Vai al contenuto
leale

Quorum ass.str. 2^ conv.

Salve, è corretto il quorum di conv. ass.str. di 2/3 che rappresentano almeno 667mm per delibere e discussioni per: mandato al legale e nomina ctu perito di parte....; Processo verbale contestazione GDF sull' operato dell'ex amm.re; varie e event.Grazie,

Salve, è corretto il quorum di conv. ass.str. di 2/3 che rappresentano almeno 667mm per delibere e discussioni per: mandato al legale e nomina ctu perito di parte....; Processo verbale contestazione GDF sull' operato dell'ex amm.re; varie e event.Grazie,
L'assemblea di 2° convocazione è regolarmente valida se esiste il quorum costitutivo con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio --> art. cc 1136 3° comma.

Il fatto delle delibere è un altro perchè esiste il quorum deliberativo che in questo caso deve rappresentare la maggioranza dei presenti e rappresentanti almeno la metà del valore dello stabile, per cui se l'assemblea fosse valida per un risicato quorum costitutivo non si potrà procedere e con certe delibere che richiedono quorum maggiori.

Nelle varie ed eventuali non si può deliberare fatto salvo non ci sia l'unanimità 1000/1000, per cui il problema neppure si pone.

Salve, è corretto il quorum di conv. ass.str. di 2/3 che rappresentano almeno 667mm per delibere e discussioni per: mandato al legale e nomina ctu perito di parte....; Processo verbale contestazione GDF sull' operato dell'ex amm.re; varie e event.Grazie,

Il quorum COSTITUTIVO in seconda convocazione è sempre di 1/3 delle teste + 1/3 dei millesimi.

 

Il quorum DELIBERATIVO per poter deliberare su quanto hai scritto, a mio avviso è quello minimo della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno 1/3 dei millesimi ma se proprio si vuole stare tranquilli, sono sufficienti almeno 500 millesimi.

 

La delibera con 2/3 delle TESTE non esiste in nessun caso.

Esiste la delibera con la maggioranza degli intervenuti ed almeno 2/3 dei millesimi ma riguarda solo le INNOVAZIONI che non sono il tuo caso.

Ok grazie.Quindi è giusto quanto riportato dall'attuale amministratore nella convocazione ricevuta?

Ok grazie.Quindi è giusto quanto riportato dall'attuale amministratore nella convocazione ricevuta?

Se scrivi testualmente cosa ha riportato l'amministratore avrai una risposta precisa.

 

Per come hai scritto sembrerebbe che l'amministratore abbia torto ma non è chiara la tua domanda.

Ok grazie.Quindi è giusto quanto riportato dall'attuale amministratore nella convocazione ricevuta?
Se i quorum richiesti dall'amministratore per le delibere elencate sono quelli scritti al 1° post, sono del tutto errati, per cui sino d'accordo con Leonardo, spiegati meglio e scrivi esattamente cosa ha scritto l'amministratore.

Se ho inteso bene .... l'amministratore ha indicato come quorum costitutivi in prima convocazione (conv. ass.str.) i 2/3 dei partecipanti al condominio e 2/3 dei millesimi che, mi pare di ricordare, siano i vecchi quorum ante riforma.

 

Il quorum della novella L. 220/2012 per la prima convocazione (di qualsiasi assemblea) è la maggioranza dei partecipanti al condominio che rappresentino i 2/3 dei millesimi del condominio stesso.

 

E poi ... basta chiamare l'assemblea ordinaria e straordinaria. Non c'è alcuna differenza tra l'una e l'altra nè sui quorum costitutivi nè su quelli deliberativi, sono solo "assemblee". La differenza, se proprio vogliamo fare i pignoli, è che quella ordinaria è l'assemblea annuale che l'amministratore DEVE convocare (a pena di revoca) entro 180 giorni dalla fine dell'esercizio cui si riferisce, mentre straordinarie sono tutte le altre.

Se ho inteso bene ....

Beato te che riesci ad intendere bene i messaggi di Leale 🙂

Devi "compatire" bibetto .....egli NON conosce leale!

Il leale è facile che confonde fischi per fiaschi .....senza sottovalutare le confusioni per i periodi stagionali delle raccolte 😉

A beneficio di bibetto che forse ignora di cosa stai parlando, riporto il link delle raccolte stagionali sul quale c'è stato ampio dibattito: 🙂
×