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tizio_caio2

Possibile detrazione per lavoro impermeabilizzazione

Buongiorno a tutti,

piccolo quesito, abbiamo fatto lavori di sigillatura ed impermeabilizzazione del pavimento cortile condominiale

i lavori sono di tamponamento in attesa di fare tra qualche anno i lavori completi di ripavimentazione.

La ditta ha emesso fattura con iva al 10% è ha detto che si potevano detrarre, quindi senza rit. acc, essendo lavori straordinari,

secondo voi è corretto?

a mio avviso si possono portare in detrazione, sono comunque lavori di ristrutturazione edilizia.

 

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A Mio avviso, direi proprio di NO

Prendendo spunto dal manuale che hai postato, il solo rifacimento della impermeabilizzazione, comunque, rientra nella manutenzione ordinaria ( vedi pag. 18 ).

In ogni caso non figura tra gli interventi possibile sulle parti condominiali ( da pag. 29 )

SE rifacevate anche la pavimentazione allora potevate detrarlo.

a parte che i lavori di impermeabilizzazione rientrano nella manutenzione straordinaria, ma in ogni caso la guida sulle ristrutturazioni dice:

 

Gli interventi edilizi che consentono di richiedere la detrazione sono quelli: 

- di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, effettuati sia sulle parti comuni di edificio residenziale sia sulle singole unità immobiliari residenziali

 di manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale

 

in pratica sia che si tratti di manutenzione ordinaria che straordinaria le spese di ristrutturazione edilizia rientrano nelle detrazioni fiscali.

A Mio avviso, direi proprio di NO

Prendendo spunto dal manuale che hai postato, il solo rifacimento della impermeabilizzazione, comunque, rientra nella manutenzione ordinaria ( vedi pag. 18 ).

In ogni caso non figura tra gli interventi possibile sulle parti condominiali ( da pag. 29 )

SE rifacevate anche la pavimentazione allora potevate detrarlo.

Invece, purchè sia stato fatto bonifico parlante, direi che la manutenzione del cortile CONDOMINIALE rientra proprio tra le detrazioni fiscali perchè per le parti comuni è ammessa la detrazione anche sulla manutenzione ordinaria.

 

Proprio a pag. 9 di quella guida è scritto:

 

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione solo quandoriguardano le parti comuni. La detrazione spetta ad ogni condomino in base allaquota millesimale.Le parti comuni interessate sono quelle indicate dall’articolo 1117, numeri 1, 2 e 3del Codice civile.

Tra queste: il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e ilastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le partidell’edificio necessarie all’uso comune, i locali per la portineria e per l’alloggio delportiere, gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, eccetera.Gli stessi interventi, eseguiti sulle proprietà private o sulle loro pertinenze (garage,cantine, soffitte), non danno diritto ad alcuna agevolazione.

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