#1 Inviato 29 Dicembre, 2020 Ciao a tutti, un mio condomino ha rifatto ex-novo il terrazzo di proprietà esclusiva ed a livello circa un anno fa. Qualcosa nei lavori deve essere andato storto perché il tubo di scarico pluviale del terrazzo perde in qualche giuntura ed ha creato una macchia sul soffitto di un box sottostante (c'è un garage sotto). Il tubo serve solamente il terrazzo e solo successivamente si immette nella conduttura pluviale del condominio quindi comune a tutti. La fattispecie credo ricada nella ripartizione 1/3 proprietario terrazzo e 2/3 proprietario del box, essendo una copertura. Due dubbi però mi rimangono: Essendo accertato che è il tubo a perdere, la riparazione non spetta esclusivamente al proprietario del terrazzo ? Se non è applicabile il primo punto, Come precisa l'articolo che linko, vale l'applicazione dell'articolo 1125 e non del 1126 ? Vi ringrazio come al solito per l'aiuto.
#2 Inviato 29 Dicembre, 2020 Galdaron dice: Essendo accertato che è il tubo a perdere, la riparazione non spetta esclusivamente al proprietario del terrazzo ? Se tale perdita proviene da un tubo a servizio esclusivo di quel terrazzo di proprietà, e come conseguenza di tali lavori, a mio avviso i danni causati da questa infiltrazione sono di responsabilità del proprietario dello stesso. Modificato 29 Dicembre, 2020 da Esmeralda
#3 Inviato 29 Dicembre, 2020 Galdaron dice: Ciao a tutti, un mio condomino ha rifatto ex-novo il terrazzo di proprietà esclusiva ed a livello circa un anno fa. Qualcosa nei lavori deve essere andato storto perché il tubo di scarico pluviale del terrazzo perde in qualche giuntura ed ha creato una macchia sul soffitto di un box sottostante (c'è un garage sotto). Il tubo serve solamente il terrazzo e solo successivamente si immette nella conduttura pluviale del condominio quindi comune a tutti. La fattispecie credo ricada nella ripartizione 1/3 proprietario terrazzo e 2/3 proprietario del box, essendo una copertura. Due dubbi però mi rimangono: Essendo accertato che è il tubo a perdere, la riparazione non spetta esclusivamente al proprietario del terrazzo ? Se non è applicabile il primo punto, Come precisa l'articolo che linko, vale l'applicazione dell'articolo 1125 e non del 1126 ? Vi ringrazio come al solito per l'aiuto. La ripartizione della spesa è per millesimi di proprietà tra il proprietario del lastrico ed il proprietario del box coperto Cass 27154/2014 In tema di condominio, le gronde, i doccioni ed i canali di scarico, che convogliano le acque meteoriche dalla sommità di un edificio condominiale, costituiscono parti comuni, atteso che, svolgendo una funzione necessaria all'uso comune, ricadono tra i beni di cui all'art. 1117 cod. civ., senza che rilevi la circostanza che la copertura del fabbricato, dal quale provengano tali acque, sia costituita da tetto a falda, lastrico o terrazzo di proprietà esclusiva, né trovi applicazione il regime sulle spese stabilito dall'art. 1126 cod. civ., il quale disciplina soltanto le riparazioni o ricostruzioni del lastrico propriamente inteso. Modificato 29 Dicembre, 2020 da Massi
#4 Inviato 30 Dicembre, 2020 Possiamo anche ritenere, sulla scorta del disposto della sentenza citata, che tale tubo di scarico sia da considerarsi di proprietà comune, ma i costi di ripristino di un'infiltrazione causata da una perdita dovuta a lavori eseguiti da un privato in autonomia nella sua proprietà, non possono essere a mio avviso addossati anche al proprietario del box sottostante, ma solo a quello del terrazzo. 1
#5 Inviato 30 Dicembre, 2020 Ciao Esmeralda. Il problema rimane sempre provare la causa del danno. Da quanto scrive Galdaron, sembra che siano al livello di ipotesi e non di certezza. Finché non c'è prova di esecuzione non a regola d'arte, con responsabilità dell'appaltatore e non del proprietario/committente del lastrico, sia il proprietario che i condomini coperti sono comproprietari della tubazione e tenuti alla sua manutenzione, indipendentemente da chi abbia commissionato i lavori. In altre parole, l'esecuzione dei lavori non fa venire meno la comproprietà sulla tubazione. Nei confronti del proprietario del lastrico va dimostrata una responsabilità per colpa in eligendo e in vigilando. Modificato 30 Dicembre, 2020 da Massi
#6 Inviato 30 Dicembre, 2020 Massi dice: Ciao Esmeralda. Il problema rimane sempre provare la causa del danno. Da quanto scrive Galdaron, sembra che siano al livello di ipotesi e non di certezza. Finché non c'è prova di esecuzione non a regola d'arte, con responsabilità dell'appaltatore e non del proprietario/committente del lastrico, sia il proprietario che i condomini coperti sono comproprietari della tubazione e tenuti alla sua manutenzione, indipendentemente da chi abbia commissionato i lavori. In altre parole, l'esecuzione dei lavori non fa venire meno la comproprietà sulla tubazione. Nei confronti del proprietario del lastrico va dimostrata una responsabilità per colpa in eligendo e in vigilando. Personalmente ho fondato la mia risposta sulla presunzione di danno causato dai lavori, in funzione di questo passaggio scritto dall'opener: Qualcosa nei lavori deve essere andato storto perché il tubo di scarico pluviale del terrazzo perde in qualche giuntura ed ha creato una macchia sul soffitto di un box sottostante. Per il resto, concordo con te.
#8 Inviato 11 Gennaio, 2021 Ciao a tutti e grazie innanzitutto per le variegate risposte. Non c'è stata alcuna perizia però il proprietario del terrazzino ha ammesso verbalmente che i lavori di rifacimento delle mattonelle e della porzione di terrazzo che sta attorno al tubo non sono stati fatti a regola d'arte. Sembrerebbe proprio un errore di rifacimento terrazzo e relativo tubo di scarico per cui mi era sorto il dubbio circa la errata interpretazione di far pagare anche il proprietario del box sottostante. Spero di aver chiarito meglio il problema