Vai al contenuto
galva

Nuovo d.lgs. 73/2020 per ripartizione spese di riscaldamento

Partecipa al forum, invia un quesito

Leggendo qui:

 

 

ho scoperto l'esistenza di questo decreto legislativo 73/2020 che ha tolto il riferimento espresso alla UNI 10200 riportando la ripartizione delle spese di riscaldamento a piena discrezionalità assembleare a partire dal 50%-50%.

 

Nel mio condominio è stata appena preparata la nuova tabella millesimale basata sull'UNI 10200 che è già contestata da chi avrà alti millesimi (fino al 300% in più ai primi piani sopa cantine).

 

La tabella non è stata approvata, ma è stato indicato a verbale che sarà applicata per il prossimo anno.

 

Adesso vorrei sapere se tutto il sistema creatosi si può considerare valido e di conseguenza obbligatorio o se la ripartizione si basa ora solo sul comma finale:

 

Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore della presente disposizione si sia già provveduto all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese».

 

Perché con l'interpretazione che ne davano in precedenza molti esperti pro UNI 10200 (obbligatorietà della nuova tabella millesimale 10200 anche in presenza di altri criteri decisi all'atto dell'installazione di valvole e ripartitori antecedente l'entrata in vigore del decreto precedente, come nel caso del mio condominio) adesso bisognerebbe adeguarsi a questa nuova normativa.

 

Non ci capisco più niente...

Modificato da galva

 

Però è demandato all' ENEA per suggerire i criteri di ripartizione delle spese. Secondo me non è ancora del tutto chiaro. 

galva dice:

Leggendo qui:

 

 

ho scoperto l'esistenza di questo decreto legislativo 73/2020 che ha tolto il riferimento espresso alla UNI 10200 riportando la ripartizione delle spese di riscaldamento a piena discrezionalità assembleare a partire dal 50%-50%.

 

Nel mio condominio è stata appena preparata la nuova tabella millesimale basata sull'UNI 10200 che è già contestata da chi avrà alti millesimi (fino al 300% in più ai primi piani sopa cantine).

 

La tabella non è stata approvata, ma è stato indicato a verbale che sarà applicata per il prossimo anno.

 

Adesso vorrei sapere se tutto il sistema creatosi si può considerare valido e di conseguenza obbligatorio o se la ripartizione si basa ora solo sul comma finale:

 

Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore della presente disposizione si sia già provveduto all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese».

 

Perché con l'interpretazione che ne davano in precedenza molti esperti pro UNI 10200 (obbligatorietà della nuova tabella millesimale 10200 anche in presenza di altri criteri decisi all'atto dell'installazione di valvole e ripartitori antecedente l'entrata in vigore del decreto precedente, come nel caso del mio condominio) adesso bisognerebbe adeguarsi a questa nuova normativa.

 

Non ci capisco più niente...

Si, il riferimento alla norma tecnica UNI 10200 è finalmente stato tolto dalla legge. Come dico da anni, questa norma, a parte di essere complicata, di difficile comprensione e non trasparente per il comune utente, ha creato moltissimi contenziosi e malintesi nei condomini. Inoltre è contraria alle direttive europee, anche perchè mette un conflitto d'interesse tra le diverse utenze nel condominio (ultimi piani vs. piani intermedi, ecc.)

 

Detto questo, il fatto di essere stata stralciata dalla legge, non significa che non si possa appliccare volontariamente. Quindi chi vuole continuare ad usarla può farlo.

 

Ma l'assemblea puó anche decidere di, ad es., prevedere una quota fissa del 40% e ripartirla secondo i millesimi sempre usati.

 

L'obbligatorietà di usare la UNI 10200 era solo per sistemi di contabilizzazione installati tra il 2014 e luglio 2016. Il Dlgs 141/16 poi la aveva resa volontaria a certe condizioni (quasi sempre date, ma serviva una perizia di un tecnico abilitato). Chi sosteneva il contrario era in malafede o ignorante.

 

 

biagio64 dice:

 

Però è demandato all' ENEA per suggerire i criteri di ripartizione delle spese. Secondo me non è ancora del tutto chiaro. 

Anche se molte parti del Dlgs sono come al solito scritto con i piedi, questa parte mi sembra più che chiara: si, l'ENEA suggerirà dei metodi di ripartizione, ma rimarranno volontari anche quelli.

galva dice:

Leggendo qui:

 

 

ho scoperto l'esistenza di questo decreto legislativo 73/2020 che ha tolto il riferimento espresso alla UNI 10200 riportando la ripartizione delle spese di riscaldamento a piena discrezionalità assembleare a partire dal 50%-50%.

