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Angelo.Antonio

Prescrizione per utilizzo parti comuni senza consenso assemblea condominiale

Volevo un chiarimento su una questione. Se un condomino fa per proprio conto dei lavori modificando e utilizzando, almeno parzialmente, spazi e proprietà condominiali senza aver preventivamente chiesto autorizzazione e/o benestare all'assemblea condominiale fino a quando è possibile contestarglieli. In pratica il condomino ha fatto questi lavori già diversi anni fà, non sono mai stati contestati dagli altri condomini e nemmeno dall'amministratore, è ancora possibile chiedere all'assemblea di deliberare in merito? Ed eventualmente far ripristinare il tutto.

Grazie

Volevo un chiarimento su una questione. Se un condomino fa per proprio conto dei lavori modificando e utilizzando, almeno parzialmente, spazi e proprietà condominiali senza aver preventivamente chiesto autorizzazione e/o benestare all'assemblea condominiale fino a quando è possibile contestarglieli. In pratica il condomino ha fatto questi lavori già diversi anni fà, non sono mai stati contestati dagli altri condomini e nemmeno dall'amministratore, è ancora possibile chiedere all'assemblea di deliberare in merito? Ed eventualmente far ripristinare il tutto.

Grazie

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Basta che un solo condomino segnali l'abuso all'amministratore.

Da quel momemento l'amministratore è obbligato a far rimuovere l'abuso, non può coinvolgere il condominio con l'assemblea, se non si attiva rischia la revoca giudiziale

 

Il Condominio nulla può deliberare in tal senso.

La relativa delibera sarebbe viziata per mancanza di discrezionalità dell’assemblea su detti argomenti.

In altri termini, il Condominio non può assumere una delibera contraria alla Legge e al Regolamento di Condominio.

E’ vero, infatti, che al fine di attivarsi per far cessare gli abusi, l'amministratore non necessita di alcuna previa delibera assembleare, posto che egli è già tenuto ex legge (art. 1130, comma 1, n. 1 cod. civ.) a curare l'osservanza del regolamento del condominio al fine di tutelare l'interesse generale al decoro, alla tranquillità e all'abitabilità dell'edificio.

Il potere dell'amministratore di curare l'osservanza del regolamento si riferisce non solo alle parti dell'edificio comuni a tutti i partecipanti e, come tali, insuscettibili di proprietà separata, ma riguarda anche la vigilanza sulla regolarità dei servizi comuni, anche per quanto attiene alle interferenze con i singoli appartamenti.

Tra l’altro l’Amministratore ha il potere di eseguire verifiche e di impartire le necessarie provvidenze intese a mantenere integra la parità del godimento dei beni comuni da parte di tutti i condomini.

 

E’ pacifico, poi, che se l’Assemblea convocata dovesse deliberare su questioni già regolamentate dal regolamento di Condominio e/o dalla Legge questa incorrerebbe nel c.d. eccesso di potere con conseguente annullabilità della delibera stessa.

 

Sussistenza di conflitto di interesse per i condomini che hanno perpetrato gli abusi lamentati.

Ad ogni buon conto, va evidenziato che i condomini interessati agli abusi denunciati vanno, in ogni caso, esclusi dal voto, sussistendo per gli stessi un chiaro conflitto di interessi.

 

Anche in questo caso, la deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società (condominio) è impugnabile a norma dell'articolo 2377.

Occorre innanzitutto appurare se le opere compiute nelle/sulle parti comuni condominiali non rientrino nell'art. 1102 c.c. " uso della cosa comune": nel caso rientrino sono legittime e nessuna autorizzazione assembleare è dovuta. Se invece le opere sono illecite occorre agire entro i 20 anni dalla loro scoperta ,restando che l'assemblea può approvare e rendere legittime tali opere con voto unanime

prima dello scadere dei 20 anni, come già detto, occorre fare azione ..una negatoria dovrebbe andare bene

Naturalmente i 20 anni possono essere interrotti da una formale diffida a ripristinare i luoghi

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