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etienne

Panni stesi e normative

Ho locato un immobile in una palazzina e la signora del piano sottostante lamenta che il mio inquilino stende i panni troppo spesso, togliendole luce.

 

Ora... secondo voi... Uno non può più stendere? Ma è normale?

bisogna vedere cosa dispone il Rdc,,ma in ogni caso il tuo inquilino non può stendere i panni che si allungano fino davanti alle finestre del piano sottostante e togliere così luce allo stesso.

Io verificheró il regolamento di condominio, però mi chiedo. .. Se i panni sono stesi è chiaro che tolgono luce, essendo una situazione a carattere di temporaneità, nel senso che, trattandosi di lenzuola è chiaro che le stesse non sono stese in modo permanente come è possibile lamentarsi, quali normative mi chiedo possano porre il divieto di stendere delle lenzuola?

In ultimo, ammesso e concesso che il regolamento condominiale non ne faccia espressamente divieto, l'amministratore non ha voce in capitolo, diventa una questione tra privati, giusto?

Le lenzuola vanno stese facendo attenzione che i lembi inferiori non scendano al di sotto della quota del solaio (pavimento).

Con una sentenza del 2005 (Giudice di Pace di Napoli – V^ Sezione Civile – dott. G. Gattoni) è stato confermato l'orientamento giurisprudenziale di questo Ufficio, secondo il quale "Costituisce grave disagio, che supera la normale tollerabilità, il comportamento del condòmino che sia solito lasciare ad areare ed asciugare fuori dal proprio balcone coperte e lenzuola, per tutta la loro lunghezza, fino a coprire parte del balcone dell’appartamento sottostante, impedendo così che filtri la luce e che passi regolarmente l’aria, a maggior ragione, se, a tutto ciò, si aggiunga il disagio di dover subire lo stillicidio de panni stesi, non potendosi ritenere lecita o comunque legittima tale pessima abitudine, se pur inveterata, invocata dal convenuto a giustificazione del suo comportamento, in quanto quest’ultimo senza dubbio – contrariamente a quanto sostiene il convenuto - crea notevole disagio al proprietario dell’appartamento sottostante, nonché danno all’estetica ed al decoro del fabbricato. Tale considerazione prescinde da eventuali divieti disposti dal regolamento condominiale, che, laddove presenti, la rafforzerebbero in quanto, tra l’altro, una siffatta circostanza non presupporrebbe il verificarsi di una condizione di particolare disagio eccedente la “normale tollerabiltà”. (sentenza massimata per la rivista Immobili & Proprietà dall'Avv. Antonio Bocchetti)

Può stendere solo fino alla propria quota del solaio, quindi le lenzuola vanno piegate.

Il codice civile prevede che nessuno può stendere al di fuori del proprio balcone, non esiste dover stendere fuori all' altezza del proprio solaio. 

Che sia opportuno far caso che le lenzuola non vadano a coprirela luce del condomino sottostante è giusto, ma sinceramente un poò di tolleranza andrebbe presa in esame anche perchè non avvienet tutti i santi giorni. La condomina del piano sottostante è precisa precisa in tutto? Oppure anche lei qualche volta ha qualcosa da farsi perdonare? Un minimo di tolleranza reciproca non guasterebbe secondo me.

Franescots dice:

Il codice civile prevede che nessuno può stendere al di fuori del proprio balcone, non esiste dover stendere fuori all' altezza del proprio solaio. 

non mi sembra ci sia uno specifico articolo del codice sulla questione, forse un articolo del regolamento condominiale, oppure il regolamento comunale.

JOSEFAT dice:

non mi sembra ci sia uno specifico articolo del codice sulla questione, forse un articolo del regolamento condominiale, oppure il regolamento comunale.

Appunto.....

Francesco, per favore non riprendere vecchie discussioni "risolte", grazie.

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