#1 Inviato 8 Dicembre, 2022 Messaggio: Buon giorno, sono Lido Traversi, 73 anni, residente a Massa MS in un condominio di 5 unità. Cortesemente vorrei sottoporvi i seguenti quesiti: 1. Quando in assemblea condominiale viene dibattuta la possibile realizzazione di un’innovazione (tipo l’installazione di pannelli solari o fotovoltaici sul tetto) ed è necessaria l’unanimità: basta il voto favorevole dei presenti a quella assemblea oppure occorre il quorum di tutti i condomini, anche dei non presenti? 2. Nella prima assemblea annuale dove si conferma o si revoca l’incarico dell’amministratore, che tipo di quorum è necessario? Grazie anticipate per la cortese attenzione. Lido Traversi 334 2843390 (anche whatsapp)
#2 Inviato 8 Dicembre, 2022 ALGHISI dice: 1. Quando in assemblea condominiale viene dibattuta la possibile realizzazione di un’innovazione (tipo l’installazione di pannelli solari o fotovoltaici sul tetto) ed è necessaria l’unanimità: basta il voto favorevole dei presenti a quella assemblea oppure occorre il quorum di tutti i condomini, anche dei non presenti? Per le innovazioni in genere la delibera è valida se ottenuta con la maggioranza dei presenti personalmente o per delega in assemblea ed almeno 666,667 millesimi ma nel caso specifico dei pannelli solari o fotovoltaici, trattandosi di innovazione per il contenimento del consumo energetico, è sufficiente una delibera ottenuta con la maggioranza dei presenti personalmente o per delega in assemblea ed almeno 500 millesimi. Il tutto è regolato dall'articolo 1120 del codice civile: Articolo 1120 c.c. I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni. I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136, (maggioranza intervenuti ed almeno 500 millesimi) possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto: 1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti; 2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell’edificio, nonché per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;.. ALGHISI dice: 2. Nella prima assemblea annuale dove si conferma o si revoca l’incarico dell’amministratore, che tipo di quorum è necessario? Con la riforma del condominio, se non c'è ne revoca ne nuova nomina l'amministratore si intende confermato un altro anno per egual periodo. Per quanto riguarda la revoca dell'amministratore e la nuova nomina occorre sempre il voto favorevole della maggioranza dei presenti personalmente o per delega in assemblea ed almeno 500 millesimi. Aggiungo che se la nuova nomina non avviene contestualmente alla revoca, l'amministratore, se pur revocato, resterà in carica in proroga con pieni poteri finoa che l'assemblea non nomina un nuovo amministratore
#3 Inviato 9 Dicembre, 2022 Molto esauriente, grazie. Nell'ultima assemblea, con la nomina del nuovo amministratore, è stato approvato dalla maggioranza (siamo cinque unità abitative) l'incarico di consigliere ad un coinquilino, io ho dato parere sfavorevole in quanto non ho stima del medesimo. Ho anche comunicato per iscritto che per me l'unico interlocutore per gli affari del condominio è l'amministratore, non accetterò interventi del consigliere e mi rivolgerò sempre all'amministratore per qualsiasi necessità. Sono nel giusto? Buone feste, grazie e cordiali saouti, Marcello.
#4 Inviato 9 Dicembre, 2022 ALGHISI dice: Sono nel giusto? Si, sei nel giusto. Il consigliere ha appunto la funzione di consigliarsi con l'amministratore ed esercitare controllo che può esercitare anche un qualsiasi condòmino ma non ha alcun potere speciale e tu non hai alcun obbligo di interfacciarti con il consigliere.