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gdom

Opere su parti comuni - l'opera si configura come innovazione?

alcuni condomini vogliono far installare una tettoia per proteggere le biciclette.

L'opera si configura come innovazione?

In ogni caso q1uale maggioranza?

I non ineressati sono esonerati dalla spesa?

Chi non ha partecipato alla spesa può usufruirne?

Cordiali saluti.

Domenico.

Occorre capire se si tratta di interesse dell'intero condominio oppure solo di pochi, e gli altri restanti non vogliono coinvolgimenti.

In altre parole se è interesse comune a tutti è applicabile l'art 1117 ter del CC.

Se sono interessati solamente alcuni allora siamo nell'ambito dell'art. 1102 del CC

Se ad uso esclusivo di una parte dei condomini la tettoia dovrà essere non solo pagata da questa sola parte di condomini, ma autorizzata dalla maggioranza del condominio. L'esempio più banale è quello, per assurdo, di un solo condomino che vuole installare su proprietà comune un porta-bici a suo uso esclusivo. In generale dovrà chiedere a tutto il condominio ed averne l'autorizzazione prima di acquistarlo a sue spese e poterne godere in maniera esclusiva.

L'esempio più banale è quello, per assurdo, di un solo condomino che vuole installare su proprietà comune un porta-bici a suo uso esclusivo. In generale dovrà chiedere a tutto il condominio ed averne l'autorizzazione prima di acquistarlo a sue spese e poterne godere in maniera esclusiva.

Non credo che sia cosi!

Restando all'esempio che hai fatto ci troviamo nell'ambito di applicazione del 1102 del CC.......... quindi il singolo condòmino potrà installare il suo porta bici a suo uso esclusivo nella proprietà comune a condizione che non impedisca agli altri di fare parimenti, e questo a prescindere dal consenso del condominio.

Esercita, appunto, i suoi diritti (sempre ripettando) il 1102 del CC

se fosse di enteresse di tutti i condomini,non ci sarebbe stato bisogno di un chiarimento.Il quesito è il seguente:chi non è interessato e non partecipa alla spesa può in seguito usufruirne dal momento che l'opera viene posizionata su una parte comune che quindi appartiene a tutti?( Se uno pianta un albero da frutto nel giardino condominiale,chiunque del condominio può raccoglierne ).

il fatto che l'opera sia posizionata su una parte comune nonda il diritto automatico di usufruirne: bisogna concorrere alla spesa.

inizialmente sarà di alcuni, chi si accoda partecipa alla spesa e ne usufruirà.

se pianto un albero nel giardino senza ledere i diritti di cui all'art.1102, i frutti li mangio io e non gli altri (se fossi egoista).

l'installazione postuma di un ascensore segue le stesse regole ad esempio, oppure un impianto per l'adduzione del gas negli appartamenti, ...

Marcanto sei sicuramente più esperto di me ma non credo funzioni come dici tu bellamente appellandosi al 1102.

 

Perchè secondo la logica del non impedire ad altri, io mi faccio una piscina di 30mt nel giardino comune, ma ovviamente non impedisco al vicino di farsene una anche lui.

 

Allo stesso tempo gli scarti dei lavori al mio appartamento li lascio in corte comune, tanto non impedisco agli altri di fare lo stesso.

 

Se c'è un cortile, è un cortile, non un parcheggio di bici, quindi a mio parere costruendo una tettoia per le bici, cambiano la destinazione di quell'area di cortile e col piffero che possono farlo.

Marcanto sei sicuramente più esperto di me ma non credo funzioni come dici tu bellamente appellandosi al 1102.

 

Perchè secondo la logica del non impedire ad altri, io mi faccio una piscina di 30mt nel giardino comune, ma ovviamente non impedisco al vicino di farsene una anche lui.

 

Allo stesso tempo gli scarti dei lavori al mio appartamento li lascio in corte comune, tanto non impedisco agli altri di fare lo stesso.

 

Se c'è un cortile, è un cortile, non un parcheggio di bici, quindi a mio parere costruendo una tettoia per le bici, cambiano la destinazione di quell'area di cortile e col piffero che possono farlo.

non credo che si configuri un cambio di destinazione d'uso del cortile utilizzarne una piccola parte con una tettoia per riparare biciclette, se le biciclette possono comunque essere lasciare in quell'area.

diverso è se il regolamento vieta il deposito delle biciclette nel cortile: ma allora nulla c'entra la tettoia per ripararle

Paul, è il concetto che non comprendo del 1102.

