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llybra

Pagarsi i danni a se stessi in caso d'infiltrazioni è corretto ?

Un'appartamento ha dei danni da infiltrazioni provenienti dalla famosissima terrazza a livello soprastante.

Il quesito è, per i danni patiti all'appartamento, partecipa anche il danneggiato per i 2/3 del danno (in quanto 1/3 se lo sobbarca il proprietario esclusivo della terrazza) coi propri millesimi di competenza riparametrati a 1000 (a causa del fatto che detta terrazza non copre tutte le unità abitative dello stabile) ? Inoltre, In questi 2/3 va ricompreso il proprietario della terrazza esclusiva, (tengo a precisare che quest'ultimo è proprietario solo dell'appartamento in cui è presente tale terrazza)?

E' giusto tale riparto ? Se si mi riuscite a dare qualche orientamento giurisprudenziale in merito cortesemente ? Se non è corretto mi dite come dev'essere ripartito il danno ?

Datemi notizie per favore !

Ciao

1/3 a carico del proprietario della terrazza, 2/3 a carico di tutti quelli che si trovano sulla verticale della terrazza.

Leggi quì:

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Scusa vanni se insisto, ma quindi nei 2/3 anche chi ha subito i danni (essendo lui sottoposto) deve essere inserito pagandosi parte dei suoi danni in ragione dei millesimi ? Giusto?

Ciao

CASS. 17 OTTOBRE 2001, N. 12682, SEZ. III manutenzione – Ripartizione In tema di condominio di edifici la terrazza a livello anche se di proprietà o di uso esclusivo di un singolo condomino assolve alla stessa funzione di copertura del lastrico solare posto alla sommità dell'edificio nei confronti degli appartamenti sottostanti. Ne consegue che a norma dell'art. 1126 c.c. tutti i condomini cui la terrazza funge da copertura, in concorso con l'eventuale proprietario superficiario o titolare del diritto di uso esclusivo, sono tenuti alla manutenzione della suddetta terrazza onde dei danni cagionati all'appartamento sottostante per le infiltrazioni di acqua provenienti dalla terrazza deteriorata per difetto di manutenzione secondo i criteri di ripartizione delle spese stabiliti dall'art.1126 c.c.

Partecipa anche il danneggiato.

Ok grazie, ma poi per quanto riguarda le spese legali, si segue lo stesso principio ? 2/3 e 1/3 ? ma in questo caso chi ha patito il danno deve essere escluso dai 2/3 essendo egli (oltre che sottoposto alla terrazza) colui che ha promosso il giudizio e ne è uscito vittorioso. Giusto ?

Dalla descrizione non sarei così categorico come Vanni.

 

Mi mancano troppi dati...ma sarebbe assurdo che il proprietario che abita sotto il terrazzo subisca danni, promuova e vinca una causa e poi si autoliquidi tutte le spese assegnate dal Giudice.

 

Ps.

Mi son riletto la storia nei topic precedenti.

 

Allora per i "danni" subiti il proprietario che abita sotto l' attico ha diritto al risarcimento totale e così pure per le spese processuali+legali (se così disposto dal Giudice)

Lo stesso proprietario dovra contribuire con la sua quota millesimale sui 2/3 delle sole spese di riparazione.

Il proprietario del terrazzo pagherà 1/3 della spesa + quota millesimale delle spese giudiziarie+legali

Gli altri condomini che esistono sotto la verticale del terrazzo pagheranno quota millesimale dei 2/3 della spesa totale e delle spese legali+giudiziari.

 

In pratica solo chi ha promosso la causa non pagherà spese di processo e/o legali ...salvo che il Giudice non abbia compensato fra le parti.

Ciao

partecipa alle spese di riparazione poiché, così come gli altri condòmini, è tenuto alla manutenzione della copertura.

"la terrazza a livello, anche se di proprietà esclusiva di un singolo condomino, assolve alla stessa funzione di copertura del lastrico solare posto alla sommità dell'edificio, nei confronti degli appartamenti sottostanti; ne consegue che, ai sensi dell'art. 1126 c.c., obbligati alla riparazione del terrazzo stesso sono i condomini che usufruiscono della copertura del terrazzo in concorso con il proprietario superficiario. Pertanto, dei danni cagionati all'appartamento per le infiltrazioni provenienti dal terrazzo deteriorato per difetto di manutenzione, risponde il condominio in proporzione di due terzi e la titolare della proprietà esclusiva del terrazzo nella misura del residuo terzo (Corte App. Roma, Sez. III, 24/07/2007).

Non partecipa alle spese legali che vedono il condominio soccombente.

Ciao

partecipa alle spese di riparazione poiché, così come gli altri condòmini, è tenuto alla manutenzione della copertura.

"la terrazza a livello, anche se di proprietà esclusiva di un singolo condomino, assolve alla stessa funzione di copertura del lastrico solare posto alla sommità dell'edificio, nei confronti degli appartamenti sottostanti; ne consegue che, ai sensi dell'art. 1126 c.c., obbligati alla riparazione del terrazzo stesso sono i condomini che usufruiscono della copertura del terrazzo in concorso con il proprietario superficiario. Pertanto, dei danni cagionati all'appartamento per le infiltrazioni provenienti dal terrazzo deteriorato per difetto di manutenzione, risponde il condominio in proporzione di due terzi e la titolare della proprietà esclusiva del terrazzo nella misura del residuo terzo (Corte App. Roma, Sez. III, 24/07/2007).

Non partecipa alle spese legali che vedono il condominio soccombente.

Tutto chiaro grazie ! Vi ripeto la cosa che non riuscivo a capire era se il danneggiato partecipava pro-quota al pagamento dei propri danni.

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