#25 Inviato 12 Novembre, 2022 ULISSSE dice: l'ordinanza precisa e stabilisce le ore di accensione del riscaldamento massime e poi ogni condominio, a maggioranza, stabilisce le ore effettive di accensione E' sul "a maggioranza", che viene dato per implicito, che sta il busillis. E' chiaro che se c'è l'unanimità, si possono ridurre le ore di accensione (che in quel caso restano massime). Che lo si possa fare anche a maggioranza è cosa di cui dubito, perché nel momento in cui la maggioranza decide di spegnere l'impianto, toglie la possibilità di utilizzo per quelle ore a tutti. Ma siamo sempre lì: fino a sentenza della Cassazione su un caso concreto... 1
#26 Inviato 12 Novembre, 2022 _GC_ dice: E' sul "a maggioranza", che viene dato per implicito, che sta il busillis. E' chiaro che se c'è l'unanimità, si possono ridurre le ore di accensione (che in quel caso restano massime). Che lo si possa fare anche a maggioranza è cosa di cui dubito, perché nel momento in cui la maggioranza decide di spegnere l'impianto, toglie la possibilità di utilizzo per quelle ore a tutti. Ma siamo sempre lì: fino a sentenza della Cassazione su un caso concreto... Intanto abbiamo il parere di Gallucci, qualcosa meno della Cassazione, qualcosa più di niente: [..] spetterà all’assemblea decidere in merito all’accensione dell’impianto (sempre nel rispetto delle fasce di riferimento). In assenza di specifiche disposizioni legislative non è errato ritenere che la deliberazione debba intendersi validamente adottate se: a) in prima convocazione riporta un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio; b)in seconda convocazione se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio (art. 1136, secondo e terzo comma, c.c.). In assenza d’indicazioni regolamentari ed assembleari, così come in casi eccezionali rispetto alla norma, starà all’amministratore di condominio disciplinare orari d’accensione e spegnimento in virtù dei poteri di cui all’art. 1130 c.c. https://www.condominioweb.com/rimettere-in-funzione-gli-impianti-di-riscaldamento-il-ruolo-dellamministratore-dellassemblea-e.452
#27 Inviato 12 Novembre, 2022 condo77 dice: In assenza di specifiche disposizioni legislative non è errato ritenere che la deliberazione debba intendersi validamente adottate se: Questo lo scrive Gallucci..... basta leggere quello che scrive! condo77 dice: starà all’amministratore di condominio disciplinare orari d’accensione e spegnimento in virtù dei poteri di cui all’art. 1130 c.c. Oltre a questo l'amministrare è Responsabile Impianto ai sensi DPR 73/20, con tutti gli obblighi che ne derivano. Lo potrà confermare anche l'Avvocato Gallucci che @condo77 ha chiamato in causa.
#28 Inviato 12 Novembre, 2022 Questo il punto di vista di ANACI: Per questo motivo, la delibera dell’assemblea condominiale che limitasse oltre la previsione del Piano, orari di accensione e gradi consentiti, sarebbe lesiva del diritto del condomino a godere della temperatura ritenuta di confort, negli orari consentiti dalla legge. L’esistenza del diritto del condomino alla temperatura di confort, trova supporto anche nella giurisprudenza civile, che lo inquadra nel diritto soggettivo alla salute e ad abitare in un ambiente salubre. Da queste considerazioni, ANACI conclude sconsigliando l’adozione di delibere condominiali più restrittive sui gradi di temperatura da tenere in condominio, e invita gli associati a limitarsi a stabilire gli orari di accensione dei riscaldamenti. https://www.teknoring.com/news/condominio/caro-energia-e-condominio-illegittima-la-delibera-che-riduce-gli-orari/
#29 Inviato 12 Novembre, 2022 condo77 dice: Questo il punto di vista di ANACI: Per questo motivo, la delibera dell’assemblea condominiale che limitasse oltre la previsione del Piano, orari di accensione e gradi consentiti, sarebbe lesiva del diritto del condomino a godere della temperatura ritenuta di confort, negli orari consentiti dalla legge. L’esistenza del diritto del condomino alla temperatura di confort, trova supporto anche nella giurisprudenza civile, che lo inquadra nel diritto soggettivo alla salute e ad abitare in un ambiente salubre. Da queste considerazioni, ANACI conclude sconsigliando l’adozione di delibere condominiali più restrittive sui gradi di temperatura da tenere in condominio, e invita gli associati a limitarsi a stabilire gli orari di accensione dei riscaldamenti. https://www.teknoring.com/news/condominio/caro-energia-e-condominio-illegittima-la-delibera-che-riduce-gli-orari/ Bene, legislativamente parlando ove si pone ANACI come attore delle norme/leggi? Oppure ANACI è solo lettore delle stesse? Un quesito di non facile soluzione......
