Vai al contenuto
Flavioma

Obbligo cappotto termico - non si tratta di riqualificazione energetica perchè

Buonasera.

Dobbiamo intervenire sulla facciata del condominio perchè scrostata e perchè alcuni pezzi di intonaco tendono a staccarsi. L'immobile ha 35 anni. Delle due imprese interpellate per sistemare la facciata, una dice che il cappotto è obbligatorio e l'altra no.
Analizzando il testo unico sull'efficienza energetica degli edifici della Regione Lombardia (decreto 176/2017), nell'allegato, al punto 7 (REQUISITI E PRESCRIZIONI SPECIFICI PER GLI EDIFICI SOGGETTI A RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI DI SECONDO LIVELLO) si viene rinviati al successivo punto 8 dove si parla di riqualificazione energetica.

Nel nostro caso, è pacifico il fatto che si tratti di ristrutturazione importante di secondo livello, come si evince anche dalle definizioni allegate al decreto 176/2017 di Regione Lombardia (punti 63, 64, 66). Non si tratta di riqualificazione energetica perchè, sempre secondo le definizioni, al punto 66) la riqualificazione energetica è definito: intervento non rientrante nella definizione di cui ai punti 63) o 64) e che coinvolge una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

Il fatto è che l'art 7 dello stesso decreto, dove si parla di ristrutturazioni importanti di secondo livello, dice che deve essere verificato "il rispetto dei requisiti e delle prescrizioni di cui al successivo punto 8;". Ma l'art. 8 tratta di riqualificazione energetica. Quindi il dubbio è: se in sede di ristrutturazione importante devo rispettare i requisiti della riqualificazione, allora può essere vero che devo installare il cappotto per raggiungere detti requisiti.
Ringrazio chi vorrà rispondere

Top

Flavioma dice:

Quindi il dubbio è: se in sede di ristrutturazione importante devo rispettare i requisiti della riqualificazione, allora può essere vero che devo installare il cappotto per raggiungere detti requisiti.

Spero che ti risponda, dopo di me, un "tecnico"; posso riportarti la seguente indicazione :

Detto testo unico (Decreto 6480 del 30/07/2015), fra le varie novità, prevede anche che gli interventi di rifacimento di intonaco dell’involucro edilizio, che interessino una superficie superiore al 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, hanno l’obbligo di rispettare i requisiti di prestazione energetica di cui Dduo n. 6480 del 30 luglio 2015.  tratta da una informativa dell'Ance, associazione costruttori edili di Milano, Lodi e Monza Brianza

Quindi, se rifate l'intonaco su una superficie superiore al 10% di quella disperdente, avete obbligo di rientrare nei requisiti di prestazione energetica, quindi di fare il cappotto (o di assumere altre misure idonee)

La norma è quella che tu hai citato.

 

Oggi usufruire dell'Ecobonus per il condominio può essere un affare!

 

La legge prevede una detrazione fino al 75% per lavori sull'edificio condominiale.

 

Il fatto più interessante è che il BONUS (visto che nel condominio ci potrebbero essere incapienti), può essere totalmente ceduto all'impresa che effettuerà i lavori, oppure ad una banca.

 

Insomma, il lavoro in oggetto vi costerà solo il 25% della spesa reale ed avrete un edificio a regola d'arte, con un valore nettamente superiore.

 

Sul sito dell'Enea trovi tutte le informazioni e le modalità per queste procedure:

 

--link_rimosso--

Domanda al contorno: esistono regole "normate" per la cessione del credito d'imposta?

Non ne ho notizia e sarebbe utile averne indicazioni: imprese e banche non lo fanno certamente " per carità".

Grazie.

marcog dice:

Domanda al contorno: esistono regole "normate" per la cessione del credito d'imposta?

Non ne ho notizia e sarebbe utile averne indicazioni: imprese e banche non lo fanno certamente " per carità".

Grazie.

La cessione del credito è un normale contratto di cessione, quindi una contrattazione fra le parti (si puo'immaginare quanto si possa contrattare con banche e istituti finaziari in genere). L'unica regola è che deve essere scritto.

Danielabi dice:

La cessione del credito è un normale contratto di cessione, quindi una contrattazione fra le parti (si puo'immaginare quanto si possa contrattare con banche e istituti finaziari in genere). L'unica regola è che deve essere scritto.

Certo, questo lo davo per assunto, mi domando se ci sono esperienze per averne un'idea indicativa.

Buongiorno a tutti.

