#1 Inviato 18 Febbraio, 2015 Salve a tutti, esiste una fascia oraria in cui e' vietato utilizzare lavatrici e asciugatrici?? grazie
#5 Inviato 18 Febbraio, 2015 concordo con te... anche se di questi tempi il buon senso e' passato nel dimenticatoio - - - Aggiornato - - - grazie mille!! ho stampato subito l'articolo....
#6 Inviato 18 Febbraio, 2015 dovrebbe avere un regolamento condominiale che lo stabilisce e cmq solitamente è vietato nelle fasce orarie che vanno dalle 13 alle 15 e dopo le 23
#8 Inviato 19 Febbraio, 2015 In alcuni casi il regolamento condominiale prevede degli orari per attività rumorose, inoltre possono esserci delle delibere comunali. In ogni caso lavatrici e asciugatrici sono tra gli elettrodomestici più rumorosi in quanto producono vibrazioni che si trasmettono molto facilmente attraverso la struttura dell'edificio e possono quindi provocare fastidiosi ronzii e vibrazioni anche in appartamenti non direttamente adiacenti. Inoltre non sono rumori che si esauriscono nel giro di pochi minuti e quindi sopportabili con un po' di pazienza, ma si prolungano molto a lungo, potendo quindi compromettere del tutto le possibilità di riposo dei vicini. E' vero che l'introduzione delle tariffe bioriarie per l'energia elettrica spinge a sfruttare gli elettrodomestici nelle ore serali, tuttavia le tariffe scontate decorrono sempre dalle ore 19, quindi c'è tutto il tempo di far funzionare gli elettrodomestici prima delle 23 con un minimo di buona volontà. Peraltro oggi quasi tutte le lavatrici hanno la possibilità di partenza programmata, quindi anche nel caso in cui si rientri più tardi si può programmare la lavatrice perché inizi alle 19. Inoltre attualmente molti gestori stanno proponendo tariffe monorarie che sono anche più convenienti della bioraria. In ogni caso, senza dover verificare il proprio regolamenti comunale o condominiale, credo sia doveroso il rispetto delle normali fasce orarie di uso comune diffuse in molti regolamenti e cioè 23-8 e 14-16 (con particolare attenzione di sabato e festivi quando si suppone che la gente stia più tempo in casa). (anche per evitare situazioni spiacevoli, dispetti e piccole guerre, e mantenere invece rapporti di buon vicinato).
#9 Inviato 19 Febbraio, 2015 In ogni caso, senza dover verificare il proprio regolamenti comunale o condominiale, credo sia doveroso il rispetto delle normali fasce orarie di uso comune diffuse in molti regolamenti e cioè 23-8 e 14-16 (con particolare attenzione di sabato e festivi quando si suppone che la gente stia più tempo in casa).(anche per evitare situazioni spiacevoli, dispetti e piccole guerre, e mantenere invece rapporti di buon vicinato). Se tutti usassero il cervello ed il buon senso, non servirebbe alcun regolamento comunale o condominiale, nè dispetti e piccole guerre, ed invece...
#10 Inviato 3 Marzo, 2015 Mi introduco in questo forum perche' approposito di orari di riposo durante i quali sarebbe meglio non fare certe cose, mi piacerebbe sapere se un amministratore, in questo caso quello del palazzo dove io abito in affitto, puo' rispondermi che se sul regolamento condominiale tali orari non compaiono debbo rivolgermi alla polizia urbana per sapere quelli che vengono applicati nel comune dove risiedo. A me sembra folle infatti il viglile che ho interpellato mi ha risposto che un condominio è una proprieta' privata e quindi chi li puo' stabilire e' solo ed unicamente l'amministratore del palazzo. Nicole
#11 Inviato 3 Marzo, 2015 il vigile urbano ti ha detto una fesseria . eventualmente non e' l'amministratore ma l'assemblea del condominio ,comunque anche il Comune puo' stabilire con regolamento gli orari per l'uso di apparecchiature rumorose .
