#1 Inviato 8 Febbraio, 2015 Buongiorno. Nel mio condominio, composto da tre palazzine di 4 piani e un giardino condominiale con guardiola chiusa, abbiamo deciso di non avere più il servizio di portineria. Sorge quindi il problema della posta. Una parte dei condomini ha deciso di posizionare le cassette postali proprio sotto le finestre delle camere da letto del mio appartamento sito al piano rialzato. Io non sono d'accordo sia per motivi di sicurezza, che per motivi di disturbo. Le cassette possono essere comodamente poste all'interno della guardiola non più utilizzata. Vorrei sapere se c'è una legge che regola quanto sopra. Chi mi può aiutare? Grazie
#3 Inviato 8 Febbraio, 2015 Le cassette vanno posizionate al limite della proprietà sulla pubblica via, oppure in altra locazione concordata con l'ufficio postale Decreto 9 aprile 2001: Accesibilità delle cassette postali in Condominio Art. 46 - Ubicazione Le cassette devono essere collocate al limite della proprietà, sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile, salvi accordi particolari con l’ufficio postale di distribuzione. Art. 47 - Edifici plurifamiliari o adibiti ad uso d’impresa Negli edifici plurifamiliari, nei complessi formati da più edifici e negli edifici adibiti a sede d’impresa, le cassette delle lettere devono essere raggruppate in un unico punto di accesso. Art. 48 - Adeguamento delle cassette non conformi I titolari di cassette non conformi alle specifiche richieste da Poste italiane provvedono ai necessari adattamenti entro un termine concordato con l’ufficio richiedente.
#4 Inviato 17 Marzo, 2015 Racc.1 a Poste Italiane: Gli art. 46 e 47 del D.M. 9 aprile 2001 danno un'indicazione dell'ubicazione delle cassette postali domiciliari ma un D.M. va letto per intero e non solo gli art. che fanno comodo tant'è che l'art. 36 recita " quando sussistono difficoltà che comportano speciali aggravi o pericoli per il portalettere, gli invii restano a disposizione presso l'ufficio postale di distribuzione, secondo le modalità di cui all'art. 37 Poste Italiane può concordare con i destinatari la collocazione di cassette postali o altri ausilii e modalità che consentano la distribuzione degli invii senza particolari problemi, difficoltà o pericoli". Per questi speciali aggravi, difficoltà o pericoli a cui va incontro il portalettere si intende lo sforzo di appoggiare un ditino ad un campanello? Se è altro a cui s'intende farebbero bene Poste Italiane a specificare quali pericoli potrebbero impedire il corretto svolgimento di un servizio pubblico e non mettere milioni di utenti che dovessero ubicare al confine della pubblica via le cassette della loro posta alla mercè delle intemperie, di teppistelli che trafugano la posta e di atti di vandalismo di ogni genere nonchè di quelle false lettere introdotte da ladri che si assicurano, con il mancato ritiro, la certezza dell'assenza dei proprietari, un vero e proprio invito a delinquere ed una intollerabile violazione della privacy. Comunque nel DM Sviluppo Economico 01 ottobre 2008 - G.U. 242 / 15/10/2008 all'art 21 si legge: "....omissis Le cassette devono essere collocate al limite della proprietà, sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile, salvo accordi particolaro con l'ufficio postale di distribuzione. Negli edifici plurifamiliari, nei complessi formati da più edifici e negli edifici adibiti a sede d'impresa, le cassette devono essere raggruppate in un solo punto d'accesso". Gli edifici plurifamiliari, a parere dello scrivente, altro non sono che condominii e se il Legislatore ha voluto puntualizzare questa differenza con il paragrafo precedente omettendo per questa pluralità di complessi l'ubicazione sulla pubblica via delle cassette postali ma soltanto raggruppate in un solo punto d'accesso ciò sta a significare, se l'italiano non è un optional, che essendo l'androne