#30 Inviato 12 Novembre, 2022 Se releghiamo all'angolo le norme statali ed il regolamento d'igiene di quel comune, significa che ci siamo già trasferiti al bar più comodo per la gara di chi le spara più grosse. 1
#31 Inviato 12 Novembre, 2022 albano59 dice: Se releghiamo all'angolo le norme statali ed il regolamento d'igiene di quel comune, significa che ci siamo già trasferiti al bar più comodo per la gara di chi le spara più grosse. Infatti devono essere rispettate e condivido assolutamente il tuo suggerimento di confrontarsi con il comune per verificarne appunto il rispetto nei casi specifici, compreso quello del thread. Nanojoule dice: Questo lo scrive Gallucci..... basta leggere quello che scrive! Oltre a questo l'amministrare è Responsabile Impianto ai sensi DPR 73/20, con tutti gli obblighi che ne derivano. Lo potrà confermare anche l'Avvocato Gallucci che @condo77 ha chiamato in causa. Ma non esistono specifiche disposizioni legislative che esautorerebbero l'assemblea a favore del responsabile d'impianto (=amministratore) nel decidere gli orari di accensione e spegnimento del riscaldamento centralizzato. L'amministratore può decidere laddove non decidesse l'assemblea, ma laddove questa decidesse l'amministratore dovrà verificare che la decisione sia coerente con il dettato normativo e poi eseguirla. Modificato 12 Novembre, 2022 da condo77
#32 Inviato 13 Novembre, 2022 ULISSSE dice: Allora io sono in errore a dire che l'assemblea è sovrana sulle ore di accensione? No. Decide l'assemblea. Modificato 13 Novembre, 2022 da gianiges
#33 Inviato 13 Novembre, 2022 Alda dice: Fatemi capire, il Decreto legislativo stabilisce un fascia E 13 ore, che poi si cerca di tirare avanti il più possibile a 6 che sono veramente assurde, è discrezione dei condomini, ma la legge dice 13 ore dal 22/10 al non ricordo quando, di conseguenza mi risulta che basta 1 solo a pretendere a regime le 13 ore. Chi non vuole spendere chiude i termosifoni e viva come ritiene meglio, ma non può obbligare ad interruzione di un pubblico servizio. Chi ha problemi di salute che fa? Un anziano deve decidere che è meglio morire? Comunque ho scritto al Sindaco della mia città ponendo il quesito, x un analogo problema e mi hanno risposto cosi: ... la normativa che per questa stagione 2022/23 stabilisce le regole di accensione degli impianti di riscaldamento è il recente Decreto Ministeriale n. 383/2022. Riportiamo per intero l'articolo 1 del Decreto: Articolo 1 (Speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale nella stagione invernale 2022-2023) 4 1. Durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 i limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 4 del DPR n.74/2013, sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione. 2. La riduzione del periodo di accensione di cui al comma 1 è attuata posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio, in relazione alle date previste per le diverse zone climatiche. Pertanto, l'esercizio degli impianti termici indicati al comma 1 è consentito con i seguenti limiti: 1) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo; 2) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo; 3) Zona 😄 ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo; 4) Zona 😧 ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile; 5) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile; 6) Zona F: nessuna limitazione. 3. La durata giornaliera di attivazione degli impianti di cui al comma 1 non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano: a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici; b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali; c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido; d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili; e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione. Al comma 7: Durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, i valori di temperatura dell’aria indicati all’articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013 sono ridotti di 1°C. Quindi, per riassumere: nelle civili abitazioni della nostra zona climatica (E) possiamo accendere nell'intervallo tra le 5 e le 23 per massimo 13 ore, con una temperatura di 19° (+- 2 gradi di tolleranza). Questa è la norma che gli Amministratori di Condominio e i privati devono rispettare. A disposizione per ulteriori informazioni.... grazie ma in caso ci siano lo stesso numero di condomini che vogliono accendere per 13 ore e quelli che non vogliono in egual numero chi decide? L''Amministratore? Non ho mai sentito che si convoca un'assemblea per prendere questa decisione anche perché andrebbe deserta. Io abito in questo condominio dal 1983 e queste problematiche riguardo l'accensione sono recenti ( qualche anno) una volta l'impianto partiva quando il sig. Sindaco dava l'ok e si spegneva per lo stesso motivo. Esiste una legge dove io possa leggere e far leggere, che per l'accensione delle 13 ore come stabilito dall'Ordinanza Sindacale ci deve essere l'approvazione di tutti i condomini? Ma poi... decidono anche gli inquilini o solo i proprietari? grazie mille ancora
