Vai al contenuto
adri59

Prestazione occasionale e detrazione fiscale

Buona giornata a tutti,

nel ns. condominio abbiamo eseguito un intervento straordinario che ha richiesto anche alcune pratiche con gli enti pubblici.

Tali pratiche (CIAL, etc) sono state gestite da un professionista che ha emesso una nota pro-forma come prestazione occasionale (senza IVA e con ritenuta di acconto del 20%).

E' possibile includere anche questo costo tra gli importi da recuperare ai fini della detrazione fiscale del 50%?

E' corretto richiedere alla banca di fare un bonifico a favore del professionista per l'intero importo della nota pro-forma facendo riferimento alla normativa fiscale e sarà poi la banca a trattenere la ritenuta di acconto (4% anziché 20%..., poi il professionista si gestirà la differenza in fase di dichiarazione dei redditi?).

 

Grazie mille in anticipo per l'aiuto

Buona giornata a tutti,

nel ns. condominio abbiamo eseguito un intervento straordinario che ha richiesto anche alcune pratiche con gli enti pubblici.

Tali pratiche (CIAL, etc) sono state gestite da un professionista che ha emesso una nota pro-forma come prestazione occasionale (senza IVA e con ritenuta di acconto del 20%).

E' possibile includere anche questo costo tra gli importi da recuperare ai fini della detrazione fiscale del 50%?

E' corretto richiedere alla banca di fare un bonifico a favore del professionista per l'intero importo della nota pro-forma facendo riferimento alla normativa fiscale e sarà poi la banca a trattenere la ritenuta di acconto (4% anziché 20%..., poi il professionista si gestirà la differenza in fase di dichiarazione dei redditi?).

 

Grazie mille in anticipo per l'aiuto

Sì, è detraibile anche la ricevuta per prestazione occasionale; dovrai dunque effettuare il bonifico (specifico per la detrazione) al lordo della r.a. del 20% (riportando nel bonifico il CF del prestatore), mentre sarà la banca di quest'ultimo ad effettuare la ritenuta prevista del 4% all'atto dell'accredito dello stesso.

Però, ti chiedo: il professionista in questione non è mica iscritto ad un Albo?

Si, Albo degli Architetti.

Come sospettavo.

Se il professionista è dunque iscritto ad albo NON può svolgere prestazioni occasionali.

Grazie Dolly,

ma a cosa può incorrere un condominio se paga una nota pro-forma emessa da un iscritto all'albo che dichiara una prestazione occasionale..... e sostiene di poterlo fare?

Ma tu parli di "nota pro-forma", sei dunque sicuro che non si tratti appunto di un avviso di notula, ovvero di quel documento non previsto dalla normativa Iva (l'art. 6 della legge Iva dpr 633/72 dispone che la fattura deve essere obbligatoriamente emessa all'atto del pagamento) ma che spesso viene utilizzato nella pratica dai professionisti all'atto del completamento della prestazione, in attesa appunto del pagamento, e non di una ricevuta per prestazione occasionale? O invece il pagamento è già avvenuto?

Ciao Dolly,

Il professionista ha rilasciato un documento, sul quale è riportato "Nota pro-forma", indicando:

compenso lordo x

ritenuta d'acconto 20% y

da percepire x-y

 

Inoltre, "ritenuta d'acconto del 20% prevista dalla legge per prestazione occasionale quale architetto professionista, iscritto all'Ordine degli Architetti....."

 

Cosa né pensi?

Ciao Dolly,

Il professionista ha rilasciato un documento, sul quale è riportato "Nota pro-forma", indicando:

compenso lordo x

ritenuta d'acconto 20% y

da percepire x-y

 

Inoltre, "ritenuta d'acconto del 20% prevista dalla legge per prestazione occasionale quale architetto professionista, iscritto all'Ordine degli Architetti....."

 

Cosa né pensi?

Penso che, in effetti, una singola prestazione occasionale d'attività della professione di architetto (come ad esempio, appunto, la presentazione di una Dia/Cial piuttosto che l'incarico di CTU ricevuto dal Tribunale) pur essendo soggetta all'obbligatoria iscrizione all'Ordine (pena il configurarsi di esercizio abusivo della professione), potrebbe non richiedere il possesso di partita Iva. Pertanto la prestazione in questione può non essere soggetta ad Iva per carenza del requisito dell'abitualità.

