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Leonardodug

Obbligo costituzione condominio

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Buonasera, abito in un centro storico dove i vari appartamenti per la loro conformazione non costituiscono condomini "lineari". Ad esempio il mio appartamento appartiene per il vano scale e portone ad un condominio. Per una facciata e il tetto ad un altro condominio. 

Dobbiamo svolgere dei lavori al tetto, ma non è mai stato costituito il condominio e dobbiamo rifare tabelle millesimali. Siamo 7 condomini, quindi l'amministratore non è.necessario. Però è obbligatoria la costituzione del condominio  con richiesta all'agenzia dell'entrate del CF e costituzione del conto bancario o postale intestato al condominio? Oppure possiamo approvare le tabelle millesimali e svolgere i lavori anche senza costituzione di condominio?

Grazie

Il condominio si costituisce automaticamente, in esecuzione di legge. Quindi, non è necessario costituirlo

Ok perfetto, grazie Massi, ma il tecnico a cui sono state affidate le tabelle millesimali sostiene che sia obbligatorio costituirlo legalmente facendosi fornire CF da agenzia entrate e aprire un conto bancario o postale. Le risulta?

Ciao.

Sicuramente dovete svolgere quegli adempimenti, cioè CF e conto corrente, ma non è che con lo svolgere queste formalità si costituisca il condominio.

 

la particolare comunione regolata dagli artt. 1117 ss. cod. civ. si costituisce, Ipso aure et facto, senza bisogno d'apposite manifestazioni di volontà o altre esternazioni e tanto meno d'approvazioni assembleari, nel momento in cui l'unico proprietario di un edificio questo frazioni in più porzioni autonome la cui proprietà esclusiva trasferisca ad una pluralità di soggetti od anche solo al primo di essi, ovvero più soggetti costruiscano su un suolo comune, ovvero quando l'unico proprietario di un edificio ne ceda a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l'oggettiva condizione del frazionamento che ad esso da origine, così anche il supercondominio, istituto d'elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale basato sull'interpretazione estensiva delle norme dettate per il condominio negli edifici, viene in essere, del pari Ipso iure et facto, se il titolo non dispone altrimenti, sol che singoli edifici, costituiti in altrettanti condomini, abbiano in comune talune cose, impianti e servizi legati, attraverso la relazione di accessorio e principale, con gli edifici medesimi e per ciò appartenenti, pro quota, ai proprietari delle singole unità immobiliari comprese nei diversi fabbricati” (Cass., Sez. 2^, 31 gennaio 2008, n. 2305)” (Cass. 17 gennaio 2011 n. 886).
Fonte: https://www.condominioweb.com/le-norme-sul-condominio-negli-edifici-sono-applicabili-anche-ai-cosi-detti.569

Modificato da Massi

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