#1 Inviato 28 Gennaio Ho bisogno di un'informazione tecnica. In un Condominio pochi anni fa è stata rifatta l'automazione di un cancello carraio con adeguamento alla normativa macchine e rilascio da parte del tecnico del certificato di conformità; da allora sono stati eseguiti regolarmente i controlli e le manutenzioni semestrali. Adesso la ditta mi scrive che è necessario adeguare il cancello alle ultime normative, e mi manda un preventivo di oltre 3000 euro (+IVA) riportando come causale "messa in sicurezza dopo ultimi aggiornamenti della normativa EN12453-2017" e una serie di interventi da eseguire. Intanto sono caduta dalle nuvole, perché non ho mai letto nulla in proposito e non me l'aspettavo. Poi sinceramente mi metto al posto dei condòmini, che dopo aver speso migliaia di euro pochi anni fa pensando di mettersi in regola e di poter essere tranquilli per un bel po' di tempo, adesso dovrebbero affrontare inaspettatamente altrettanta spesa con un cancello e relativa automazione perfettamente funzionanti e quasi nuovi. Mi sembra che di solito le novità normative anche per la sicurezza (vedi antincendio, impianti elettrici ecc) siano da applicare obbligatoriamente negli impianti nuovi o in caso di riparazioni/ristrutturazioni consistenti; mentre in quelli esistenti, funzionanti o con piccole riparazioni ordinare, l'adeguamento sia volontariato. Su questo ho chiesto chiarimenti alla ditta, ma non mi hanno dato spiegazioni; loro fanno i controlli semestrali e secondo loro si devono fare ora questi lavori. Certo che se essere in regola vuol dire poi sborsare un mucchio di soldi con cadenza di quattro/cinque anni, molti malediranno il giorno che hanno deciso di farlo (e me per averli sollecitati a farlo). Qualcuno sa dirmi qualcosa su queste nuove norme? Quando sono uscite, quali sono i riferimenti, sono obbligatorie anche per l'esistente?
#2 Inviato 30 Gennaio Nessuno può darmi un consiglio in proposito? Cercando in Internet ho trovato questo: "E’ obbligatorio rispettare le norme europee EN 12453 – EN 12445 ? Come per la gran parte delle norme non sono strettamente obbligatorie. UNAC consiglia l’applicazione delle EN 12453 e EN 12445 in quanto consentono di dichiarare la presunzione di conformità alle Direttive Europee. Diversamente occorre la dimostrazione del rispetto dei requisiti delle Direttive." Specifico che la dichiarazione di conformità è stata rilasciata nel 2013, con rispetto delle norme: EN12453, EN12445, EN13241-1, EN 12604, EN 12605, EN 12635. Qualcuno mi può suggerire se è ora necessario adeguarsi agli aggiornamenti EN12453 del 2017, considerando che non ci sono interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi, ma solamente il controllo/manutenzione semestrale? Altri colleghi che sono in questo forum ne hanno sentito parlare? Grazie!
#3 Inviato 30 Gennaio Buonasera Sjlva questo è un link che ho preso da un'altra discussione sui cancelli carrabili https://www.anacivarese.it/images/pdf/2021/dispense/2021-05-04_Ing_Martinoli_Cancelli.pdf Il riferimento è sempre il DLgs.17/10 Modificato 30 Gennaio da Nicola L.
#4 Inviato 30 Gennaio Nicola L. dice: Buonasera Sjlva questo è un link che ho preso da un'altra discussione sui cancelli carrabili https://www.anacivarese.it/images/pdf/2021/dispense/2021-05-04_Ing_Martinoli_Cancelli.pdf Il riferimento è sempre il DLgs.17/10 Grazie dell'informazione, ma il cancello è già a norma. Riporto quanto scritto sul fascicolo: dichiarazione di conformità CE (direttiva macchine 2006/42/CE, Allegato II, parte A). Automazione rifatta nel 2013, con una spesa di qualche migliaio di euro. L'impresa che ha eseguito il lavoro, e che ogni sei mesi fa il controllo e la manutenzione obbligatoria, mi ha inviato un preventivo per adeguare il cancello agli aggiornamenti del 2017 della norma EN 12453, quasi 3.500,00 euro di spesa. Di queste cose non ne capisco molto, per cui prima di presentarlo ai condòmini volevo capire se questi lavori sono obbligatori anche sull'esistente, dove non ci sia necessità di interventi straordinari.
