#1 Inviato 25 Agosto, 2017 Salve, è corretto il quorum di conv. ass.str. di 2/3 che rappresentano almeno 667mm per delibere e discussioni per: mandato al legale e nomina ctu perito di parte....; Processo verbale contestazione GDF sull' operato dell'ex amm.re; varie e event.Grazie,
#3 Inviato 25 Agosto, 2017 Salve, è corretto il quorum di conv. ass.str. di 2/3 che rappresentano almeno 667mm per delibere e discussioni per: mandato al legale e nomina ctu perito di parte....; Processo verbale contestazione GDF sull' operato dell'ex amm.re; varie e event.Grazie,L'assemblea di 2° convocazione è regolarmente valida se esiste il quorum costitutivo con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio --> art. cc 1136 3° comma.Il fatto delle delibere è un altro perchè esiste il quorum deliberativo che in questo caso deve rappresentare la maggioranza dei presenti e rappresentanti almeno la metà del valore dello stabile, per cui se l'assemblea fosse valida per un risicato quorum costitutivo non si potrà procedere e con certe delibere che richiedono quorum maggiori. Nelle varie ed eventuali non si può deliberare fatto salvo non ci sia l'unanimità 1000/1000, per cui il problema neppure si pone.
#4 Inviato 25 Agosto, 2017 Salve, è corretto il quorum di conv. ass.str. di 2/3 che rappresentano almeno 667mm per delibere e discussioni per: mandato al legale e nomina ctu perito di parte....; Processo verbale contestazione GDF sull' operato dell'ex amm.re; varie e event.Grazie, Il quorum COSTITUTIVO in seconda convocazione è sempre di 1/3 delle teste + 1/3 dei millesimi. Il quorum DELIBERATIVO per poter deliberare su quanto hai scritto, a mio avviso è quello minimo della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno 1/3 dei millesimi ma se proprio si vuole stare tranquilli, sono sufficienti almeno 500 millesimi. La delibera con 2/3 delle TESTE non esiste in nessun caso. Esiste la delibera con la maggioranza degli intervenuti ed almeno 2/3 dei millesimi ma riguarda solo le INNOVAZIONI che non sono il tuo caso.
#5 Inviato 25 Agosto, 2017 Ok grazie.Quindi è giusto quanto riportato dall'attuale amministratore nella convocazione ricevuta?
#6 Inviato 25 Agosto, 2017 Ok grazie.Quindi è giusto quanto riportato dall'attuale amministratore nella convocazione ricevuta? Se scrivi testualmente cosa ha riportato l'amministratore avrai una risposta precisa. Per come hai scritto sembrerebbe che l'amministratore abbia torto ma non è chiara la tua domanda.
#7 Inviato 25 Agosto, 2017 Ok grazie.Quindi è giusto quanto riportato dall'attuale amministratore nella convocazione ricevuta?Se i quorum richiesti dall'amministratore per le delibere elencate sono quelli scritti al 1° post, sono del tutto errati, per cui sino d'accordo con Leonardo, spiegati meglio e scrivi esattamente cosa ha scritto l'amministratore.
#8 Inviato 25 Agosto, 2017 Se ho inteso bene .... l'amministratore ha indicato come quorum costitutivi in prima convocazione (conv. ass.str.) i 2/3 dei partecipanti al condominio e 2/3 dei millesimi che, mi pare di ricordare, siano i vecchi quorum ante riforma. Il quorum della novella L. 220/2012 per la prima convocazione (di qualsiasi assemblea) è la maggioranza dei partecipanti al condominio che rappresentino i 2/3 dei millesimi del condominio stesso. E poi ... basta chiamare l'assemblea ordinaria e straordinaria. Non c'è alcuna differenza tra l'una e l'altra nè sui quorum costitutivi nè su quelli deliberativi, sono solo "assemblee". La differenza, se proprio vogliamo fare i pignoli, è che quella ordinaria è l'assemblea annuale che l'amministratore DEVE convocare (a pena di revoca) entro 180 giorni dalla fine dell'esercizio cui si riferisce, mentre straordinarie sono tutte le altre.
#9 Inviato 25 Agosto, 2017 Se ho inteso bene .... Beato te che riesci ad intendere bene i messaggi di Leale 🙂
#12 Inviato 25 Agosto, 2017 Devi "compatire" bibetto .....egli NON conosce leale!Il leale è facile che confonde fischi per fiaschi .....senza sottovalutare le confusioni per i periodi stagionali delle raccolte 😉
#13 Inviato 25 Agosto, 2017 A beneficio di bibetto che forse ignora di cosa stai parlando, riporto il link delle raccolte stagionali sul quale c'è stato ampio dibattito: 🙂