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gennaro78

Perdita d'acqua di chi è la colpa?

vi pongo il mio dilemma visto che tra poco dovrò risolvere questo problema stile settimana enigmistica:

 

vengo chiamato dal condomino XXX (piano terra) che, al ritorno dalle vacanze natalizie, trova il controsoffitto del suo appartamento bagnato e gocciolante acqua. io faccio immediatamente svuotare l'impianto di riscaldamento condominiale (già causa di problemi) ma il gocciolare non smette.

 

vado allora dalla sig.ra YYY che abita sopra e notiamo che scaricando acqua dal suo lavandino il gocciolamento al piano sotto aumenta. evitando l'uso del bagno il gocciolare smette.

 

vado poi al secondo (e ultimo piano) dalla sig.rz ZZZ e facendo tutte le prove di scarico dal suo bagno, nell'appartamento del sig XXX non gocciola acqua.

 

vista l'evidenza del problema la sig.ra YYY chiama il suo impiantista e fa eseguire indagini. il tubo di scarico risulta intasato tra gli appartamenti di XXX e YYY, e l'imbocco dello scarico (un tubo in piombo da 40mm) era appoggiato dentro la braga da 110nmm del tubo condominiale e sigillato con cemento. evidentemente tappandosi il tubo ha causato il reflusso dell'acqua che è uscita dalla braga non adeguatamente sigillata (lavoro di 40 anni fa...).

 

ora:

il sig XXX vuole (giustamente) che gli venga riparato il controsoffitto rovinato dalla perdita.

la sig.ra yyy da la colpa del danno al tubo tappato e quindi pretende che sia pagato condominialmente.

la sig.ra ZZZ pur essendo sulla verticale, non utilizza più il tubo e, visto che la sig.ra YYY è l'unica a scaricare in quel tubo, solo lei è causa dell'ostruzione e del danno e quindi chiede sia lei a risarcire

 

voi come ripartireste le spese di ripristino dei danni???

 

grazie!!

Danni, tubazioni, risponde il singolo condomino se le infiltrazioni provengono dalla rottura della tubazione di scarico che convoglia le acque del lavandino di proprietà esclusiva nella colonna di scarico condominiale

Cassazione Civile, Sezione II, 3 settembre 2010, n. 19045

In tema di condominio, ai sensi del l'art. 1117 c.c., n. 3, i canali di scarico sono oggetto di proprietà comune solo fino a punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva, e poichè la braga, quale elemento di raccordo fra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale, di pertinenza condominiale, è strutturalmente posta nella diramazione, essa non può rientrare nella proprietà comune condominiale, che è tale perchè serve all'uso (ed al godimento) di tutti i condomini; e, nella specie, la braga qualunque sia il punto di rottura della stessa, serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento, a differenza della colonna verticale che, raccogliendo gli scarichi, di tutti gli appartamenti, serve all'uso di tutti i condomini.sentenza 17 marzo 2005 n. 5792

- in un condominio la presunzione di comproprietà, prevista dall'art. 1117 c.c., n. 3, anche per l'impianto di scarico delle acque, opera con riferimento alla parte dell'impianto che raccoglie le acque provenienti dagli appartamenti, e, quindi, che presenta l'attitudine all'uso ed al godimento collettivo, con esclusione delle condutture (ivi compresi i raccordi di collegamento) che, diramandosi da detta colonna condominiale di scarico, servono un appartamento di proprietà esclusiva (sentenze 1/1/2001 n. 583; 8.10.1998,n. 9940, in tema di impianto di riscaldamento).

la spesa per la riparazione dei canali di scarico dell'edificio in condominio, che, ai sensi dell'art. 1117 c.c., n. 3, sono oggetto di proprietà comune fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli, sono a carico di tutti i condomini per la parte relativa alla colonna verticale di scarico ed a carico dei rispettivi proprietari per la parte relativa alle tubazioni che si diramano verso i singoli appartamenti (sentenza 18/12/1995 n. 12894).

grazie mille per tutte le info e i riferimenti alle sentenze che sto già provvedendo a stampare!

 

solo un dubbio mi rimane:

la colonna di scarico non era rotta bensì intasata e la fuoriuscita d'acqua avveniva dall'innesto impianto privato / braga non eseguito a regola d'arte (se l'impianto fosse stato ben fatto l'acqua sarebbe uscita dalle doccie senza provocare danni all'appartamento sottostante).

pertanto ho un problema condominiale (colonna intasata) sommata ad un problema privato (innesto in colonna fatto male)

 

inoltre il tubo intasato seppur comune è usato solo da questo condomino per la parte interessata all'intasamento e il condomino del piano superiore che non usa lo scarico poichè ha modificato la disposizione del suo appartamento (ma che sarebbe tenuto a pagare in quanto comunque servito dalla colonna) già imputa l'intasamento come causa da attribuire in modo univoco al primo condomino e pertanto solo questo è tenuto a risarcire.....

 

(ovviamente anche il condomino del piano terra sposa questa tesi poichè in caso contrario non solo avrebbe la scocciatura di riparare i danni subiti ma dovrebbe anche sostenerne le spese per la sua quota millesimale...)

 

secondo me si arriva ad avvocati........

 

Istallato bene o istallato male.Il danno ricade sempre sul "proprietario" che ne ha l'uso.

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LA "BRAGA DI INNESTO DEGLI SCARICHI" È BENE DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA ED IL CONDOMINIO NE È CUSTODE EX 2051 Cassazione, Sez. II, 3 settembre 2010, n. 19045

Infiltrazioni d’acqua provenienti dalla rottura della “braga” della colonna di scarico

CASSAZIONE,17marzo2005,n.5792

Ai sensi dell’art. 1117 n° 3 c.c. , i canali di scarico sono oggetto di proprietà comune solo fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva, e poiché la braga, quale elemento di raccordo fra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale, di pertinenza condominiale, è strutturalmente posta nella diramazione, essa non può rientrare nella proprietà comune condominiale, che è tale perché serve all’uso (ed al godimento) di tutti i condomini; e, nella specie la braga qualunque sia il punto di rottura della stessa, serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento, a differenza della colonna verticale che, raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti, serve all’uso di tutti i condomini.

Costituendo la “braga” per quanto sopra detto, parte dell’impianto di scarico di proprietà esclusiva, i danni conseguenti alla rottura della stessa, non possono che essere posti a carico del condomino o proprietario dell'impianto.

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