#5 Inviato 30 Gennaio Sjlva dice: Grazie dell'informazione, ma il cancello è già a norma. Riporto quanto scritto sul fascicolo: dichiarazione di conformità CE (direttiva macchine 2006/42/CE, Allegato II, parte A). Automazione rifatta nel 2013, con una spesa di qualche migliaio di euro. L'impresa che ha eseguito il lavoro, e che ogni sei mesi fa il controllo e la manutenzione obbligatoria, mi ha inviato un preventivo per adeguare il cancello agli aggiornamenti del 2017 della norma EN 12453, quasi 3.500,00 euro di spesa. Di queste cose non ne capisco molto, per cui prima di presentarlo ai condòmini volevo capire se questi lavori sono obbligatori anche sull'esistente, dove non ci sia necessità di interventi straordinari. Se hai un elenco dettagliato delle cose da fare è possibile che sul tuo cancello non siano state fatte. L'impresa è sempre la stessa che anni addietro ha fatto il lavoro e rilasciato la dichiarazione di conformità e dovrebbe essere ben informata. Modificato 30 Gennaio da Nicola L.
#6 Inviato 30 Gennaio Nicola L. dice: L'impresa è sempre la stessa che anni addietro ha fatto il lavoro e rilasciato la dichiarazione di conformità e dovrebbe essere ben informata. Sì, l'impresa è la stessa, ma se ha rilasciato il certificato di conformità vuol dire che le norme del momento erano rispettate, altrimenti non avrebbe potuto farlo. Quello che sto cercando di capire è se sono uscite nuove normative con l'obbligo di adeguamento anche dell'esistente, praticamente "retroattive" (di solito questo non succede).
#7 Inviato 30 Gennaio L'ultima normativa, che io sappia, è la EN 12453/17. Essa prevede che i cancelli automatici debbano avere i seguenti requisiti: Faccio copia e incolla: -La struttura del cancello deve essere idonea per essere motorizzata. -Il diametro delle ruote deve essere rapportato al peso del cancello e ci deve essere presente una guida superiore. -Il binario di scorrimento del cancello deve essere lineare ed orizzontale. -Va verificato che il cancello sia dotato di arresti meccanici in apertura e chiusura che ne evitino il deragliamento e che non ci siano rischi di uscita dalle guide -La movimentazione manuale del cancello deve essere agevole per tutta la corsa. -Va verificato che la zona di fissaggio del motoriduttore permetta lo sblocco ed una manovra manuale facile e sicura. -Le caratteristiche del terreno devono garantire una sufficiente tenuta del plinto di fondazione. -La protezione dal pericolo di caduta e/o ribaltamento e/o schiacciamento. -La protezione da uncinamento. -La protezione dal convogliamento derivante delle parti mobili. -La protezione dal cesoiamento derivante delle parti mobili; Detto questo, mi farei dire quali siano questi adeguamenti che non sono presenti.