 

Nel mio condominio è stata appena preparata la nuova tabella millesimale basata sull'UNI 10200 che è già contestata da chi avrà alti millesimi (fino al 300% in più ai primi piani sopa cantine).

 

La tabella non è stata approvata, ma è stato indicato a verbale che sarà applicata per il prossimo anno.

 

Adesso vorrei sapere se tutto il sistema creatosi si può considerare valido e di conseguenza obbligatorio o se la ripartizione si basa ora solo sul comma finale:

 

Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore della presente disposizione si sia già provveduto all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese».

 

Perché con l'interpretazione che ne davano in precedenza molti esperti pro UNI 10200 (obbligatorietà della nuova tabella millesimale 10200 anche in presenza di altri criteri decisi all'atto dell'installazione di valvole e ripartitori antecedente l'entrata in vigore del decreto precedente, come nel caso del mio condominio) adesso bisognerebbe adeguarsi a questa nuova normativa.

 

Non ci capisco più niente...

Il nuovo d lgs 73 2020 getta delle nuove basi sul tema della ripartizione, ponendo limiti diversi dai precedenti.

il grandissimo errore di sottostimare la quota involontaria in caso di deroga al calcolo analitico con il valore massimo del 30% è stato corretto al valore del 50%, ottima cosa.

L'ampliamento della quota involontaria riduce notevolmente gli errori di ripartizione.

Dall'enea ci aspettiamo nuove indicazioni che saranno sottoposte alla adeguato ministero, al fine di generare con ogni probabilità nuovi riferimenti normativi.

L'altra cosa che mi sembra di intuire, ma mi auguro di sbagliarmi, è che la definizione di quota involontaria è lasciata nelle mani dell'assemblea.

Tecnicamente parlando mi sembra l'operatore meno indicato a definire un parametro tecnico qual è la quota involontaria.

Come tutti ben sappiamo sbagliare la valorizzazione della quota involontaria produce grandissimi errori nel nei calcoli di ripartizione.

La norma UNI 10200 tecnicamente non perde alcuna valenza, rappresenta lo stato dell'arte a cui far riferimento per l'esecuzione dei lavori di termo ripartizione, sia a livello tecnico sia a livello di partizione.

Come tutte le norme uni è quindi punto di riferimento per la costruzione e la gestione di impianti.

Come da normativa vigente chi costruisce un impianto tecnico in modo difforme da quanto indicato dalle UNI, per poterlo fare deve garantirne e deve dimostrarne la stessa valenza tecnica di quanto indicato dalle normative UNI.

In diverso caso diviene oggetto di contestazione da parte di chiunque.

 

L'assemblea potrà scegliere i valori che meglio preferisce, ma deve risponderne di fronte alle normative uni.

Quindi ben venga che l'assemblea scelga il metodo migliore, ma sviluppato tecnicamente con adeguate metodiche di calcolo.

 

In alternativa avremo gli impianti di Termoli partizione tecnicamente costruiti come indicato dalla normativa uni 10200, ma gestiti con le libere scelte di assemblea condominiale, dov'è il valore della quota involontaria deriva da approssimazioni sensitive.

Ribadisco che inserire in un sistema di termo ripartizione un dato di consumo involontario sbagliato, fai sbagliare tutti gli altri calcoli.

In conseguenza a ciò vi saranno sempre delle disparità.

 

Sarebbe interessante sapere come calcolare la quota involontaria senza utilizzare la uni 10200, al pari del costruire un impianto di Termopartizione senza far riferimento alla uni 10200.

 

Modificato da Nanojoule

Quindi riassumendo, l'UNI 10200 è un criterio di riferimento che deve comunque essere confermato in assemblea, secondo la nuova normativa.

 

Lo chiedo, perché nel nostro condominio è stato decisa la sua applicazione alla ripartizioni senza che nessuno avesse visto la nuova tabella. Appena arrivata e viste le differenze nei millesimi sono iniziati i problemi.

 

La "scusa" precedente per l'applicazione dell'UNI qui da noi era che comunque fosse prevista espressamente dalla normativa, cosa che ora non è più.

 

Non è che procedendo senza l'approvazione espressa della tabella lasciamo aperta la porta a possibilità fondate di contenziosi?

galva dice:

Quindi riassumendo, l'UNI 10200 è un criterio di riferimento che deve comunque essere confermato in assemblea, secondo la nuova normativa.

 

Lo chiedo, perché nel nostro condominio è stato decisa la sua applicazione alla ripartizioni senza che nessuno avesse visto la nuova tabella. Appena arrivata e viste le differenze nei millesimi sono iniziati i problemi.

