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Obbligo recupero crediti Condomini morosi

La Cassazione già si è espressa sfavorevolmente alla tua interpretazione, penso che sia sufficiente.

può darsi, la sentenza che hai postato fa riferimento al termine quinquennale della prescrizione (salvo poi interrompere i termini e quindi protrarre) e non al fatto che i debiti pregressi possano essere integrati in un bilancio successivo e in una ripartizione approvata dall'assemblea per cui su quel documento c'è un debito riconosciuto anche dal moroso.

può darsi, la sentenza che hai postato fa riferimento al termine quinquennale della prescrizione (salvo poi interrompere i termini e quindi protrarre) e non al fatto che i debiti pregressi possano essere integrati in un bilancio successivo e in una ripartizione approvata dall'assemblea per cui su quel documento c'è un debito riconosciuto anche dal moroso.

No, fa anche riferimento al caso in questione: "è da escludersi che delibere successive, concernenti i crediti del condominio per successivi periodi di gestione e diversi titoli di spesa possano costituire un nuovo fatto costitutivo del credito".

Ossia i debiti pregressi possono anche essere riportati come "saldo anno precedente" su consuntivi successivi ma ciò non costituisce un nuovo fatto costitutivo del credito, ossia la data di prescrizione di quei debiti si calcola comunque dai singoli consuntivi originari.

il contenuto di quella sentenza è orientato all'oggetto della questione e cioè la decorrenza del periodo di prescrizione.

 

non ci sono sentenze di cassazione che si siano occupate del cumulo dei saldi pregressi nei nuovi saldi.

ci sono disquisizioni e orientamenti di legali e di giudici ...

 

... Pertanto lo stato di riparto delle spese predisposto dall'amministratore, con il riepilogo contabile di debiti e crediti “pluriennali”, a seguito dell'approvazione da parte dell'assemblea condominiale diventa un atto proprio del condominio, con la conseguente obbligatorietà e la possibilità di ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo per la riscossione dei crediti condominiali, anche di quelli antecedenti all'ultimo anno di gestione.Ne consegue così che i saldi degli esercizi precedenti rientrino a far parte integrante di quel rendiconto che, se contestato dal singolo condomino, dovrà essere impugnato nei termini di cui all'articolo 1137 c.c.” (Corte d'Appello di Genova 11 maggio 2009 n. 513)

quindi attendiamo che qualcuno arrivi in cassazione con l'argomento specifico.

il contenuto di quella sentenza è orientato all'oggetto della questione e cioè la decorrenza del periodo di prescrizione.

 

non ci sono sentenze di cassazione che si siano occupate del cumulo dei saldi pregressi nei nuovi saldi.

ci sono disquisizioni e orientamenti di legali e di giudici ...

 

... Pertanto lo stato di riparto delle spese predisposto dall'amministratore, con il riepilogo contabile di debiti e crediti “pluriennali”, a seguito dell'approvazione da parte dell'assemblea condominiale diventa un atto proprio del condominio, con la conseguente obbligatorietà e la possibilità di ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo per la riscossione dei crediti condominiali, anche di quelli antecedenti all'ultimo anno di gestione.Ne consegue così che i saldi degli esercizi precedenti rientrino a far parte integrante di quel rendiconto che, se contestato dal singolo condomino, dovrà essere impugnato nei termini di cui all'articolo 1137 c.c.” (Corte d'Appello di Genova 11 maggio 2009 n. 513)

quindi attendiamo che qualcuno arrivi in cassazione con l'argomento specifico.

Nella sentenza che ho postato la Cassazione è entrata nel merito, escludendo la nuova decorrenza della prescrizione se il debito è riportato nel nuovo saldo. Parlo sempre di prescrizione, s'intende.

Scusate con che maggioranza può essere dispensato l'amministratore dall'effettuare il decreto ingiuntivo?

Scusate con che maggioranza può essere dispensato l'amministratore dall'effettuare il decreto ingiuntivo?

500 millesimi se non erro

Scusate con che maggioranza può essere dispensato l'amministratore dall'effettuare il decreto ingiuntivo?

ritengo sia necessaria la maggioranza qualificata di cui al 2° comma dell'art. 1136 c.c. (maggioranza degli intervenuti all'assemblea con almeno 500 millesimi)

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