#8 Inviato 30 Gennaio tutte norme per evitare danni e non andare sui giornali : " persona deceduta per colpa del cancello non a norma" meglio evitare e metter a norma il cancello è per questo ci sono i controlli. Antonio
#9 Inviato 30 Gennaio Giovanni Inga dice: L'ultima normativa, che io sappia, è la EN 12453/17. Essa prevede che i cancelli automatici debbano avere i seguenti requisiti: Faccio copia e incolla: -La struttura del cancello deve essere idonea per essere motorizzata. -Il diametro delle ruote deve essere rapportato al peso del cancello e ci deve essere presente una guida superiore. -Il binario di scorrimento del cancello deve essere lineare ed orizzontale. -Va verificato che il cancello sia dotato di arresti meccanici in apertura e chiusura che ne evitino il deragliamento e che non ci siano rischi di uscita dalle guide -La movimentazione manuale del cancello deve essere agevole per tutta la corsa. -Va verificato che la zona di fissaggio del motoriduttore permetta lo sblocco ed una manovra manuale facile e sicura. -Le caratteristiche del terreno devono garantire una sufficiente tenuta del plinto di fondazione. -La protezione dal pericolo di caduta e/o ribaltamento e/o schiacciamento. -La protezione da uncinamento. -La protezione dal convogliamento derivante delle parti mobili. -La protezione dal cesoiamento derivante delle parti mobili; Detto questo, mi farei dire quali siano questi adeguamenti che non sono presenti. Grazie. Il cancello è a due ante battenti. Riporto quanto è scritto in preventivo: - coste resistive in orizzontale sul bordo inferiore interno/esterno e in verticale parte anteriore interno/esterno per antischiacciamento e impatto - parte posteriore cancello dove appoggia quando apre profili di alluminio con costa resistiva per antischiacciamento a destra e sinistra, non essendoci spazio superiore a 500 mm fra recinzione e motore - funi anticaduta ante nelle due colonne + profilo alluminio con gomma per evitare inserimento mani tra pilastro e cancello (più sicure delle precedenti) Nel preventivo è compresa la certificazione CE, completa di prove d'impatto e fascicolo secondo norme EN12453:2017 - EN12445. E' obbligatorio adeguarsi alla norma ENI 12453/17 anche per l'esistente già conforme alle precedenti normative? Molinodoppio dice: tutte norme per evitare danni e non andare sui giornali : " persona deceduta per colpa del cancello non a norma" meglio evitare e metter a norma il cancello è per questo ci sono i controlli. Antonio Il cancello è a norma, controllato ogni sei mesi e certamente non contesto l'opportunità di essere in regola, tanto che a suo tempo sono stata io a convincere l'assemblea a deliberare il lavoro di sistemazione e adeguamento. Però prima di portare il preventivo ai condòmini devo capire se tutto questo lavoro è obbligatorio, o su scelta dell'assemblea.
#10 Inviato 30 Gennaio come diceva Giovanni Inga devi chiarire con la ditta quali cose sono da fare e i riferimenti di legge, dopo di che l'assemblea deve solo ratificare i lavori obbligati dalla legge, non c'è possibilità di scelta. antonio
#11 Inviato 30 Gennaio Il tecnico non mi spiega nulla, mi ha fatto l'elenco che ho riportato sopra scrivendo "adeguamento per aggiornamento 2017 norma EN 12453". Ho chiesto se è obbligatorio e mi ha detto genericamente che secondo lui sono da fare. Però prima di parlarne in assemblea vorrei poter spiegare se sono "obbligati dalla legge", come dici tu, oppure "consigliati dalla norma EN 12453" ..... 🤷♀️ Penso sia giusto che i condòmini siano correttamente informati. Anche perché oltre tremila euro, di questi tempi, non sono proprio pochi, per un impianto già a norma. Modificato 30 Gennaio da Sjlva
#12 Inviato 30 Gennaio Sjlva dice: Ho chiesto se è obbligatorio e mi ha detto genericamente che secondo lui sono da fare. ho sempre cercato di essere una persona abbastanza gentile, ma sto imparando che a volte al momento giusto ci vuole anche una frustata ( purtroppo) dopo di che l'interlocutore molte volte è più gentile ed accondiscende a trovare una soluzione, quindi.... il tuo manutentore o illustra come si deve cosa è obbligatorio o lo licenzi e cambi manutentore, mettilo davanti a questa tua decisione e poi vedi! di solito con la gentilezza si risolve, ma quando.... "ce vo', ce vo' ! " Antonio Modificato 30 Gennaio da Molinodoppio 1
#13 Inviato 30 Gennaio https://www.microtronics.it/files/EN12453_EN_12453_Chiusure_Sicure.pdf Fra gli obblighi dell'Installatore c'è quello di redigere il Fascicolo Tecnico della macchina, contenente la verifica dei requisiti essenziali e la valutazione dei rischi, nonché i rapporti delle prove effettuate in loco per testare il funzionamento dei dispositivi di sicurezza, primo fra tutti il sistema di limitazione delle forze di impatto/schiacciamento, tramite l'apposito strumento di misura previsto dalla norma EN 12453.