 

La "scusa" precedente per l'applicazione dell'UNI qui da noi era che comunque fosse prevista espressamente dalla normativa, cosa che ora non è più.

 

Non è che procedendo senza l'approvazione espressa della tabella lasciamo aperta la porta a possibilità fondate di contenziosi?

La norma UNI 10200 è la regola tecnica italiana per la costruzione degli impianti di Termoripartizione.

tale norma ha una regola tecnica di attuazione impianti, e una di ripartizione spese.

Molto spesso si contesta la uni 10200, ma solo sotto l'aspetto della ripartizione.

La Uni 10200 è sempre in vigore per la costruzione degli impianti di Termoripartizione.

Alcuni d.lgs propongono delle semplificazioni alla parte della ripartizione uni 10200, ponendo dei limiti minimi e massimi ai valori di consumo volontario e involontario.

Da quanto si intuisce leggendo la nuova 73/2020, il limite di consumo involontario massimo è pari al 50%, ponendo il limite minimo del volontario al 50%.

Enea sta predisponendo delle linee guida per definire al meglio le partizioni volontario e involontario.

Se l'innalzamento della quota massima del consumo involontario al 50% e cosa positiva, dall'altra parte non vi è limite massimo hai consumo volontario.

per assurdo un'assemblea potrebbe scegliere la ripartizione al 1% di involontario e al 99% di volontario.

Questo sarebbe un errore grandissimo.

L'assemblea potrà scegliere la quota di involontario più indicata per il proprio impianto.

Tale scelta potrebbe poi essere confrontata con quanto indicato dalla normativa Uni 10200 o le linee guida Enea.

Sembra di intuire che l'assemblea possa scegliere la quota di involontario, Ma che debba considerare il valore tecnico della stessa.

Tale considerazione ovviamente porta solo a una migliore suddivisione.

Credo che il dlgs 73/2020 se da una parte sembra dare mano libera all'assemblea, dall'altro tra le righe la vincola a un'analisi tecnica del rapporto volontario-involontario, perché quest'ultimo potrebbe essere oggetto di contestazione.

 

Personalmente ritengo che un condomino possa impugnare la decisione dell'assemblea se il valore della quota di involontario attuata dalla stessa è nettamente difforme dalla realtà.

questo perché la non coerenza del valore di involontario porta a inevitabili grandi errori di calcolo.

 

Attendiamo comunque le indicazioni Enea, sapendo che comunque la norma UNI 10200 è una regola tecnica italiana.

 

 

Modificato da Nanojoule
galva dice:

La "scusa" precedente per l'applicazione dell'UNI qui da noi era che comunque fosse prevista espressamente dalla normativa, cosa che ora non è più.

Voi siete obbligati ad applicare la uni 10200 per il sistema di Termoripartizione del vostro condominio.

Potete eventualmente applicare variazioni o deroghe alla stessa sul sistema di calcolo, sulla valorizzazione della quota involontaria.

Per non essere contestabili queste variazioni devono essere coerenti con i valori reali del vostro impianto, derivati dall'analisi matematica dello stesso.

Quindi la Uni 10200 si applica sempre, potete fare alcune modifiche al sistema di ripartizione delle spese indicato nella stessa.

Nanojoule dice:

Voi siete obbligati ad applicare la uni 10200 per il sistema di Termoripartizione del vostro condominio.

Potete eventualmente applicare variazioni o deroghe alla stessa sul sistema di calcolo, sulla valorizzazione della quota involontaria.

Per non essere contestabili queste variazioni devono essere coerenti con i valori reali del vostro impianto, derivati dall'analisi matematica dello stesso.

Quindi la Uni 10200 si applica sempre, potete fare alcune modifiche al sistema di ripartizione delle spese indicato nella stessa.

Il problema di fondo è che il nostro condominio ha adottato la ripartizione 70-30 già nel 2011, discrezionalmente, e poi finalmente si era riusciti ad adottare il criterio di ripartizione UNI 10200 lo scorso anno ma non sono mai state votate le tabelle millesimali nuove.

 

L'assemblea ha accettato che fossero applicate al buio prima di vederle. Appena la gente le ha viste, sono scoppiate le rimostranze dei proprietari dei piani alti e bassi.

 

La prossima assemblea in cui si dovrà approvare questa ripartizione sarà a novembre.

 

Il mio dubbio è: l'approvazione del criterio di ripartizione (in base a UNI 10200) equivale all'approvazione delle nuove tabelle millesimali?

 

Perché se non equivale, a novembre si dovrà votare la nuova tabella (con problemi di consenso annessi), se invece equivale, la nuova tabella è già vincolante ora e non si deve votare nulla.

