Vai al contenuto
franco60

Onorario amministratore - senza che l'inquilino venga interpellato; perchè l'amministratore fa pagare il 50% dell'onorario

Durante un'assemblea è nata la questione sulla ripartizione dell'onorario dell'amministratore tra proprietari e inquilini. La questione nasce da una richiesta di essere esonerato da tale spesa fattada un inquilino.

Viene posta la seguente domanda: considerato che l'amministratore viene scelto/nominato in via esclusiva dai proprietari, che di fatto stabiliscono anche l'ammontare dell'onorario, senza che l'inquilino venga interpellato; perchè l'amministratore fa pagare il 50% dell'onorario all'inquilino?

L'amministratore ha risposto: ho sempre fatto cosi.

 

PErò qualcuno degli intervenuti ha obiettato che in effetti una sentenza della cassazione stabiliva che l'onorario è a carico del proprietario.

 

Voi avete informazioni più precise?

 

Grazie.

Non è compito dell'amministratore decidere chi paga il suo onorario tra proprietario e inquilino, ma sono proprio questi due che si devono accordare, di solito è vero si paga al 50%, ma non è detto che sia sempre così, tra l'altro l'inquilino deve pagare le spese e quant'altro stabilito sul contratto d'affitto al suo referente che è il proprietario e non all'amministratore, l'amministratore potrebbe addirittura non conoscere l'accordo tra i due per cui non può sapere quanto far pagare al conduttore.

 

questo è previsto dalla Legge 392/78 per le spese pagate dal conduttore;

 

Art.9. (Oneri accessori).Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonchè alla fornitura di altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90 per cento, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore. Il pagamento deve avvenire entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese di cui ai commi precedenti con la menzione dei criteri di ripartizione. Il conduttore ha inoltre diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Gli oneri di cui al primo comma addebitati dal locatore al conduttore devono intendersi corrispettivi di prestazioni accessorie a quella di locazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (1/b). La disposizione di cui al quarto comma non si applica ove i servizi accessori al contratto di locazione forniti siano per loro particolare natura e caratteristiche riferibili a specifica attività imprenditoriale del locatore e configurino oggetto di un autonomo contratto di prestazione dei servizi stessi

In assenza di una diversa pattuizione contrattuale, le spese per il compenso dell’amministratore devono ritenersi a carico del locatore. Si veda, in questo senso, Cassazione 3 giugno 1991, n. 6216, secondo cui «le spese relative al compenso corrisposto all’amministratore del condominio e le spese sostenute dallo stesso nell’esercizio della sua attività non rientrano tra gli oneri accessori che l’articolo 9 della legge n. 392 del 1978 pone a carico del conduttore dell’immobile, sicché del relativo importo non può essere tenuto conto ai fini di accertare la sussistenza o meno della morosità del conduttore medesimo».

Infatti la Sentenza esiste;

--link_rimosso--

Ma come mai in assemblea non è stata accettata questa decisione? Solo perchè l'amministratore ha sempre fatto in modo diverso?

O cambiate amministratore oppure l'amministratore cambia opinione non vedo altre soluzioni.

×