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Occupazione suolo condominiale - circa 15 anni fa con l'accordo della maggioranza

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Circa 15 anni fa con l'accordo della maggioranza dei condomini ( in una regolare assemblea) fu montata una scala sul suolo condominiale che dava accesso a un garage privato adiacente al condominio.  Con le nuove regole in materia di occupazione di suolo condominiale  che tipo di maggioranza ci vuole per smontare la soprascritta  scala...in parole piu' semplici quanti condomini possono esigere lo smontaggio della scala ......siamo un condominio di 25 condomini. Grazie per la risposta

 

Non mi risulta ci siano "nuove regole in materia di occupazione di suolo condominiale", potrebbe essere più specifico?

 

Il suolo in questione che tipo di area è? cortile, parcheggio, giardino? Il manufatto crea qualche particolare impedimento? c'è una ragione per cui qualcuno potrebbe voler rimuovere la scala? il garage fa comunque parte del complesso condominiale oppure no?

la parte terminale del cortile . Non crea particolare impedimento. Il garage non fa parte  del complesso condominiale. La ragione e' sempre la solita gelosia di chi non ha accesso al garage . 

Allora, di per sé, come le dicevo, non mi pare che ci siano particolari novità in termini di uso della cosa comune, dovendo trovare applicazione l'art. 1102 c.c.

La cosa che mi impensierisce, però, è che il garage sia estraneo al complesso condominiale. Il problema è che mettere in comunicazione le parti comuni del condominio, con un immobile ad esso estraneo, comporta la costituzione di una servitù che, per essere valida, dovrebbe essere approvata dall'unanimità dei condomini.

 

Nel caso di specie, lei parla solo della scala e, non conoscendo la struttura, devo presumere che la scala metta solo in comunicazione i due piani che, altrimenti, non sarebbero di per sé delimitati. Se, di converso, la scale accede ad un'area di proprietà privata, con conseguente diretta comunicazione tra l'area a comune e quella privata (altrimenti impossibile), allora si ricade nel caso della servitù.

 

Se quest'ultima ipotesi si confà al suo caso, allora la delibera di 15 anni fa non sarebbe comunque valida.

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