#1 Inviato 23 Febbraio, 2020 Buon giorno, Un negoziante ha riscontrato stillicidio dal soffitto. Il proprietario dell'appartamento sovrastante si è attivato e dopo aver verificato che non ci sono perdite nelle condutture, ha invitato l'inquilino, che aveva annacquato il pavimento fino a creare la perdita d'acqua, ad incontrare il negoziante e risarcire il danno. Ma il conduttore non vuole. Il negoziante pretende il risarcimento da proprietario dell'appartamento. Chi deve risarcire il danno al negoziante? Il proprietario o l'inquilino? Chi stabilisce l'entità del danno? Qual'è il compito dell'amministratore? Grazie
#2 Inviato 23 Febbraio, 2020 Yang dice: Chi deve risarcire il danno al negoziante? il danno lo risarcisce chi l'ha causato, in questo caso l'inquilino. Yang dice: Chi stabilisce l'entità del danno? una perizia che attesti i danni. Yang dice: Qual'è il compito dell'amministratore? nessuno, visto che è un problema tra privati.
#4 Inviato 23 Febbraio, 2020 Yang dice: Grazie. Ma ci sono articoli di legge o sentenze al riguardo? Art. 2043 c.c. . (Risarcimento per fatto illecito). Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
#5 Inviato 23 Febbraio, 2020 Ma l'amministratore non ha un compito, quantomeno morale, di evitare liti in condominio? Io non amministro questo, ma mi chiedo se dovesse capitare in uno dei "miei"
#6 Inviato 23 Febbraio, 2020 Yang dice: Ma l'amministratore non ha un compito, quantomeno morale, di evitare liti in condominio? Io non amministro questo, ma mi chiedo se dovesse capitare in uno dei "miei" è una questione che non rientra fra i suoi compiti, comunque nulla vieta che può offrire la sua collaborazione, ma non è obbligato.
#7 Inviato 25 Febbraio, 2020 JOSEFAT dice: è una questione che non rientra fra i suoi compiti, comunque nulla vieta che può offrire la sua collaborazione, ma non è obbligato. Ho visto amministratori troppo solerti mettere bocca anche dove non dovrebbero creando tensioni e peggiorando di fatto le cose.
#8 Inviato 27 Febbraio, 2020 Premesso che l'amministratore non ha voce in capitolo, secondo la giurisprudenza pressoché unanime il proprietario è responsabile solo se il danno è derivato 'dalle strutture murarie dell'immobile o dagli impianti che vi sono inglobati essendone il custode indipendentemente dalla presenza in esso di un conduttore'. Altrimenti è quest'ultimo a dover essere chiamato a risponderne in proprio per origini diverse. Nel caso in questione riterrei quindi indubbio che l'azione di risarcimento debba essere proposta unicamente nei confronti dell'inquilino ove dimostrabile che l'allagamento sia derivato non da un difetto delle condutture idriche (come nella fattispecie parrebbe già appurato) ma dalla di lui sprovvedutezza nel lavaggio di pavimenti. Una ipotetica chiamata in giudizio da parte del danneggiato sia del locatore che dell'inquilino per venirvi dichiarati entrambi responsabili in solido potrebbe quindi essere un azzardo sul piano procedurale che potrebbe anche costargli caro.