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Cheddar99

Problema recesso locazione cointestata

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Buongiorno,

premetto di aver sbagliato a causa della fretta e della paura di non trovare una camera a Milano, il cui “iter di selezione” e i prezzi sono diventati assurdi, avrei bisogno di un chiarimento circa un contratto di locazione cointestato in cui sono subentrato di recente: il contratto di locazione in questione è un 4+4 a canone libero, in cui si cita testualmente “con la presente scrittura privata il signor “X”, per brevità “Locatore” concede ai signori “W”, “Y”, “Z” per brevità denominati “Conduttore” che accettano per motivi di studio, l’unità immobiliare (…) ad uso esclusivo di abitazione per anni 4 e cioè dal 01/03/2020 al 29/02/2024”.
 

Trattandosi di un contratto cointestato avrei bisogno di alcuni chiarimenti circa eventuale disdetta e recesso.
Nel contratto, infatti, la parte relativa al diritto di recesso è così trascritta “il conduttore, trascorso il primo anno, può recedere in qualsiasi momento del contratto, dandone comunicazione al locatore con un preavviso di tre mesi: in tale caso al locatore sono dovuti i canoni e gli oneri accessori maturati sino al momento del rilascio.

Tra le ultime clausole è riportato che “Tutti gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente contratto si intendono assunti solidalmente da tutti i conduttori”.
 

Dunque:
1 – io, da sola, posso recedere dal contratto liberamente rispettando i tempi di preavviso dal momento che, nel citare le parti del contratto, si parla al singolare di Conduttore e non di Conduttori? Nella mia ricerca ho trovato solo fonti discordanti al riguardo;

2 – trattandosi di subentro, peraltro possibilità non menzionata nel contratto in alcuna clausola, il termine di un anno è già decorso in quanto non c’è novazione dei termini o decorre dal momento in cui ho firmato il contratto?

3 – Considerata la mancata menzione della possibilità di subentro, mi è stato tuttavia detto verbalmente che l'eventuale recesso è subordinato all'accettazione del proprietario e per non dover continuare a pagare il canone fino alla scadenza del contratto di modo da essere “libero” dovrei trovare un nuovo subentrante. Ma nell’eventualità di dover essere trasferito in un’altra Regione o Paese, o nel caso intenda andare a vivere da solo o in presenza di qualsiasi altro grave motivo come posso onorare questa richiesta? E se non lo trovassi? Tecnicamente, dovrebbero essere gli inquilini rimanenti a dover ricercare il subentrante, o sbaglio?

4 – I gravi motivi nella raccomandata da inviare nel caso di recesso devono essere documentati? Sono subordinati all’accettazione del proprietario?

5 – considerato che il contratto è prossimo alla prima scadenza (29/02/2024), io potrei (rispettando il termine di preavviso di 6 mesi) inviare la disdetta senza addurre alcuna motivazione e senza previo consenso degli attuali inquilini?

6 – considerato che nel contratto si parla di “motivi di studio”, ma io sono subentrato per motivi di lavoro, potrei appellarmi a questa dicitura per un eventuale recesso?

 

Vorrei rimediare ai miei errori e poter liberarmi dal contratto alla prima occasione utile.  
Vi ringrazio molto del vostro aiuto 

P.S. mi rendo conto che il post è veramente lungo, ma sarei disposto anche a sentire privatamente l'eventuale avvocato che risponderà per una consulenza più approfondita e, ovviamente, adeguatamente remunerata. 

Per non ritrovarti impelagato fra diverse interpretazioni e discussioni a go-go , la soluzione più pratica e veloce è quella di proporre alla Proprietà un subentrante nella tua posizione.
Se il subentrante nella tua posizione  è ben accetto dalla Proprietà, l'operazione si può perfezionare alla prima scadenza mensile utile, senza dover rispettare preavvisi e gravi motivi.

Personalmente ad ogni buon conto manderei la raccomandata con la richiesta di recesso, poi se nel frattempo trovi un subentrante (o lo trovano Y e Z) tanto meglio.

 

 

V. al proposito anche:

 

LOCAZIONE CON PIÙ CONDUTTORI: IL RECESSO

In caso di contratto di locazione a più conduttori è consentito a ciascuno di essi recedere dal contratto, nel rispetto delle norme o delle pattuizioni che regolano il recesso, anche senza che gli altri facciano lo stesso.
Si configurerà così un “recesso parziale” e il contratto manterrà efficacia nei confronti dei conduttori restanti, obbligati in solido al pagamento dell’intero canone.
A supportare l’esistenza in capo a ciascun conduttore di un autonomo diritto di recesso esercitabile individualmente, a fronte di un rapporto contrattuale a sé stante con il locatore sovviene la Cassazione n.1011 del 27 febbraio 1978 secondo la quale “la coesistenza nello stesso rapporto locatizio di più conduttori non esclude che ciascuno di questi sia tenuto per la medesima prestazione (nella specie, pagamento del canone) con distinta e autonoma obbligazione. In tal caso si deve ritenere che essi siano obbligati in solido a norma degli articoli 1292 e 1294, Codice civile, poiché si versa in ipotesi di obbligazioni solidali, nelle quali si ha in realtà, non un'obbligazione unica con pluralità di soggetti, ma tante singole obbligazioni quanti sono i debitori, connesse fra loro e aventi, ciascuna, per oggetto l'identica prestazione”. Sulla stessa linea anche il Tribunale di Milano (18 settembre 2007, numero 10.233).

Modificato da condo77

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