Per Claistron: attenzione che non è tutto oro quello che luccica. E' vero che per la parte di efficientamento (quindi non per tutto il costo dell'intervento) puoi usufruire dello sgravio del 70%. E' vero che puoi avvalerti anche della cessione del credito. Ma quando cedi il credito, chi se lo accolla ti riconosce mediamente un 50% (ovviamente nessuno penso si prenderebbe un credito esigibile in 10 anni così, gratuitamente). Quindi, lo sgravio complessivo rimane al 50%. L'intervento poi è nettamente più costoso (ovviamente, anche qui). Apparentemente sembra di spendere la stessa cifra, almeno nel nostro caso, sia facendo il cappotto che la normale rasatura, tenendo conto del minor esborso momentaneo grazie alla cessione del credito. Ma è anche vero che negli anni si recupera molto meno, si recupera il 50% della spesa che non riguarda l'efficientamento.

Quindi il conto economico complessivo è nettamente maggiore nel caso di posa del cappotto. E non potrebbe essere che così, visto che è un lavoro aggiuntivo di non poco conto, rispetto alla normale rasatura.

Da capire qual è il rapporto costi benefici. Nel mio caso, ad esempio, la parete nord del mio appartamento è costituita per oltre il 50% da superfici finestrate. Le finestre hanno 35 anni, con tanto di cassonetti per tapparelle.

In definitiva, queste normative "coercitive", sono come al solito, parziali. Evidentemente sono pensate con l'intento creare nuovo lavoro (che va anche bene, visto che il nostro pil è ridotto al lumicino da tempo). Il risultati è che, spesso, raggiungono risultati tutti da verificare, in termini di costi/benefici. Il risultato certo è che il conto lo paga chi è costretto a subire queste normative.

Buona giornata

  • Mi piace 2

Sei troppo pessimista.

 

La cessione del credito (detrazione) deve essere valutata facendo due conti, di solito è convenientissima.

 

Se si decide di fare il "cappotto al condominio", normalmente nel condominio stesso (anziani) vi sono famiglie incapienti, che naturalmente sono restìe a sborsare soldi senza un recupero.

 

Il credito di queste famiglie incapienti entra a far parte del credito complessivo, che diventa congruo per tutti, ed anche gli incapienti ne godono.

 

Se il credito viene ceduto all'impresa che farà i lavori, questa ha tutto l'interesse fa farlo.

 

Bisogna convincere la maggioranza.

In aggiunta e conferma di quanto detto da Flavioma posso dire che di regola il "salvatore" che si propone per la cessione del credito d'imposta preferisce fare direttamente la stima dei lavori … o se esiste ne decuplica i costi…  con la condizione improrogabile che la esecuzione dei lavori venga effettuata da loro impresa di "fiducia.

In effetti è certamente più che un affare... per loro.

L’eco-bonus è certamente convenientissimo solo se si decide di non cedere alcun credito d'imposta e di non entrare nel mondo "artificioso", non so fino a che punto legale, delle Piattaforme e delle Società ESCo .

 

 

  • Mi piace 1
marcog dice:

Certo, questo lo davo per assunto, mi domando se ci sono esperienze per averne un'idea indicativa.

... per esperienza diretta un "volume" così altro di credito d'imposta riescono a "gestirlo" solo alcuni grandi (alcune si fanno chiamare piattaforme) ...per dare concretezza con qualche nome oggi sono: harley e dikkinson ... Deloitte.. ultimamente Enel-X ... con questa finalità.. stanno nascendo numerose Società ESCo .

Ma le condizioni, per linee generali, restano quelle rappresentate da Flavioma.

vixs60 dice:

L’eco-bonus è certamente convenientissimo solo se si decide di non cedere alcun credito d'imposta e di non entrare nel mondo "artificioso", non so fino a che punto legale, delle Piattaforme e delle Società ESCo .

 

 

mi corre l'obbligo specificare che l'utilizzo delle cosiddette "Piattaforme" e Società ESCo è perfettamente legale e consentite da normativa vigente.

Anzi, con il nuovo DEF sembra ci sia la folle volontà del legislatore di fare in modo che le Società ESCo si sostituiscano ai proprietari.

Di illegale trovo l'artificioso modo della gestione (che esclude parte enorme del mondo dell'edilizia "non accreditabile" -tecnici ed imprese- secondo valutazioni del tutto soggettive) e della eccessiva lievitazione dei costi. Con spropositato danno per l'Erario.

Flavioma dice:

 

Da capire qual è il rapporto costi benefici. Nel mio caso, ad esempio, la parete nord del mio appartamento è costituita per oltre il 50% da superfici finestrate. Le finestre hanno 35 anni, con tanto di cassonetti per tapparelle.

 

... se posso ...ti assicuro che senza "manipolazioni" il costo per la realizzazione del cappotto termico non è tanto in più rispetto ad un intervento tradizionali con vantaggi in confort e spese di riscaldamento e raffrescamento tangibili.

Per quando riguarda gli infissi delle proprietà private, da quest'anno, godono anch'essi dell'eco-bonus al 70% o 75% ... ed il credito d'imposta ed è  cedibile.

×