 

Spero di essermi spiegato bene.

galva dice:

Il problema di fondo è che il nostro condominio ha adottato la ripartizione 70-30 già nel 2011,

Bene, quindi avete un criterio di ripartizione preesistente, quindi valido, non necessita di variazione.

In che modo ripartite il consumo involontario stimato pari al 30%?

Su che parametri?

 

 

 

 

Nanojoule dice:

Bene, quindi avete un criterio di ripartizione preesistente, quindi valido, non necessita di variazione.

In che modo ripartite il consumo involontario stimato pari al 30%?

Su che parametri?

 

 

 

 

Millesimi di riscaldamento pre-2011. Abbiamo sempre usato quelli.

 

Se dobbiamo tenerceli, ce li teniamo.

 

Se dobbiamo votare la nuova tabella, la votiamo e vediamo come va la votazione.

 

L'importante è sapere come procedere senza sbagliare.

 

Il nostro amministratore quando gli ho parlato di questa cosa, come si dice, è caduto dal pero, quindi non credo avrà molto da consigliare finché non si sarà aggiornato. Sempre che lo faccia.

Modificato da galva
galva dice:

Millesimi di riscaldamento pre-2011

Basati su che cosa?

Superficie appartamenti, potenza corpi scaldanti.....su che cosa?

 

In ogni caso la quota involontaria è suddivisa in parti condivise dall'Assemblea.

Potreste approfittare della variazione del 73/2020 per variare la quota involontaria in un 50%, cosa che offrirebbe meno errore di suddivisione.

In ogni caso non siete obbligati a variare la decisione già presa, quindi quel 70/30 in essere.

Con buona probabilità la quota del 30% d'involontario è sottostimata, quindi genera rincaro sulla quota volontaria e penalizza i maggiori utilizzatori.

Potreste richiedere il calcolo della involontaria come da normative in essere, ma al fine di non caricarvi di costi maggiori potreste semplicemente aumentarla al 50% per ridurre notevolmente i margini di errore sul volontario.

Ovviamente queste percentuali di involontario non sono calcolate sul consumo effettivo, ma su quello teorico dell'impianto, altrimenti si ricadrebbe in un secondo errore di sottostima dell'involontario.

 

Modificato da Nanojoule
Nanojoule dice:

Basati su che cosa?

Superficie appartamenti, potenza corpi scaldanti.....su che cosa?

 

In ogni caso la quota involontaria è suddivisa in parti condivise dall'Assemblea.

Potreste approfittare della variazione del 73/2020 per variare la quota involontaria in un 50%, cosa che offrirebbe meno errore di suddivisione.

In ogni caso non siete obbligati a variare la decisione già presa, quindi quel 70/30 in essere.

Con buona probabilità la quota del 30% d'involontario è sottostimata, quindi genera rincaro sulla quota volontaria e penalizza i maggiori utilizzatori.

Potreste richiedere il calcolo della involontaria come da normative in essere, ma al fine di non caricarvi di costi maggiori potreste semplicemente aumentarla al 50% per ridurre notevolmente i margini di errore sul volontario.

Ovviamente queste percentuali di involontario non sono calcolate sul consumo effettivo, ma su quello teorico dell'impianto, altrimenti si ricadrebbe in un secondo errore di sottostima dell'involontario.

 

I millesimi sono basati sulla potenza dei corpi scaldanti originari ed è da lì che è nata la volontà di cambiare perché ne corso degli anni diversi proprietari hanno aggiunto termosifoni (fino al doppio) senza chiedere alcun permesso e mantenendo gli stessi millesimi di riscaldamento.

 

Il termotecnico incaricato della nuova tabella ha comunque indicato una ripartizione 72/28% tenendo il fisso come dispersione.

 

A me pare strano, col condominio pieno di vetrate comuni non isolate a ogni piano e addirittura con tubature a vista che salgono per tutti i piani delle scale. II condominio è di vecchia concezione, ormai ha più di 50 anni.

 

Anche il fatto che la colonna di appartamenti esposta a est-sud-ovest abbia più millesimi rispetto alla colonna esposta a ovest-nord, a parità di superficie da scaldare, mi pare strano, però così è.

 

Visto il cambio normativo in corsa forse sarebbe meglio fermare tutto e parlarne in assemblea, senza obbligare nessuno a nuove ripartizioni. E lo dico anche se a me converrebbe la nuova ripartizione.

galva dice:

Visto il cambio normativo in corsa forse sarebbe meglio fermare tutto e parlarne in assemblea, senza obbligare nessuno a nuove ripartizioni. 

Ottima idea, potete fare il successivo cambio ed incremento della quota involontaria.

