#1 Inviato 20 Maggio, 2023 Salve, il problema che vi espongo riguarda la divisione del giardino. La casa in questione è una palazzina di 4 piani con un giardino di circa 2000 metri, nel primo atto di questa palazzina, non si fa riferimento alla presenza del giardino indicando soltanto che gli appartamenti sono confinanti su due lati con una corte,ma in realtà questo giardino circonda su 4 lati la casa, inoltre non è indicato né la superficie del terreno, né la ripartizione. Quando dopo alcuni anni da questo primo atto, il propietario di uno degli appartamenti lo ha venduto, nell'atto di vendita era stata riportata una divisione del giardino che al momento della vendita non era ancora stata ultimata, e pertanto alcuni architetti che ho incontrato mi hanno detto che questo atto, per ciò che concerne la divisione del terreno non vale nulla, perché secondo loro questa divisione con anche il catasto doveva essere ultimata prima di vendere. Dopo qualche altro anno ancora, è stato fatto al catasto la divisione del giardino che riprende fedelmente quella che era presente nell'atto di vendita, questo catasto è stato firmato da tutti, compreso il venditore che l'acquirente. Ora quello che vorrei cercare di capire è se questo terreno alla fine è condominiale oppure se è valida la divisione del catasto. Grazie per lo spazio.
#3 Inviato 24 Maggio, 2023 Valerio 1991 dice: Ora quello che vorrei cercare di capire è se questo terreno alla fine è condominiale oppure se è valida la divisione del catasto Premesso che ciò che conta è quanto riportato negli atti di provenienza ... ... per la questione catastale occorre distinguere il Catasto Terreni dal Catasto Fabbricati Per il Catasto Terreni il servizio gratuito Geoportale Cartografico ... ... permette di avere una planimetria delle particelle ... ... quasi identica all'estratto di mappa ... ... che si chiede allo sportello oppure per via telematica oppure per consultazione personale ... Occorre conoscere i dati del Catasto Terreni ... ... potranno corrispondere a quelli del Catasto Fabbricati (se eseguito l'allineamento) ... Per quanto riguarda le superfici dei terreni ... (1) Consultazione rendite catastali (1) per il Catasto Fabbricati altri dati delle unità immobiliari urbane (u.i.u.) Per quanto riguarda il giardino ci possono essere complicazioni / sorprese ... ... proprietà esclusiva - proprietà condominiale - uso esclusivo ... --link_rimosso-- ... area scoperta graffata all'edificio ... La rappresentazione grafica: aree scoperte ed enti accessori di Giuseppe Trapani - Notaio in Zagarolo --link_rimosso-- Circolare del 20/01/1984 n. 2 - Min. Finanze - Catasto e Servizi Tecnici Erariali Istruzione I di servizio 01/01/1970 - Formazione delle Mappe
#4 Inviato 24 Maggio, 2023 Valerio 1991 dice: Ora quello che vorrei cercare di capire è se questo terreno alla fine è condominiale oppure se è valida la divisione del catasto. Grazie per lo spazio Quanto indicato a Catasto non costituisce prova per definire il diritto di proprietà su di un bene. È un sintomo, ma non la prova che va individuata in atti diversi: le Trascrizioni in Conservatoria. Valerio 1991 dice: questo atto, per ciò che concerne la divisione del terreno non vale nulla Concordo. O la divisione è presente nel primo atto di vendits del costruttore (nascita del Condominio) oppure il giardino è comune a tutti (indiviso ) Modificato 24 Maggio, 2023 da Plutone
#5 Inviato 24 Maggio, 2023 Valerio 1991 dice: Dopo qualche altro anno ancora, è stato fatto al catasto la divisione del giardino che riprende fedelmente quella che era presente nell'atto di vendita, questo catasto è stato firmato da tutti, compreso il venditore che l'acquirente. Ora quello che vorrei cercare di capire è se questo terreno alla fine è condominiale oppure se è valida la divisione del catasto. Tale "divisione" posta in essere al solo catasto non è valida, o meglio non è valida se poi non ne segue una concreta assegnazione in esclusiva di ciascuna parte. Quindi come veniva indicato "il giardino è comune a tutti (indiviso)" A maggior ragione se nei primi atti di trasferimento delle 4 unità lo spazio circostante non viene menzionato. In catasto ora esistono 4 "giardini" ma ciascuna parte in che modo verrebbe assegnata in proprietà esclusiva ? Quindi manca il passaggio che ne legittima l'assegnazione a proprietà esclusiva. "soltanto che gli appartamenti sono confinanti su due lati con una corte,ma in realtà questo giardino circonda su 4 lati la casa" per linee sostanziali, se nei 4 rogiti di trasferimento si fa riferimento alle solo 4 unità lo spazio circostante potrebbe essere ancora di proprietà di colui che ne era il primo proprietario del tutto. Serve > capire cosa sia scritto in concreto nei rogiti > consultazione con un notaio Modificato 24 Maggio, 2023 da marcanto
#6 Inviato 24 Maggio, 2023 Servono anche le date di ultimazione dell'immobile (agibilità) e degli atti di compravendita. Solo le date degli atti di compravendita ci potranno dare l'indicazione su cosa "sarebbe successo" in quell'edificio e su come è, giuridicamente, il giardino/corte. "Tempus regit actum"; prima di una certa data il catasto non vale nulla, dopo altra data, soprattutto se la planimetria aggiornata è stata citata in rogito (conformità delle compravendite immobiliari allo stato effettivo anche per le aree comuni), è granitico.
#7 Inviato 24 Maggio, 2023 cacallo dice: "Tempus regit actum"; Non mi ricordavo dove ... Quindi, in base al principio tempus regit actum, può ritenersi “libero” soltanto il mutamento senza modifiche di carattere edilizio ... BONUS TRACK ... Civile Sent. Sez. 5 Num. 26423 Anno 2018 Presidente: CRISTIANO MAGDA Relatore: PENTA ANDREA Data pubblicazione: 19/10/2018 ... aveva acquistato un appartamento dichiarando di voler usufruire delle agevolazioni fiscali previste per la prima casa dall'art. 6 del d.l. n. 155/93. L'avviso era conseguenza del mancato riconoscimento delle predette agevolazioni, in quanto, a parere dell'Amministrazione, il trasferimento aveva avuto per oggetto una casa di abitazione di lusso a sensi dell'art. 6 del d.m. 2.8.1969. ... Infatti, il secondo comma dell' cit., sovverte il previgente principio tempus regit actum di cui all', il quale stabiliva che "Le disposizioni penali delle leggi finanziarie e quelle che prevedono ogni altra violazione di dette leggi si applicano ai fatti commessi quando tali disposizioni erano in vigore, ancorché le disposizioni medesime siano abrogate o modificate al tempo della loro applicazione".