 condòmini è quello di "comprare" 2 quote per incassare 10 quote e pagarne 5, devi fare i conti con chi, contrario o favorevole all'installazione, decide di non usufruirne e non partecipare alla spesa.

i 3 condòmini favorevoli sarebbero disposti ad accollarsi l'intera spesa?

No, non si tratta di superbonus. Bonus eliminazione barriere architettoniche 75%.

 

Riporto testo Agenzia Entrate :

"Dal 1° gennaio 2023, per le delibere condominiali che approvano questi lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio (art. 1, comma 365, legge n. 197/2022).
Si tratta della stessa maggioranza semplificata prevista per le delibere aventi ad oggetto gli interventi agevolati con il “Superbonus” e l’adesione all’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (articolo 119, comma 9-bis, del decreto legge n. 34/2020)."

PIRGUS dice:

No, non si tratta di superbonus. Bonus eliminazione barriere architettoniche 75%.

 

Riporto testo Agenzia Entrate :

"Dal 1° gennaio 2023, per le delibere condominiali che approvano questi lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio (art. 1, comma 365, legge n. 197/2022).
Si tratta della stessa maggioranza semplificata prevista per le delibere aventi ad oggetto gli interventi agevolati con il “Superbonus” e l’adesione all’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (articolo 119, comma 9-bis, del decreto legge n. 34/2020)."

Esatto, è corretto, come da #13 👍

Leonardo53 dice:

Appunto. 

Io non ho ancora capito (spero che ce lo chiarisca @PIRGUS ) se quel 1/3 dei favorevoli che vuole installare l'ascensore è disposto ad accollarsi l'intera spesa o vuole che sia approvata la delibera da 1/3 e poi, una volta approvata la delibera, obbligare a pagare anche i 2/3 contrari perchè, indipendentemente da quanti si presentano in assemblea, mi è sembrato che circa due terzi dei condòmini non è interessata a partecipare alla spesa,

Vorrei sapere se, al di là della questione economica circa la ripartizione della spesa, la delibera per un'innovazione quale l'installazione di un ascensore può essere valida con solo 1/3 dei millesimi favorevoli.

PIRGUS dice:

Vorrei sapere se, al di là della questione economica circa la ripartizione della spesa, la delibera per un'innovazione quale l'installazione di un ascensore può essere valida con solo 1/3 dei millesimi favorevoli.

Se si tratta di innovazione che rientra nel bonus del 75% la delibera è valida anche con solo 1/3 dei millesimi favorevoli purchè quei 333,333 millesimi rappresentino la maggioranza dei millesimi presenti in assemblea e contestualmente anche i voti (le teste)  favorevoli siano la maggioranza delle teste intervenute.

 

Leonardo53 dice:

Se si tratta di innovazione che rientra nel bonus del 75% la delibera è valida anche con solo 1/3 dei millesimi favorevoli purchè quei 333,333 millesimi rappresentino la maggioranza dei millesimi presenti in assemblea e contestualmente anche i voti (le teste)  favorevoli siano la maggioranza delle teste intervenute.

 

Concordo.

Leonardo53 dice:

Se si tratta di innovazione che rientra nel bonus del 75% la delibera è valida anche con solo 1/3 dei millesimi favorevoli purchè quei 333,333 millesimi rappresentino la maggioranza dei millesimi presenti in assemblea e contestualmente anche i voti (le teste)  favorevoli siano la maggioranza delle teste intervenute.

 

La domanda era proprio questa, se l'installazione ex-novo di un impianto ascensore (che resta comunque un'innovazione) possa rientrare nel bonus 75% per abbattimento barriere architettoniche.

PIRGUS dice:

La domanda era proprio questa, se l'installazione ex-novo di un impianto ascensore (che resta comunque un'innovazione) possa rientrare nel bonus 75% per abbattimento barriere architettoniche.

certo, naturalmente dev'essere a norma, rispettare le specifiche del DM 236/89

PIRGUS dice:

La domanda era proprio questa

Eh, se la domanda era proprio questa, è la prima volta che la fai.

Non è sufficiente che sia installato un ascensore dove prima non c'era ma deve rispettare delle Norme precise che potrà fornirti l'impresa di ascensori a cui ti rivolgerai.

Tanto per dirne una, la cabina deve essere di una dimensione tale (non so la misura precisa) che ci deve poter entrare una sedia a rotelle quindi se lo spazio nella tromba delle scale è piccolo ed avete intenzione di installare un mini ascensore, probabilmente non rientrerebbe nel 75%.  Se avete tanto spazio, sicuramente l'impresa troverà il modo di rispettare le Norme perchè la problematica maggiore è proprio quella dello spazio di apertura porte cabina

Modificato da Leonardo53
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