Anche la partizione della stessa quota involontaria potrà essere oggetto di modifica valutando i nuovi corpi scaldanti.

Il costo di quest'ultima variazione di tabella potrà essere a carico degli utenti che hanno modificato i radiatori senza avvisare il condominio.

galva dice:

Quindi riassumendo, l'UNI 10200 è un criterio di riferimento che deve comunque essere confermato in assemblea, secondo la nuova normativa.

Si, ora la UNI 10200 è un criterio tra molti e quindi deve essere approvato dall'assemblea. Come esempio, uno tra molti altri è quello indicato dall'ANCCA che viene usato da decine di migliaia di condomini e che ora può essere applicato senza alcuna perizia:

 

galva dice:

 

Lo chiedo, perché nel nostro condominio è stato decisa la sua applicazione alla ripartizioni senza che nessuno avesse visto la nuova tabella. Appena arrivata e viste le differenze nei millesimi sono iniziati i problemi.

 

La "scusa" precedente per l'applicazione dell'UNI qui da noi era che comunque fosse prevista espressamente dalla normativa, cosa che ora non è più.

Voi che ripartivate già dal lontano 2011 non dovevate fare nulla. Quelli che sostenevano che dovevate cambiare qualsiasi cosa nei conteggi hanno detto il falso.

 

galva dice:

 

Non è che procedendo senza l'approvazione espressa della tabella lasciamo aperta la porta a possibilità fondate di contenziosi?

Probabilmente si. Se tra i vostri utenti cè qualcuno che vuole contestare avrà un buon appiglio.

 

galva dice:

Millesimi di riscaldamento pre-2011. Abbiamo sempre usato quelli.

E potete tranquillamente continuare ad usarli come lo avete sempre fatto (per suddividere la quota fissa).

 

galva dice:

I millesimi sono basati sulla potenza dei corpi scaldanti originari ed è da lì che è nata la volontà di cambiare perché ne corso degli anni diversi proprietari hanno aggiunto termosifoni (fino al doppio) senza chiedere alcun permesso e mantenendo gli stessi millesimi di riscaldamento.

Potreste semplicemente aggiornare la tabella dei millesimi basata sulle potenze, rendendola attuale. Così evitate qualsiasi contestazione. Per chi è del mestiere è facilissimo farlo. Se già volete cambiare la variabile sulla quale basare i millesimi di riscaldmanto, consiglierei di farlo in base ai m² o m³ riscaldati. È il sistema più equo. Quelli calcolati in base alla UNI 10200 (sui fabbisogni oriinari delle u.i.) non fanno senso, sono causa di frequentissime contestazioni, totalmente inique e anche contraire alle Direttive Europee e regole della tecnica in tutti i paesi esteri.

 

galva dice:

 

Il termotecnico incaricato della nuova tabella ha comunque indicato una ripartizione 72/28% tenendo il fisso come dispersione.

Se indica quella percentuale fissa come quota involontaria, non ha seguito quanto previsto dalla UNI 10200

 

galva dice:

 

A me pare strano, col condominio pieno di vetrate comuni non isolate a ogni piano e addirittura con tubature a vista che salgono per tutti i piani delle scale. II condominio è di vecchia concezione, ormai ha più di 50 anni.

Quello che molti non capiscono è che la ragione della contabilizzazione secondo i consumi non è il raggiungimento di un calcolo matematico perfetto, ma semplicemente la motivazione per un uso intelligente del riscaldamento. E quello lo raggiungi senz'altro anche con una quota basata sul consumo del 30%-50%.

 

galva dice:

Visto il cambio normativo in corsa forse sarebbe meglio fermare tutto e parlarne in assemblea, senza obbligare nessuno a nuove ripartizioni. E lo dico anche se a me converrebbe la nuova ripartizione.

Cocnordo al 100%!

Chi già da tre anni usa la 10200, con l'entrata in vigore di questa nuova, come dobbiamo regolarci ? 

biagio64 dice:

Chi già da tre anni usa la 10200, con l'entrata in vigore di questa nuova, come dobbiamo regolarci ? 

Non dovete fare nulla. La 10200 la puoi sempre usare volontariamente. Ma il nuovo Dlgs vi da la possibilità di cambiare facilmente (con le maggioranze previste).

biagio64 dice:

Chi già da tre anni usa la 10200, con l'entrata in vigore di questa nuova, come dobbiamo regolarci ? 

Se Utilizzate la Uni 10200 da 3 anni potete continuare a usarla tranquillamente.

Non non credo esista un'alternativa matematica diversa che abbia valore incontestabile.

il succo di tutto verde nella esatta quantificazione nel consumo involontario.