 

Saluti

​dolly

Grazie Dolly.

Ovviamente, per poter far rientrare la spesa nella detrazione fiscale, dovrai bonificare l'importo al LORDO della ritenuta.

Penso che, in effetti, una singola prestazione occasionale d'attività della professione di architetto (come ad esempio, appunto, la presentazione di una Dia/Cial piuttosto che l'incarico di CTU ricevuto dal Tribunale) pur essendo soggetta all'obbligatoria iscrizione all'Ordine (pena il configurarsi di esercizio abusivo della professione), potrebbe non richiedere il possesso di partita Iva. Pertanto la prestazione in questione può non essere soggetta ad Iva per carenza del requisito dell'abitualità.

 

Saluti

​dolly

Secondo me è discutibile.

In quanto in base l'art.61 della legge Biagi chi è iscritto ad un ordine od albo ed esercita,come in questo caso,nell'ambito della sua professione non può incorrere nella prestazione occasionale,in quanto è la natura della prestazione a determinarne l'obbligo di imponibilità e non la ricorrenza.

Per presentare una Cial è necessario essere abilitati e quindi iscritti ad albo/ordine.

Sbaglio?

Secondo me è discutibile.

In quanto in base l'art.61 della legge Biagi chi è iscritto ad un ordine od albo ed esercita,come in questo caso,nell'ambito della sua professione non può incorrere nella prestazione occasionale,in quanto è la natura della prestazione a determinarne l'obbligo di imponibilità e non la ricorrenza.

Per presentare una Cial è necessario essere abilitati e quindi iscritti ad albo/ordine.

Sbaglio?

Che per la presentazione di una Cial sia necessaria l'iscrizione all'Ordine questo è assodato. Ma è l'abitualità della prestazione di lavoro autonomo che determina l'obbligo per il professionista di aprire la partita IVA ovvero l'obbligo di imponibilità della prestazione. Infatti, l'art. 5 del dpr 633/72 stabilisce che per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale di qualsiasi attività di lavoro autonomo. Quindi requisito essenziale perché la prestazione di un professionista ricada nel regime IVA è l'abitualità dell'esercizio dell'attività. Può essere definita occasionale l'attività dell'architetto che "saltuariamente" riceve l'incarico di presentare una Cial, in quanto prestazione rientrante in un'attività NON caratterizzata da ripetitività, regolarità e/o stabilità.

🙂

Che per la presentazione di una Cial sia necessaria l'iscrizione all'Ordine questo è assodato. Ma è l'abitualità della prestazione di lavoro autonomo che determina l'obbligo per il professionista di aprire la partita IVA ovvero l'obbligo di imponibilità della prestazione. Infatti, l'art. 5 del dpr 633/72 stabilisce che per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale di qualsiasi attività di lavoro autonomo. Quindi requisito essenziale perché la prestazione di un professionista ricada nel regime IVA è l'abitualità dell'esercizio dell'attività. Può essere definita occasionale l'attività dell'architetto che "saltuariamente" riceve l'incarico di presentare una Cial, in quanto prestazione rientrante in un'attività NON caratterizzata da ripetitività, regolarità e/o stabilità.

🙂

Patrizia, Dolores,

Vi ringrazio per le vostre considerazioni, ma a questo punto, a cosa può incorrere un condominio se paga una nota pro-forma emessa da un iscritto all'albo che dichiara una prestazione occasionale..... e sostiene di poterlo fare?

Patrizia, Dolores,

Vi ringrazio per le vostre considerazioni, ma a questo punto, a cosa può incorrere un condominio se paga una nota pro-forma emessa da un iscritto all'albo che dichiara una prestazione occasionale..... e sostiene di poterlo fare?

Dal punto di vista pratico, nulla,i controlli a monte mancano sui contribuenti quindi è quasi impossibile venga evidenziata quella che reputo essere un'anomalia.

Dal punto di vista teorico, se riconosciuta un'errata imponibilità il condominio potrebbe esser chiamato a versare la differenza iva accertata

×