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fattorisauro

Proprietario 1/1000 può decidere anche per gli altri?

Buongiorno,

sono proprietario del 50% di un appartamento.

Mi è stato comunicato, tramite messaggio da uno degli altri proprietari, che nella giornata di oggi ci sarebbe stata l'assemblea condominiale.

Ho comunicato all’amministratore che non sarei stato presente all'assemblea condominiale e non sapendo chi degli altri proprietari dell'immobile sarebbe stato presente, avrei gradito che fosse stato messo a verbale chi ci fosse andato.

Ho detto sempre all’amministratore che gradivo che le comunicazioni arrivassero anche a me.

La risposta è stata:

Che l’indirizzo è stato fornito dal precedente Amministratore

Mi invitava, assieme ai comproprietari dell’appartamento, ad eleggere un domicilio al quale far riferimento onde evitare di scrivere a tutti i comproprietari.

Per quanto riguarda le regole dell’assemblea chiunque dei comproprietari presenzi all’assemblea sarà autorizzato a decidere per i millesimi dell’appartamento.

 

Le mie domande sono:

• l’amministratore è obbligato per legge a scrivere a tutti i condomini/comproprietari tramite raccomandata con ricevuta di ritorno?

• Se si qual è la legge-articolo?

• se non lo fa posso invalidare l’assemblea?

• e’ vero che se uno dei proprietari va all’assemblea, magari è anche proprietario solo di un 1/1000 dell’appartamento e va a mia insaputa all’assemblea, può decidere per tutti gli altri proprietari dell’appartamento?

• Se si qual è la legge-articolo che sancisce questo?

e’ vero che se uno dei proprietari va all’assemblea, magari è anche proprietario solo di un 1/1000 dell’appartamento e va a mia insaputa all’assemblea, può decidere per tutti gli altri proprietari dell’appartamento?

• Se si qual è la legge-articolo che sancisce questo?

 

 

1- Art. 1136 c.c.:...(omissis)...L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati...(omissi)...

L'amministratore è tenuto a convocare tutti i comproprietari.Nel caso di comproprietari conviventi può per convenienza inviare una sola convocazione.Quindi se non ti convoca e tu non ti presenti puoi impugnare le delibere ai sensi dell' Art. 1137 c.c.

2- Art. 67 disp. di att. del c.c.:...(omissis)...Qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell'articolo 1106 del codice.

In sostanza, che in assemblea si presentino tutti i comproprietari o che se ne presenti solo uno, anche a insaputa degli altri, ha diritto di parola e di voto soltanto uno di loro;la scelta del rappresentante viene fatta volontariamente dai comproprietari o per sorteggio da parte del presidente dell'assemblea se non vi è accordo;eventuali contrasti tra i comproprietari non competono al condominio

intanto grazie delle risposte ma non mi è chiara una cosa.

nel link tra le varie viene riportato che:

Si è detto che il diritto a manifestare il voto spetta a un solo rappresentante, che adesso, secondo quanto previsto dalla riforma ( art. 67 disp. att. c.c.) deve essere designato dai comproprietari stessi secondo la procedura dettata dall'articolo 1106 c.c., cioè dalla maggioranza di loro calcolata secondo il valore delle rispettive quote.

Non trovando un accordo tra i comproprietari ed essendo io proprietario del 50% ho diritto io di presenziare ed avere diretto voto in assemblea oppure serve che un giudice decida per noi, su ricorso di uno dei comproprietari, a chi spetti il diritto di esprimere il voto in assemblea? nel caso mi riportate la legge-articolo?

Se non trovate un accordo, il rappresentante viene sorteggiato dal presidente dell'assemblea.

Prima della riforma del 18.06.13 nell'art 67 Dacc era scritto;

 

-Qualora un piano o porzione di piano appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede per sorteggio il presidente.

ora questa forma è stata modificata in;

Qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma

dell'articolo 1106 del codice.

Secondo il mio parere era meglio la precedente, in quanto ora come ora se i comproprietari non si mettono d'accordo, quello che si presenta è legittimato a votare per tutti? Sembra di si, perciò con questa nuova forma, il condominio ed il Presidente è escluso dal essere responsabile della scelta, per cui i comproprietari dovrebbero vedersela da soli e prima dell'effettuazione dell'assemblea.

E se sono due o più? Dovrebbero mettersi d'accordo tra di loro senza nessuna interferenza da parte di nessuno.

Quindo ricapitolando, l'amministratore deve comunicare a tutti gli aventi diritto l'effettuazione dell'assemblea con l'OdG previsto, e se abitano allo stesso indirizzo sarà sufficiente una sola comunicazione con tutti i nomi dei residenti e se qualcuno non abita la sarà necessaria un'altra comunicazione, ma ovviamente è nell'interesse di ciascuno comunicare questi dati all'amministratore per la formazione dell'anagrafe condominiale.

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