Esistono esistono altri metodi matematici oltre ai riferimenti indicati dalla uni 10200 per calcolarlo?

Non credo proprio.

 

Tutto il succo delle contestazioni verso la uni 10200 non sta nella norma stesso, Ma nella contestazione al sistema di ripartizione della quota involontaria.

Contestare tutta una norma per un punto solo, mi sembra molto sciocco.

 

Vi sono problematiche nella ripartizione della quota involontaria?

basta trovare un sistema migliore equivalente a

quelloindicato dalle normative uni.... È tutto si può fare!

Non vedo dove sta il problema.

Contesto la modalità di suddivisione della uni 10200?

Bene, ne scelgo uno migliore o equivalente come voglio io.... Dimostro l'equivalenza al calcolo uni 10200, lo faccio quando voglio!

Siamo in Italia, paese Libero!

 

Quindi non contestiamo tutta una norma per un punto solo, troviamo un'alternativa e applichiamola.

Molto semplice!

 

Mi sembra facile contestare, un po' più difficile proporre delle alternative.

 

Ritengo che l'alternativa sia costruttiva, A differenza della semplice contestazione.

 

Quindi ben vengano le critiche alla uni 10200, critiche però devono essere accompagnate da valide alternative.

 

Ritornando a piombo al tema del post, se la Uni 10200 è in vigore da tre anni basta adeguarla alla Uni 10200 del 2018 con il fattore d'uso che adegua automaticamente il consumo involontario al reale fattore di carico.

In questo modo si è matematicamente certi che non vi sono errori nella individuazione del consumo involontario.

la Uni 10200 addebito il consumo involontario in funzione della quota di energia potenzialmente impegnata dall'appartamento, cosa che tecnicamente mi sembra valida.

Non ritenete che tale sistema di addebito non sia efficace?

Proponete in un altro e utilizzatenr un altro con almeno la stessa valenza tecnica (dimostrata).

Molto semplice.

Affermare che la uni 10200 sia norma volontaria è giusto, necessita però integrare l'informazione con l'obbligo di utilizzare un sistema equivalente o superiore alla uni 10200.

Variazione che deve essere dimostrata.

Quindi le normative uni e rappresentano il riferimento tecnico minimo legislativo A livello nazionale, se qualcuno vuole usare sistemi diversi può farlo, deve però dimostrare che questi sistemi non siano inferiori alle uni.

Contestare è facile, dimostrare un po' me un po' meno.....

La semplice contestazione crea molta confusione.

 

Il nuovo d.lgs 73/2020 Non cancella la uni 10200, semplicemente aumenta il valore massimo della quota involontaria a cui far riferimento, variando su scelta volontaria il sistema di addebito della stessa.

 

 

Modificato da Nanojoule
Nanojoule dice:

Ritornando a piombo al tema del post, se la Uni 10200 è in vigore da tre anni basta adeguarla alla Uni 10200 del 2018 con il fattore d'uso che adegua automaticamente il consumo involontario al reale fattore di carico.

 

 

Il che significa spendere altri soldi per chiamare nuovamente un ingegnere per fare i calcoli...

SaintJames dice:

Il che significa spendere altri soldi per chiamare nuovamente un ingegnere per fare i calcoli.

Calcolo del fattore d'uso è di una banalità estrema che non richiede assolutamente un professionista.

Anche il responsabile di impianto attuale in un foglio excell lo può fare tranquillamente.

Non non si tratta di variare il sistema di partizione, solo il valore base a cui applicare la suddivisione.

Il fattore d'uso è una semplice percentuale derivante dal consumo nominale e dal consumo effettivo.

Una banalità estrema con cui si adegua l'originale consumo involontario a regime nominale dell'impianto.

Ripeto questo calcolo è alla portata di tutti!

 

Ovviamente la quota involontaria di base da 73 2020 non è più libera scelta dell'assemblea, ma deve essere dimostrata se contestata, comunque con valore massimo del 50% (molto realistico)

Se poi si vuole cambiare il sistema di addebito individuale della stessa e chiamare un professionista.....ovviamente bisogna pagarlo.

Modificato da Nanojoule
SaintJames dice:

Il che significa spendere altri soldi per chiamare nuovamente un ingegnere per fare i calcoli...

Si. Molto meglio ritornare sui vecchi millesimi. Non esiste alcuna ragione logica o tecnica per mantenere i millesimi basati su fabbisogni originari delle u.i..