#34 Inviato 13 Novembre, 2022 condo77 dice: Ma non esistono specifiche disposizioni legislative che esautorerebbero l'assemblea a favore del responsabile d'impianto (=amministratore) nel decidere gli orari di accensione e spegnimento del riscaldamento centralizzato. Ma cosa stai dicendo? Il parere dell'assemblea, sovrana della repubblica delle banane, cozza ed è annullato dal dpr 412/93 e smmi, incluse le regole regionali nate dallo stesso. Ribadisco, l'assemblea condominiale deve rispondere alle norme nazionali. Nel cortiletto del condominio comanda l'assemblea, ma oltre no. 1
#35 Inviato 13 Novembre, 2022 A mio avviso dovrebbero votare anche gli inquilini. Credo che il Sindaco possa fare delle deroghe.
#36 Inviato 13 Novembre, 2022 gianiges dice: A mio avviso dovrebbero votare anche gli inquilini. Credo che il Sindaco possa fare delle deroghe. Buongiorno. Ti qualifichi come grande esperto di leggi e poi te ne esci con simile post? La discussione non è su chi possa votare, ma su chi può dire l'ultima parola: l'assemblea o il responsabile del servizio del di riscaldamento. Io mi fido della grande competenza tecnica dimostrata in ogni occasione da Nanojoule. Però vorrei capire in base a quali norme, regole, leggi deve decidere il responsabile o lo può fare a suo giudizio insindacabile?
#37 Inviato 13 Novembre, 2022 E' già stato indicato da condo77: provare a leggere invece di guardare?. Sul voto era un quesito posto da Selva Modificato 13 Novembre, 2022 da gianiges
#38 Inviato 13 Novembre, 2022 Nanojoule dice: Il parere dell'assemblea, sovrana della repubblica delle banane, cozza ed è annullato dal dpr 412/93 e smmi, incluse le regole regionali nate dallo stesso. Sarà utile chiarire il ruolo del responsabile d'impianto ex dpr 412/93 Art. 1. Definizioni. 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende: [..] j) per «proprietario dell'impianto termico», chi è proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario del presente regolamento sono da intendersi riferito agli Amministratori; o) per «terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico», la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici; Art. 11. Esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli relativi 4-bis. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto, l'operatore ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto da rilasciare al responsabile dell'impianto, che deve sottoscriverne copia per ricevuta. [..] 11. [..] Copia della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione, dovrà essere inviata all'ente competente per i controlli di cui al comma 18. La compilazione iniziale del libretto, previo rilevamento dei parametri di combustione, per impianti esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento nonché la compilazione per le verifiche periodiche previste dal presente regolamento è effettuata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico. Il libretto di centrale ed il libretto di impianto devono essere conservati presso l'edificio o l'unita' immobiliare in cui è collocato l'impianto termico. In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile e' tenuto a consegnare al proprietario o all'eventuale terzo responsabile subentrante l'originale del libretto, ed eventuali allegati, il tutto debitamente aggiornato. https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0412.htm Come è facile verificare, non c'è alcun cenno al fatto che sia diritto o obbligo del responsabile d'impianto decidere gli orari di accensione e spegnimento esautorando l'assemblea; si applica dunque la normativa civilistica per la quale l'amministratore in qualità di mandatario deve eseguire quanto deliberato dall'assemblea condominiale in qualità di mandante, accertandosi naturalmente di volta in volta che quanto deciso dall'assemblea non violi la legge (se p.e. sono previste per legge max 13 ore di funzionamento e l'assemblea decide di tener acceso 24h su 24, allora l'amministratore può rifiutarsi). gianiges dice: A mio avviso dovrebbero votare anche gli inquilini. Concordo, è l'unica occasione in cui è previsto il voto degli inquilini.
