#1 Inviato 6 Marzo, 2020 Buongiorno, l'obbligo di procedere alla riscossione forzosa delle spese condominiali non versate si riferisce al caso in cui l'assemblea approva un preventivo senza indicare le date di versamento spese ? Se è così, a bilancio consuntivo approvato, entro 6 mesi l'amministratore deve attivarsi. DOMANDA : Ma se il preventivo approvato indica ogni due mesi il versamento delle rate per spese condominiali (esempio : febbraio, aprile,giugno, agosto, ottobre) la esigibilità forzosa si concretizza il giorno dopo la scadenza di ogni rata o sempre vale la regola dei sei mesi dopo l'approvazione del consuntivo ? Grazie !
#2 Inviato 6 Marzo, 2020 Haoren dice: Buongiorno, l'obbligo di procedere alla riscossione forzosa delle spese condominiali non versate si riferisce al caso in cui l'assemblea approva un preventivo senza indicare le date di versamento spese ? Se è così, a bilancio consuntivo approvato, entro 6 mesi l'amministratore deve attivarsi. DOMANDA : Ma se il preventivo approvato indica ogni due mesi il versamento delle rate per spese condominiali (esempio : febbraio, aprile,giugno, agosto, ottobre) la esigibilità forzosa si concretizza il giorno dopo la scadenza di ogni rata o sempre vale la regola dei sei mesi dopo l'approvazione del consuntivo ? Grazie ! Art. 1129 c.c. ...Salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del presente codice... Devi distinguere tra OBBLIGO e FACOLTA' dell'amministratore. L'amministratore ha l'OBBLIGO (è tenuto) di escutere il moroso entro 180 giorni dalla chiusura d'esercizio e se non lo fa commette una grave irregolarità. Per quanto riguarda la FACOLTA' di escutere il moroso, questa si concretizza per l'amministratore fin dal giorno dopo ogni scadenza di rata approvata in preventivo e quindi, anche ai sensi dell'art, 63. ha facoltà (PUO' solo se vuole) ma non ha l'obbligo di far emettere decreto ingiuntivo. Art. 63 d.a.c.c. ...Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione... 1
#3 Inviato 6 Marzo, 2020 Buongiorno, quindi può chiedere d.i. solo sul debito del condomino per gli anni precedenti ed eventualmente delle rate a preventivo scadute e non versate. Non dovrebbe considerare quelle rate che devono andare in scadenza....
#4 Inviato 6 Marzo, 2020 RoryRory dice: dovrebbe considerare quelle rate che devono andare in scadenza.... mi pare ovvio che non si possa fare decreto ingiuntivo per le rate non scadute... Forse la supposizione nasce dal fatto che nei prestiti il mancato pagamento di un certo numero di rate fa scadere la rateazione e il creditore può chiedere il pagamento dell'intero debito. 1