 

I condomini A,B,C costruiscono la loro tettoia per bici. Ma non impediscono a D,E,F di fare la loro.

 

Poi ne fanno una anche G,H,I... secondo me non stanno così le cose.

 

Le domande poste chiedono poi altro, al quale non so rispondere. Ma quello che penso è che un condomino non si possa costruire la sua tettoia per le sue bici, tanto non impedisce all'altro di fare lo stesso. In poco tempo nessuno passerà più nel cortile.

Paul, è il concetto che non comprendo del 1102.

 

I condomini A,B,C costruiscono la loro tettoia per bici. Ma non impediscono a D,E,F di fare la loro.

 

Poi ne fanno una anche G,H,I... secondo me non stanno così le cose.

 

Le domande poste chiedono poi altro, al quale non so rispondere. Ma quello che non penso è che un condomino si possa costruire la sua tettoia per le sue bici, tanto non impedisce all'altro di fare lo stesso. In poco tempo nessuno passerà più nel cortile.

capisco bene le perplessità e non sono peregrine: bisogna capire i limiti del possibile.

ad esempio la facciata condominiale è certamente comune, ma io condomino posso usufruirne purche nei limiti del 1102: tant'è che ci affiggo le mie brave macchine esterne dei condizionatori.

il risultato è brutto da vedere ?

s', per me lo è, ma non ho modificato la destinazione d'uso della facciata.

idem se faccio salire una canna fumaria dalla mia unità al primo piano fino al tetto per scaricare i fumi di una stufa a pellet.

idem se piazzo la mia antenna televisiva sul lastrico solare (cosa che tutti fanno e che produce una bruttura estetica dal mio punto di vista), ma non altero la destinazione d'uso dl lastrico.

...

... Le domande poste chiedono poi altro, ...

se ti riferisci alle tue iniziali, penso che la discussione ha esaudito appieno.

se ti riferisci alle tue iniziali, penso che la discussione ha esaudito appieno.

a quelle dell'autore. ho visto ora che hai risposto a tutto. scusa.

a quelle dell'autore. ho visto ora che hai risposto a tutto. scusa.

:oops: ho pensato che fossi stato tu l'autore.

scusa anche tu.

ciao.

io ( GDOM ) ho iniziato la discussione,e sono sempre con il complesso del quesito irrisolto.

Attendo la risposta di un esperto qualificato.

Grazie.

alcuni condomini vogliono far installare una tettoia per proteggere le biciclette.

L'opera si configura come innovazione?

In ogni caso q1uale maggioranza?

I non ineressati sono esonerati dalla spesa?

Chi non ha partecipato alla spesa può usufruirne?

Cordiali saluti.

Domenico.

1) l'opera di configura come innovazione: uso più comodo, miglioramento o maggior rendimento delle cose comuni

 

2) art 1120 I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.

 

quindi maggioranza degli intervenuti rappresentanti 2/3 del valore dell'edificio.

 

3) In quanto innovazione non gravosa, qualora si raggiunga il quorum deliberativo, tutti i condomini sono tenuti al pagamento della spesa.

 

4) art. 1120 c.c. ... sono vietate quelle innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.

 

non è possibile rendere parti comuni inservibili, quindi se alcuni condomini vogliono installare la tettoia a loro spese (perché magari non si è raggiunto il quorum deliberativo) non possono certamente escludere gli altri dall'utilizzare lo spazio sottostante.

 

non mi reputo un esperto qualificato ma un appassionato studente.

Una tettoia, seppur innovazione da parte di pochi, e pagata da questi pochi, deve essere comunque deliberata all'unanimità. C'è di mezzo il decoro architettonico signori, normato per legge e come tale chiede l'unanime consenso di tutti.

Giustamente, come dice adebiasi, per le innovazioni che alterino il decoro architetto occorre il consenso di tutti.

Secondo voi una tettoia per biciclette altera il decoro architettonico?

 

-L’alterazione del decoro per essere contestata, comunque, deve essere apprezzabile ed è tale allorquando si traduca “in un pregiudizio economico che comporti un deprezzamento sia dell’intero fabbricato che delle porzioni in esso comprese, per cui, sotto tale profilo, è necessario tener conto dello stato estetico del fabbricato al momento in cui l’innovazione viene posta in essere”(così Cass. 25 gennaio 2010 n. 1286).-

https://www.condominioweb.com/alterazione-del-decoro-architettonico-che-cose-chi-puo-alterarlo-e-come-.226

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