l'unico punto d'accesso del condominio, le cassette stanno bene dove sono. Per quanto riguarda la malcelata minaccia di interruzione del servizio di chi non si adegua, Poste Italiane dovranno prima esplicitare i particolari problemi, difficoltà o pericoli presenti in un condominio poi riflettere seriamente sull'art 340 C.P. (interruzione pubblico servizio) e art 616 C.P. (distrazione ed altro di corrispondenza) ma soprattutto sulla sentenza 254 del 20 giugno 2002 in cui la Corte costituzionale ha dichiarato fondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art 6 del DPR 156/1973 nella parte in cui non prevede la responsabilità civile dell'amministrazione postale per il mancato recapito della corrispondenza. omissis... Con la corretta affrancatura il cliente perfeziona un contratto di recapito con Poste Italiane nei modi indicati all'art 31 del DM 9 aprile 2001 che dice " Gli invii di posta prioritaria, ordinaria e commerciale di cui agli art. 11, 12, 13 sono invii semplici. Essi sono recapitati mediante immissione in cassette domiciliari oppure mediante CONSEGNA AL DESTINATARIO...." omissis. Risposta di Poste Italiane - Roma : " Con riferimento alla sua richiesta la informiamo che la sua segnalazione è stata inoltrata agli uffici e alle strutture territoriali competenti affinchè provvedano a risolvere le anomalie da lei lamentate. Spiacenti per il disagio, la ringraziamo per la sua indicazione perchè ci offre l'opportunità di migliorare la qualità dei servizi in modo da renderli sempre più vicini alle aspettative dei nostri clienti." Questa corrispondenza è avvenuta tra febbraio e marzo del 2010 e le strutture territoriali non si sono degnate di una risposta. Oggi 17 marzo 2015 la postina con arroganza ed urlando ha intimato che non consegnerà più la posta se le cassette non verranno ubicate fuori. Sarà gradito ogni consiglio ma come pensate che reagisca per la mancata consegna della posta? Sono stanco, e spero di non essere il solo, di stare sempre a pecora, ora mi alzo e di brutto. Paolo 47
#5 Inviato 17 Marzo, 2015 il problema non e' che il postino non puo' schiacciare con il ditino il campanello e quindi entrare nel palazzo e mettere la posta nella tua cassetta ubicata magari a metri e metri dal confine ,il problema e' che le cassette vanno ubicate al confine per problemi di custodia della corrispondenza ,il postino non puo' lasciare la posta incustodita . - - - Aggiornato - - - Negli edifici plurifamiliari, nei complessi formati da più edifici e negli edifici adibiti a sede d'impresa, le cassette devono essere raggruppate in un solo punto d'accesso" significa che comunque per punto accesso unico si intende sempre al limite della proprieta' .
#6 Inviato 17 Marzo, 2015 La ringrazio della sua risposta ma credo che se Poste Italiane di Roma era dispiaciuta per il disagio e ringraziava della mia indicazione per migliorare il servizio qualcosa di vero nelle mie rimostranze ci doveva essere. Non capisco però come non sia incostudita la posta in una cassetta ubicata a metri e metri dall'abitazione, comunque non si tratta del mio caso, questo è un condominio con cassette ubicate nell'androne. Di nuovo la ringrazio e le auguro una buona serata.Paolo 47
#7 Inviato 17 Marzo, 2015 la posta nella cassetta e' tua ,la posta che sta nelle borsa del portalettere e' responsabilita' del postino . il postino deve tutelare la posta della sua borsa ,non la posta che ti ha imbucato . difatti a te l'incombenza di istallare una cassetta antivandalo . p.s. le risposte a prescindere se ci sono o meno vere problematiche sono sempre "di circostanza".
#8 Inviato 18 Marzo, 2015 Ho provveduto ad inviare nuovamente le mie osservazioni con racc. a. r. che PEC sia a Poste Italiane di Roma che al Centro distribuzione di riferimento. Se interessa, con i tempi propri di Poste Italiane, posso tenervi informati. Paolo 47