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Broma

Piattaforma per disabili approvata a maggioranza in Assemblea

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Buongiorno,

nell'ultima assemblea è stata finalmente approvata l'installazione di una pedana, tipo quella in utilizzo nelle scuole,

per permettere a disabili interni al condominio di arrivare agevolmente al piano dove sono presenti le porte-ascensori : bisogna superare un dislivello in cui sono presenti 15gradini e non c'è spazio per l'installazione di un piano inclinato adatto allo scopo 

 

nonostante sia un'opera necessaria di "abbattimento barriere architettoniche", sono presenti pochissimi proprietari che hanno fatto verbalizzare la loro indisponibilità alla partecipazione dell'opera

 

sicuramente l'amministratore produrrà la ripartizione che coinvolgerà tutti, ma è possibile che la legge vigente consenta a tali proprietari di non adempiere a questa spesa decisa a maggioranza ?

 

 

Broma dice:

Buongiorno,

nell'ultima assemblea è stata finalmente approvata l'installazione di una pedana, tipo quella in utilizzo nelle scuole,

per permettere a disabili interni al condominio di arrivare agevolmente al piano dove sono presenti le porte-ascensori : bisogna superare un dislivello in cui sono presenti 15gradini e non c'è spazio per l'installazione di un piano inclinato adatto allo scopo 

 

nonostante sia un'opera necessaria di "abbattimento barriere architettoniche", sono presenti pochissimi proprietari che hanno fatto verbalizzare la loro indisponibilità alla partecipazione dell'opera

 

sicuramente l'amministratore produrrà la ripartizione che coinvolgerà tutti, ma è possibile che la legge vigente consenta a tali proprietari di non adempiere a questa spesa decisa a maggioranza ?

 

 

Se è approvata a maggioranza, tutti partecipano alla spesa; premesso che l'abbattimento delle barriere architettoniche può anche essere effettuato singolarmente dal condomino che ne abbia necessità, in quel caso effettuando la spesa in solitaria e divenendo eventualmente l'unico proprietario del bene ( ad esempio del monta-scale in oggetto).

In ogni caso se è invece l'assemblea ad approvare la spesa, nessuno dei partecipanti può esimersi da tale obbligo. Non possono neanche addurre la motivazione di non voler contribuire ad un'innovazione di tipo voluttuario, in quanto è pacifico che l'abbattimento delle barriere architettoniche non rientri in questa categoria.

grazie,

 

solo per essere certi, giacchè rileggendo attentamente le carte emergono alcuni dettagli che forse acquisiscono diversamente valore :

  • è stato approvato con maggioranza, l'istituzione del fondo dedicato per la messa in opera della piattaforma .....
  • la piattaforma da installare, sarà scelta nella prossima assemblea dopo aver confrontato le caratteristiche di diversi modelli/prezzi che saranno presentati 
Broma dice:

nonostante sia un'opera necessaria di "abbattimento barriere architettoniche", sono presenti pochissimi proprietari che hanno fatto verbalizzare la loro indisponibilità alla partecipazione dell'opera

 

sicuramente l'amministratore produrrà la ripartizione che coinvolgerà tutti, ma è possibile che la legge vigente consenta a tali proprietari di non adempiere a questa spesa decisa a maggioranza ?

Occorre valutare il costo dell'opera perchè se si fosse trattato di un ascensore, sicuramente sarebbe stata una innovazione molto gravosa suscettibile di uso separato per cui partecipa alla spesa solo chi vuole avvalersi dell'innovazione mentre gli altri non partecipano a nessuna spesa ma conservano il diritto di partecipare in qualsiasi momento futuro.

Non esiste una unità di misura della spesa "molto gravosa" ma spesso i Giudici hanno ritenuto di notevole entità (molto gravosa) una spesa che supera il bilancio annuale ordinario.

Se il Giudice dovesse ritenere l'innovazione molto gravosa si applicherebbe l'articolo 1121 del codice civile ed in tal caso dovreste munire la pedana di chiave, in modo da consentire l'utilizzo soltanto a chi partecipa alla spesa.

 

Articolo 1121 c.c.

Qualora l’innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.

Se l’utilizzazione separata non è possibile, l’innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.
Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera.

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