 

P.S. Il problema "legale" e di "trasparenza" maggiore della UNI 10200 non è la quota fissa / quota consumo, ma il criterio con il quale viene ripartita la quota involontaria. Ma apparentemente qualcuno non lo capisce (o non lo vuole capire 😉)

Modificato da Rafa1

Salve Rafa1, Abito in mansarda condominio ( 1978 ) 7 appartamenti, la mansarda è il tetto di tutti, non coibentato. Il mio è il caso descritto dall'ANCCA: impianto a distribuzione orizzontale ad anelli, dove gli anelli per ciascun appartamento partono direttamente dalla sala caldaia. Il termotecnico di fiducia dell'amministratore ha calcolato i millesimi considerando le finestre nuove e altri piccoli accorgimenti di un appartamento  secondo il fabbisogni come da norma 10200 ma non allo allo stato di fatto. Un appartamento sopra i garage ed il mio hanno millesimi 450,93 ( quasi la metà di tutto i condominio ), la contabilizzazione è diretta, i 7 contatori sono in caldaia. La contabilizzazione è in vigore dalla stagione 2018/19 e il costo totale gasolio+ energia etc. di 9000 euro ( stiamo al freddo tutti per risparmiare ) : 4000 euro la mia mansarda e un altro app.to sopra garage e 5000 euro gli altri 5 appartamenti. Questo decreto ci dà la possibilità di suddividere i costi in modo più equo? Cosa sarebbe meglio applicare: 10200, 50-50%. ? Probabilmente c'è una differenza del 50% tra la mansarda e l'app.to in mezzo che ha 80 mm. , come si calcola questa differenza?

Grazie e saluti

pollo dice:

Salve Rafa1, Abito in mansarda condominio ( 1978 ) 7 appartamenti, la mansarda è il tetto di tutti, non coibentato. Il mio è il caso descritto dall'ANCCA: impianto a distribuzione orizzontale ad anelli, dove gli anelli per ciascun appartamento partono direttamente dalla sala caldaia. Il termotecnico di fiducia dell'amministratore ha calcolato i millesimi considerando le finestre nuove e altri piccoli accorgimenti di un appartamento  secondo il fabbisogni come da norma 10200 ma non allo allo stato di fatto. Un appartamento sopra i garage ed il mio hanno millesimi 450,93 ( quasi la metà di tutto i condominio ), la contabilizzazione è diretta, i 7 contatori sono in caldaia. La contabilizzazione è in vigore dalla stagione 2018/19 e il costo totale gasolio+ energia etc. di 9000 euro ( stiamo al freddo tutti per risparmiare ) : 4000 euro la mia mansarda e un altro app.to sopra garage e 5000 euro gli altri 5 appartamenti. Questo decreto ci dà la possibilità di suddividere i costi in modo più equo? Cosa sarebbe meglio applicare: 10200, 50-50%. ? Probabilmente c'è una differenza del 50% tra la mansarda e l'app.to in mezzo che ha 80 mm. , come si calcola questa differenza?

Grazie e saluti

Ciao pollo. Infatti questa è un'altra dimostrazione che la UNI 10200 non funziona nemmeno per la contabilizzazione diretta.

 

Esemplifico, cercando di fare capire a tutti di che cosa stiamo parlando. Esempio: condominio di 5 piani, con i contatori di calore per tutte le u.i. in sala caldaia. Quindi il contatore di calore dedicato all'appartamento del 5° piano rileva non solo i consumi fatti nell'appartamento, ma anche tutte le "perdite" delle tubazioni dedicate a quell'appartamento, dalla sala caldaia in su. La UNI 10200, per la quota involontaria nella contabilizzazione diretta, prevede che deve essere la differenza tra le kWh erogate dalla caldaia (o scambiatore di calore generale nel teleriscaldmanto, ecc.) e la somma delle kWh rilevate da tutti i contatori di calore dedicate alle singole u.i.. È ovvio che, visto che di norma le tubazioni tra la caldaia e le tubazioni che partono verso i diversi appartamenti e da dove i contatori incominciano a rilevare i consumi sono di pochissimi metri e anche isolate, la quota involontaria secondo la UNI 10200 in questi casi è quasi inesistente.

 

Conseguentemente, se i costi sono stati ripartiti in osservanza della UNI 10200, il problema di solito grandissimo dei millesimi calcolati sui millesimi di fabbisogno originari delle u.i non dovrebbe incidere più di tanto. Se poi non hanno ripartito in stretta osservanza della UNI 10200, dicendo di averlo fatto (prima ti serviva una perizia asseverata per non farlo), sarà facile contestare i conteggi.

 

Quindi, l'unica soluzione da consigliare in questi casi, visto che ora anche il nuovo Dlgs lo permette facilmente, è di prevedere un 50% per i costi fissi e un 50% per la quota consumo e ripartire questa quota fissa con i millesimi di riscaldmanto che esistevano prima, o ancora meglio, sui millesimi basati sui m² o m³ riscaldati delle u.i.. Lo fanno già tantissimi condomini che sono nella vostra situazione.

