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BattagliaA36

Parcheggio in Aree Comuni

Salve,

espongo di seguito un problema che da tempo interessa un condominio da me amministrato da poco tempo:

 

si tratta di un complesso in cui vi sono posti auto già assegnati e il regolamento condominiale (datato 1980) vieta espressamente di parcheggiare le auto nelle zone comuni che non siano adibite a parcheggio.

 

Con una delibera assembleare di qualche mese fa i condomini hanno deciso di superare le disposizioni del regolamento e hanno quindi deciso di poter posteggiare auto e motoveicoli anche nelle zone comuni ma non adibite a parcheggio.

Tale decisione è stata presa con soli 2 contrari in assemblea su un totale di 20.

 

Ovviamente tale disposizione arreca danno agli occupanti dei pian terreni che si ritrovano le auto posteggiate di fronte le proprie finestre.

 

Come posso ovviare a questo problema ed evitare che le auto si parcheggino anche nelle zone comuni non assegnate dai parcheggi?

E' possibile interferire nel regolamento di condominio in questa maniera?

 

Grazie

Per modificare il regolamento immagino di tipo contrattuale, riguardo una clausola che definisce l'uso delle parti comuni, serve l'unanimità di tutti i condomini

Per modificare il regolamento immagino di tipo contrattuale, riguardo una clausola che definisce l'uso delle parti comuni, serve l'unanimità di tutti i condomini

anche se non fosse previsto dal regolamento...in linea generale

è consentito dalla legge posteggiare le auto in parti comuni non adibite a questo?

 

per queste argomentazioni non è necessaria, comunque, l'unanimità?

Per modificare il regolamento immagino di tipo contrattuale, riguardo una clausola che definisce l'uso delle parti comuni, serve l'unanimità di tutti i condomini

Per modificare un regolamento nei punti dove disciplina l'uso delle parti comuni, è sufficiente la maggioranza di cui al 1136 secondo comma, anche se trattasi di regolamento contrattuale

Per modificare un regolamento nei punti dove disciplina l'uso delle parti comuni, è sufficiente la maggioranza di cui al 1136 secondo comma, anche se trattasi di regolamento contrattuale

mi sono informato e non è come dici tu

il regolamento contrattuale necessita della maggioranza totale dei condomini per una sua modifica

Ti sarai informato male perchè è come ti dico io, anzi come ti dice la cassazione

GRAZIE!!!

C'è un qualche modo, magari già sentenziato dalla cassazione, che vieta di posteggiare e auto davanti alle finestre dei condomini? sopratutto se l'occupante dell'abitazione soffre di determinate patologie respiratorie?

 

sempre grazie

2.- Ad avviso delle Sezioni Unite e' opportuno, innanzi tutto,

precisare che e' stata da tempo abbandonata l'opinione secondo cui

sarebbero di natura contrattuale, quale che sia il contenuto delle

loro clausole, i regolamenti di condominio predisposti

dall'originario proprietario dell'edificio e allegati ai contratti

d'acquisto delle singole unita' immobiliari, nonche' i regolamenti

formati con il consenso unanime di tutti i partecipanti alla

comunione edilizia (v. sent. nn. 2275 del 1968,882 del 1970). La

giurisprudenza piu' recente e la dottrina ritengono, invece, che, a

determinare la contrattualita' dei regolamenti, siano esclusivamente

le clausole di essi limitatrici dei diritti dei condomini sulle

proprieta' esclusive (divieto di destinare l'immobile a studio

radiologo,a circolo ecc...) o comuni (limitazioni all'uso delle

scale, dei cortili ecc.), ovvero quelle clausole che attribuiscano ad

alcuni condomini dei maggiori diritti rispetto agli altri (sent .nn.

208 del 1985,3733 del 1987,854 del 1997).Quindi il regolamento

predisposto dall'originario, unico proprietario o dai condomini con

consenso totalitario puo' non avere natura contrattuale se le sue

clausole si limitano a disciplinare l'uso dei beni comuni pure se

immobili. Conseguentemente, mentre e' necessaria l'unanimita' dei

consensi dei condomini per modificare il regolamento convenzionale,

come sopra inteso, avendo questo la medesima efficacia vincolante del

contratto, e', invece, una deliberazione maggioritaria dell'assemblea

dei partecipanti alla comunione per apportare variazioni al

regolamento che non abbia tale natura. E poiche' solo alcune clausole

di un regolamento possono essere di carattere contrattuale, la

unanimita' dei consensi e' richiesta per la modifica di esse e non

delle altre clausole per la cui variazione e' sufficiente la delibera

assembleare adottata con la maggioranza prescritta dall'art. 1136 2^

comma del codice civile.

 

La clausola di cui sis tratta e riportata nel post 1 da BattagliaA36 dice:

 

posti auto già assegnati e il regolamento condominiale (datato 1980) vieta espressamente di parcheggiare le auto nelle zone comuni che non siano adibite a parcheggio.

 

Quindi è una clausola che pone dei limiti all'uso dei posti auto nel cortile ( si può parcheggiare entro i posti stabiliti e già assegnati) e non disciplina l'uso dello stesso che è già cortile destinato ad uso parcheggio.

 

Per cui la clausola è di tipo contrattuale e richiede per essere modificata l'unanimità.

2.- Ad avviso delle Sezioni Unite

ciao grazie per la precisazione

sai dirmi in numero protocollo delle sezioni unite riferito a questo avviso ?

ciao grazie per la precisazione

 

sai dirmi in numero protocollo delle sezioni unite riferito a questo avviso ?

Cass. S.U. Civ. 30.12.1999 n.943

 

ciao

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