#39 Inviato 13 Novembre, 2022 ULISSSE dice: Però vorrei capire in base a quali norme, regole, leggi deve decidere il responsabile o lo può fare a suo giudizio insindacabile? Dpr 412/93 e smmi. Il responsabile dell'esercizio e manutenzione (amministratore o Terzo responsabile delegato dallo stesso) devono gestire la climatizzazione con il maggior rendimento possibile. Devono avere sufficiente spessore tecnico per gestire le attivazioni del destinatario edificio-impuanto. Nen diverso che dire "acceni o spegni" L'assemblea può dire al responsabile di rendere attivi il servizio in orari prescelti quest'ultimo deve indicare eventuali "cattive scelte" motivando. Inoltre per garantire il servizio deve utilizzare correttamente ka termoregolazione che può non accedere la caldaia se non tichiesti, anche nelle fasce oarie indicate dall'assemblea. Il riscaldamento non è come jna kampadina.
#40 Inviato 13 Novembre, 2022 condo77 dice: Concordo, è l'unica occasione in cui è previsto il voto degli inquilini. Articolo 10 Legge equo canone - Partecipazione del conduttore all'assemblea dei condomini Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'appartamento locatogli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Egli ha inoltre diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni. La disciplina di cui al primo comma si applica anche qualora si tratti di edificio non in condominio. In tale ipotesi i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocati dal proprietario dell'edificio o da almeno tre conduttori. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini. Nanojoule dice: Dpr 412/93 e smmi. Il responsabile dell'esercizio e manutenzione (amministratore o Terzo responsabile delegato dallo stesso) devono gestire la climatizzazione con il maggior rendimento possibile. Devono avere sufficiente spessore tecnico per gestire le attivazioni del destinatario edificio-impuanto. Nen diverso che dire "acceni o spegni" L'assemblea può dire al responsabile di rendere attivi il servizio in orari prescelti quest'ultimo deve indicare eventuali "cattive scelte" motivando. Inoltre per garantire il servizio deve utilizzare correttamente ka termoregolazione che può non accedere la caldaia se non tichiesti, anche nelle fasce oarie indicate dall'assemblea. Il riscaldamento non è come jna kampadina. L'amministratore indica all'assemblea quali siano a suo parere gli orari più indicati, ma se l'amministratore preferirebbe accendere dalle 8 alle 12, l'assemblea invece delibera dalle 7 alle 10.30, allora l'amministratore dopo aver fatto presente tutte le sue ragioni esegue la delibera ed accende dalle 7 alle 10.30 Modificato 13 Novembre, 2022 da condo77
#41 Inviato 13 Novembre, 2022 condo77 dice: Articolo 10 Legge equo canone - Partecipazione del conduttore all'assemblea dei condomini Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'appartamento locatogli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Egli ha inoltre diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni. La disciplina di cui al primo comma si applica anche qualora si tratti di edificio non in condominio. In tale ipotesi i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocati dal proprietario dell'edificio o da almeno tre conduttori. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini. L'amministratore indica all'assemblea quali siano a suo parere gli orari più indicati, ma se l'amministratore preferirebbe accendere dalle 8 alle 12, l'assemblea invece delibera dalle 7 alle 10.30, allora l'amministratore dopo aver fatto presente tutte le sue ragioni esegue la delibera ed accende dalle 7 alle 10.30 Ma cosa stai dicendo? Il parere dell'assemblea, sovrana della repubblica delle banane, cozza ed è annullato dal dpr 412/93 e smmi, incluse le regole regionali nate dallo stesso. Ma qualcuno ha scritto quanto sopra. 2
#42 Inviato 13 Novembre, 2022 "Raglio d'asino non sale ai cieli" (Martin Lutero). Nanojoule dice: Il responsabile dell'esercizio e manutenzione (amministratore o Terzo responsabile delegato dallo stesso) devono gestire la climatizzazione con il maggior rendimento possibile. Cosa si potrebbe aggiungere in caso di impianto centralizzato? Forse che l'assemblea dei condomini ha una certa potestà di chiedere eventuale minor accensione? Non puoi, alias potresti (perché nessuno controlla), superare gli orari ed i periodi di accensione statuiti ma, i condomini, nella loro autonomia deliberativa, possono deliberare di ridurli se ritengono, ad esempio, di dover risparmiare sul relativo costo.