#12 Inviato 3 Marzo, 2015 comune di PADERNO DUGNANO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE Regolamento Attuativo Integrazione all'art. 52 Capo X - Disposizioni transitorie e finali a seguito Variante parziale del P.R.G. per introduzione di un nuovo comparto di trasformazione urbana in sostituzione della vigente destinazione produttiva Art. 39 - Rumore derivante da attività domestiche e da abitazioni private con effetti sull’interno e sull’esterno delle stesse 1. Le attività domestiche e ricreative, effettuate all’interno o all’esterno di insediamenti abitativi, che possono verosimilmente comportare emissioni sonore di elevata intensità verso altri insediamenti o unità destinate esclusivamente alla residenza, devono avvenire nell’ambito di orari e in condizioni tali da non disturbare il riposo serale o pomeridiano dei residenti. Le emissioni sonore comunque non devono in nessun modo superare i limiti stabiliti dalla classificazione Acustica del territorio comunale. Tali attività comunque non sono soggette al rispetto del limite differenziale, in accordo con il disposto dell’articolo 12 comma 3 del presente Regolamento. 2. E’ facoltà delle assemblee di condominio dotarsi di orari propri per l’effettuazione delle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo, fermo restando che le attività domestiche rumorose, generate da qualsiasi operazione meccanica o manuale, non devono essere effettuate prima delle ore 8.00 e dopo le ore 21.00. 3. Le operazioni di manutenzione del verde privato effettuate mediante apparecchi meccanici devono avvenire nell’ambito dei seguenti orari: Periodo invernale (dal 15 settembre al 15 maggio): Da Lunedì a Venerdì Sabato-Domenica dalle 8.00 alle 12.00 dalle 10.00 alle 12.00 dalle 15.00 alle 17.00 dalle 16.00 alle 17.00 Periodo estivo (dal 15 Maggio al 15 Settembre): Da Lunedì a Venerdì Sabato-Domenica dalle 8.00 alle 12.00 dalle 10.00 alle 12.00 dalle 15.00 alle 19.00 dalle 16.00 alle 19.00 Tali operazioni non sono sottoposte a comunicazione o a preventiva autorizzazione da parte del Dirigente ai sensi degli articoli 43 e 46 del presente Regolamento. 4. Fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dall’articolo 8, all’interno di box o scantinati situati all’interno di edifici destinati alla residenza non è permessa l’effettuazione di attività artigianali o commerciali che comportino l’originarsi di rumori molesti per il riposo delle persone residenti. Sono comunque permesse le attività comportanti rumore svolte da privati che abbiano carattere occasionale, di passatempo o hobby, di manutenzione periodica svolte nell’ambito degli orari di cui al paragrafo 3 del presente articolo e nel rispetto dei regolamenti condominiali. 5. I proprietari di cani alloggiati all’interno di appartamenti o di giardini sono tenuti ad impedire l’abbaiare di questi ultimi in maniera continuativa o comunque tale da arrecare disturbo alla quiete o al riposo delle persone. 4 Sono da considerare solamente le attività domestiche rumorose, quali utilizzo di aspirapolvere, battitura tappeti, funzionamento di elettrodomestici o utensili (trapano, lavatrici) ecc. Nelle attività ricreative sono comprese le feste, le esercitazioni con strumenti musicali, l’utilizzo di apparecchi radio-televisivi e HI-FI ecc. 6. Per i dispositivi antifurto installati nelle abitazioni, negli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di altro genere, o a bordo degli autoveicoli non si applicano i limiti di cui all’articolo 8 del presente Regolamento, ma la durata della loro emissione sonora non deve essere superiore ad un periodo massimo di 15 minuti.
#13 Inviato 4 Marzo, 2015 comune di PADERNO DUGNANO ..ma perché in Italia i Comuni così civili sono così pochi ? sigh
#14 Inviato 5 Marzo, 2015 me lo chiedevo anch'io l'altra notte quando alle 2:30 di notte sentivo la centrifuga della vicina che ha messo la sua lavanderia nel garage sotto di me, tra l'altro lei (come me) incinta in maternità e senza altri figli (io uno di tre anni)....non capisco come si possa essere così disattenti all'altro, come non capisco come debba arrivare a bussargli la domenica mattina alle 7:10 perché accende compressore nella stanza affianco alla mia camera o come si possa passare l'aspirapolvere alle 23 e non trovo giustificazione nemmeno umanamente....cioè è a casa tutto il giorno...non ha senso...io comunque mi trasferisco in teoria a breve perché come per la lavatrice ecc...ragiona per tutto, esistono solo loro.