#1 Inviato 20 Novembre, 2019 Buongiorno, sono proprietario di una casa singola (fabbricato B) che fa parte di un complesso come nell'immagine allegata. Il complesso prevede un accesso comune dalla via principale (cancello carraio + cancellino pedonale + isola rifiuti + cassette postali e contatori acqua/gas) dal quale si procede su vialetto comune interno illuminato che porta ai tre fabbricati: - fabbricato A (due villette bifamigliari) - fabbricato B (casa unifamigliare) - fabbricato C (due palazzine da 5 appartamenti ciascuna) I fabbricati A e B non fanno parte del condominio (fabbricato C) come da atto notarile, tuttavia partecipano alle spese ed al mantenimento degli spazi comuni del subalterno 1 (isola rifiuti, cancelli di ingresso, viale di ingresso con relativa illuminazione, gabbie contenitrici dei contatori elettrici poste a metà vialetto, posti auto non assegnati) nella misura di 11% il fabbricato B e 8.5%+8.5%=17% il fabbricato A. Non facendo parte del condominio che nomina l'amministratore e i quali proprietari vengono convocati nell'assemblea condominiale, io ho richiesto all'amministratore che anche i proprietari dei fabbricati A e B vengano convocati in assemblea limitatamente per quanto attiene le tematiche relative alle parti comuni (per esempio ci sono temi di pulizia delle parti comuni, sgombero neve, manutenzione cancelli e vialetto ecc...). Qualcuno sa dirmi quali diritti abbiamo come fabbricato A e B? È legittimo chiedere all'amministratore che venga tenuta una contabilità separata per le parti comuni? (es: illuminazione vialetto, pulizia parti comuni che è effettuata dalla stessa impresa che svolge le pulizie per il condominio?). Grazie in anticipo a chiunque voglia rispondere.
#2 Inviato 20 Novembre, 2019 Di fatto le tre aree formano un cosiddetto supercondomìnio, formato da un condomìnio (C), un altro condomìnio (A) e una villa singola. Siete un supercondomìnio perchè i tre fabbricati hanno parti in comune, che già infatti gestite come comuni. In base alla norma dovrebbe essere nominato un amministratore per ogni singolo condomìnio e un amministratore per le parti comuni (potrebbe essere sempre lo stesso). Senz'altro le decisioni che riguardano le parti comuni a tutti gli edifici devono essere prese coinvolgendo anche gli edifici A e B. La materia è regolata dall'art. 67 d.a.c.c: Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale. Qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell'articolo 1106 del codice. Nei casi di cui all'articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell'amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l'autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l'autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all'autorità giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell'amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini. Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto. Il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente all'amministratore di ciascun condominio l'ordine del giorno e le decisioni assunte dall'assemblea dei rappresentanti dei condominii. L'amministratore riferisce in assemblea. All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea.
#3 Inviato 20 Novembre, 2019 Danielabi dice: Di fatto le tre aree formano un cosiddetto supercondomìnio, formato da un condomìnio (C), un altro condomìnio (A) e una villa singola. Siete un supercondomìnio perchè i tre fabbricati hanno parti in comune, che già infatti gestite come comuni. In base alla norma dovrebbe essere nominato un amministratore per ogni singolo condomìnio e un amministratore per le parti comuni (potrebbe essere sempre lo stesso). Senz'altro le decisioni che riguardano le parti comuni a tutti gli edifici devono essere prese coinvolgendo anche gli edifici A e B. La materia è regolata dall'art. 67 d.a.c.c: Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale. Qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell'articolo 1106 del codice. Nei casi di cui all'articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell'amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l'autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l'autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all'autorità giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell'amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini. Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto. Il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente all'amministratore di ciascun condominio l'ordine del giorno e le decisioni assunte dall'assemblea dei rappresentanti dei condominii. L'amministratore riferisce in assemblea. All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea. Grazie molte per la spiegazione!