 

L'unica difficoltá che temo che avrai è di convincere la maggioranza dell'assemblea, visto che la maggiorparte è pesantemente avvantaggiata da questo ingiusto e tecnicamente pazzesco metodo della UNI 10200. Ma forse anche il vostro condominio è composto da persone intelligenti, che premettono quanto è giusto davanti a questa palese ingiustizia e incorretezza, anche se prevista da una norma tecnica fino ad oggi menzionata nella legge.

Rafa1 dice:

Quindi, l'unica soluzione da consigliare in questi casi, visto che ora anche il nuovo Dlgs lo permette facilmente, è di prevedere un 50% per i costi fissi e un 50% per la quota consumo e ripartire questa quota fissa con i millesimi di riscaldmanto che esistevano prima, o ancora meglio, sui millesimi basati sui m² o m³ riscaldati delle u.i.. Lo fanno già tantissimi condomini che sono nella vostra situazione.

Eccerto, come no.
Così chi è distante dalla caldaia ci guadagna e chi è vicino ci rimette.

Inoltre ancorare la ripartizione sui m cubi siginifica che ogni qual volta c'è una variazionedi fusione o frazionamento dei locali occorre rifare tutti i calcoli!!

Grazie, ma anche NO!

SaintJames dice:

Eccerto, come no.
Così chi è distante dalla caldaia ci guadagna e chi è vicino ci rimette.

Avevo già detto che, proprio per le persone che ragionano come te, a pollo serve un gran lavoro di convincimento per ottenere quanto dovrebbe ottenere.

 

Certamente puoi egoisticamente sfruttare un ovvio e palese errore nella legislazione poichè leggi e norme erano state scritte senza testa. Ora finalmente anche il legislatore si è accorto e cerca di rimediare. Cosa non facile.

 

Per fortuna nei condomini non esistono solo persone egoiste che, pur nella possibilità di potere sfruttare questi errori e ingiustizie palesi, per etica e il quieto vivere nella communità ... quando capsicono la completa ingiustizia, cercano i compromessi.

 

SaintJames dice:

Inoltre ancorare la ripartizione sui m cubi siginifica che ogni qual volta c'è una variazionedi fusione o frazionamento dei locali occorre rifare tutti i calcoli!!

Ahh e con la contabilizzazione indiretta secondo la UNI 10200, per calcolare la quota da addebitare come involontaria e vengono ad es, sostituiti infissi ecc. ,non lo devi fare? Ricordati che il calcolo di quel fabbisogno deve essere fatto in base allo stato attuale dell'edificio.

 

SaintJames dice:

Grazie, ma anche NO!

Capito tutto!

Ho acquistato una casa all'ultimo piano di un condominio dei primi del 900. il condominio aveva impianto centralizzato con contabilizzatori ma non tutti gli appartamenti avevano impianto, come il mio che ho fatto ex novo e allacciato al centralizzato (oltre a fare coibentazione soffitto, infissi nuovi etc.). Dopo 2 anni arriva la prima bolletta 70/30 consumi/fissi i cui consumi involontari e altre voci sono state calcolate su un valore di 937 millesimi calcolati sulla potenza dei radiatori.  I paradossi: il mio fisso supera di gran lunga i consumi volontari, il mio 937 è stato aggiunto ai millesimi (ora si ripartisce 10937 millesimi) e rappresenta quasi un decimo dei millesimi anche se dovrei rappresentare 1/24esimo (24 sono gli interni totali). Pare che l'assemblea abbia deciso così in passato (non so se sulla base di perizia tecnico che stabiliva la differenza del 50% tra 2 o più unità o meno, aspetto il verbale).

Ora, io che probabilmente ho l'appartamento più nuovo e con minore dispersione, esposto a sud-est etc. etc. pago più di un appartamento più grande, all'ultimo piano come il mio, con vecchi serramenti, esposto a nord. é irragionevole.

Prima domanda: Quali strumenti ho, a parte la remota possibilità di convincere l'assemblea a introdurre la uni, per ristabilire una certa ragionevolezza?

Seconda domanda: ammesso ci sia questa perizia, se si è deciso di calcolare i millesimi sulla potenza originaria dei radiatori e il mio appartamento non li aveva possono calcolarla su quelli nuovi? Io naturalmente ne ho messi di potenti per stare tranquillo e ora mi trovo a pagare solo per la potenza nominale.

grazie

Partecipa al forum, invia un quesito

×