#14 Inviato 30 Gennaio Alberto.Cannaò dice: https://www.microtronics.it/files/EN12453_EN_12453_Chiusure_Sicure.pdf Fra gli obblighi dell'Installatore c'è quello di redigere il Fascicolo Tecnico della macchina, contenente la verifica dei requisiti essenziali e la valutazione dei rischi, nonché i rapporti delle prove effettuate in loco per testare il funzionamento dei dispositivi di sicurezza, primo fra tutti il sistema di limitazione delle forze di impatto/schiacciamento, tramite l'apposito strumento di misura previsto dalla norma EN 12453. Sì, nella dichiarazione di conformità e nel fascicolo tecnico abbiamo i rapporti di prova della misura di forza in diverse situazioni e a diverse altezze. Come detto, nella dichiarazione di conformità è richiamata anche la norma EN 12453. Solo che ora il tecnico chiede di fare tutti i lavori sopra elencati perché questa norma è stata aggiornata. Di solito quando escono nuove normative sugli impianti (antincendio, elettrici ecc.) l'obbligo di adeguamento degli esistenti scatta solo per le manutenzioni straordinarie .... avrei bisogno di sapere se è così anche in questo caso.
#15 Inviato 31 Gennaio Sjlva dice: Sì, nella dichiarazione di conformità e nel fascicolo tecnico abbiamo i rapporti di prova della misura di forza in diverse situazioni e a diverse altezze. Come detto, nella dichiarazione di conformità è richiamata anche la norma EN 12453. Solo che ora il tecnico chiede di fare tutti i lavori sopra elencati perché questa norma è stata aggiornata. Di solito quando escono nuove normative sugli impianti (antincendio, elettrici ecc.) l'obbligo di adeguamento degli esistenti scatta solo per le manutenzioni straordinarie .... avrei bisogno di sapere se è così anche in questo caso. Possibili informazioni ... Cancelli Automatici – Norme Europee EN 12453 – EN 12445 www.progettazione-impianti-elettrici.it - F.A.Q. altri link in fondo alla pagina web Questa risulta la pagina web di partenza ... Cancelli Automatici Elettrici - www.progettazione-impianti-elettrici.it ... Detta ignoranza (mi si passi il termine che assolutamente non vuole essere offensivo per nessuno) è maturata a causa di diversi fattori. In primis le associazioni di categoria (Confartigianato, Associazione artigiani, ecc.) non hanno mai sensibilizzato i propri iscritti sull’argomento. In secondo luogo la vecchia legge 46/90, che pur è stata utilissima per far maturare professionalmente milioni di installatori in ambito elettrico (vedi norma CEI 64-8), ha escluso fin da subito dal proprio ambito di applicazione le automazioni dei serramenti. Tutto ciò ha di pratica bollato la materia come territorio di nessuno e ad oggi si può ritenere che forse il 5% delle automazioni è realizzato secondo i requisiti previsti dalla norma UNI 12453. Per fortuna il nuovo DM 37/08 ha introdotto l’obbligo di certificare le automazioni dei serramenti e questo sta sensibilizzando gli installatori elettrici a prestare una maggiore attenzione all’argomento ... www.certifico.com/.../4762-decreto-19-maggio-2010 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 19 maggio 2010 Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, concernente il regolamento in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. (10A08437) (GU Serie Generale n. 161 del 13-07-2010) Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, relativo al: Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005 ... (1) (1) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. note: Entrata in vigore del provvedimento: 3/12/2005 www.certifico.com/.../18359-decreto-29-settembre-2022-n-192 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 29 settembre 2022, n. 192 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. (22G00200) (GU Serie Generale n. 290 del 13-12-2022) note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/12/2022