#43 Inviato 13 Novembre, 2022 No, per il secondo paragrafo: se il riscaldamento è centralizzato tutti hanno diritto ad avere il minimo dei gradi della temperatura. Modificato 13 Novembre, 2022 da gianiges
#45 Inviato 13 Novembre, 2022 Idem Martin Lutero: raglio d'asino non sale nei cieli! gianiges dice: tutti hanno diritto ad avere il minimo dei gradi della temperatura. Ha già risposto @albano59 : chi lo decide il minimo dei gradi della temperatura nel condominio con impianto di riscaldamento centralizzato ?????? Tu forse, oppure la Cassazione Bergamasca??? Solo, invece, l'assemblea dei condomini nel rispetto delle nuove normative e della zona climatica. Forse a te è sfuggito il "problema" delle bollette energia; leggi anche nel presente Forum che problemi ha causato, soprattutto per le date e gli orari di accensione dell'impianto, nonché le temperature minime, in relazione al "caro bollette". Cambia emeroteca, oppure convertiti!
#46 Inviato 13 Novembre, 2022 Il bue che ha dato del cornuto all'asino, decide lui. Ma Selva ha posto un altro problema o si è già dimenticato?. Penso siano 64,4 f Modificato 13 Novembre, 2022 da gianiges 1
#47 Inviato 13 Novembre, 2022 cacallo dice: "Raglio d'asino non sale ai cieli" (Martin Lutero). Cosa si potrebbe aggiungere in caso di impianto centralizzato? Forse che l'assemblea dei condomini ha una certa potestà di chiedere eventuale minor accensione? Non puoi, alias potresti (perché nessuno controlla), superare gli orari ed i periodi di accensione statuiti ma, i condomini, nella loro autonomia deliberativa, possono deliberare di ridurli se ritengono, ad esempio, di dover risparmiare sul relativo costo. Ma è l'assemblea che decide nel rispetto della Legge: è lapalissiano o non ci arriva. Modificato 13 Novembre, 2022 da gianiges
#48 Inviato 13 Novembre, 2022 gianiges dice: Il bue che ha dato del cornuto all'asino, decide lui Al solito ti limiti ad offendere invece di spiegare meglio la tua tesi. *** Certamente 7 ore di accensione dei termosifoni non mi sembra una cosa equilibrata considerato anche che ci sono anziani e malati. Questo è assodato. Io anziano e pure malato denuncio l'amministratore o il suo delegato se come dite l'assemblea non può far nulla. Devo agire così? Modificato 13 Novembre, 2022 da ULISSSE 1
#49 Inviato 13 Novembre, 2022 ULISSSE dice: Al solito ti limiti ad offendere invece di spiegare meglio la tua tesi. *** Certamente 7 ore di accensione dei termosifoni non mi sembra una cosa equilibrata considerato anche che ci sono anziani e malati. Questo è assodato. Io anziano e pure malato denuncio l'amministratore o il duo delegato se come dite l'assemblea non può far nulla. Devo agire così? Guardi che, - ancora una volta non legge - è il suo imbonitore che prova ad offendere non io, si è perso. Basta leggere le NEWS di condominioweb e quanto richiesto da Selva...o è difficile?. Modificato 13 Novembre, 2022 da gianiges