#16 Inviato 1 Febbraio Alberto.Cannaò dice: Possibili informazioni ... Cancelli Automatici – Norme Europee EN 12453 – EN 12445 www.progettazione-impianti-elettrici.it - F.A.Q. altri link in fondo alla pagina web Questa risulta la pagina web di partenza ... Cancelli Automatici Elettrici - www.progettazione-impianti-elettrici.it ... Detta ignoranza (mi si passi il termine che assolutamente non vuole essere offensivo per nessuno) è maturata a causa di diversi fattori. In primis le associazioni di categoria (Confartigianato, Associazione artigiani, ecc.) non hanno mai sensibilizzato i propri iscritti sull’argomento. In secondo luogo la vecchia legge 46/90, che pur è stata utilissima per far maturare professionalmente milioni di installatori in ambito elettrico (vedi norma CEI 64-8), ha escluso fin da subito dal proprio ambito di applicazione le automazioni dei serramenti. Tutto ciò ha di pratica bollato la materia come territorio di nessuno e ad oggi si può ritenere che forse il 5% delle automazioni è realizzato secondo i requisiti previsti dalla norma UNI 12453. Per fortuna il nuovo DM 37/08 ha introdotto l’obbligo di certificare le automazioni dei serramenti e questo sta sensibilizzando gli installatori elettrici a prestare una maggiore attenzione all’argomento ... www.certifico.com/.../4762-decreto-19-maggio-2010 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 19 maggio 2010 Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, concernente il regolamento in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. (10A08437) (GU Serie Generale n. 161 del 13-07-2010) Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, relativo al: Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005 ... (1) (1) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. note: Entrata in vigore del provvedimento: 3/12/2005 www.certifico.com/.../18359-decreto-29-settembre-2022-n-192 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 29 settembre 2022, n. 192 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. (22G00200) (GU Serie Generale n. 290 del 13-12-2022) note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/12/2022 Grazie, @Alberto.Cannaò Ho letto velocemente ciò che hai riportato, ma quasi tutti i documenti (escluso l'ultimo) sono ante 2013 e quindi, avendo il Certificato di Conformità di quest'anno, il cancello a questo proposito è a norma. Al di là della normativa, quello che vorrei capire è se gli aggiornamenti del 2017 alla norma EN 12453 siano obbligatori anche per gli impianti già esistenti e certificati. Non riesco a trovare alcun riferimento normativo in proposito.
#17 Inviato 1 Febbraio Io affrontetei la questione in altro modo. In #7 ho riportato a quali requisiti deve sottendere il cancello per essere in regola con la EN 12453 e mi farei mettere per iscritto dalla ditta quali siano gli interventi da effettuare. Dire che deve essere messo a norma, può significare tutto e il contrario.
#18 Inviato 1 Febbraio Giovanni Inga dice: Io affrontetei la questione in altro modo. In #7 ho riportato a quali requisiti deve sottendere il cancello per essere in regola con la EN 12453 e mi farei mettere per iscritto dalla ditta quali siano gli interventi da effettuare. Dire che deve essere messo a norma, può significare tutto e il contrario. La ditta mi ha elencato gli interventi che ho riportato in #9, ma per me che devo spiegare il tutto ai condòmini il punto è se una norma del 2017 è obbligatoriamente applicabile a un impianto eseguito e certificato nel 2013.... Al di là dell'opportunità, che c'è sempre quando si tratta di sicurezza, è questo quello che devo saper dire all'assemblea.
#19 Inviato 1 Febbraio Ho avuto una risposta dal tecnico: dopo 10 anni la certificazione scade e bisogna rifarla; il rinnovo per altrettanti anni può essere dato solo se il cancello viene adeguato alla norma EN 12453 aggiornata del 2017, perché dieci anni fa non esistevano tutte le soluzioni tecniche di oggi, per esempio per quanto riguarda lo schiacciamento delle mani e altro .... Praticamente, secondo il tecnico per rilasciare nuovamente la conformità CE è necessario rifare tutto dall'inizio (prove di impatto ecc.) come se si trattasse di un nuovo impianto. Secondo voi è corretta questa informazione? Perché cercando in internet ho trovato un'interpretazione diversa: La marcatura CE rimane valida finché la macchina non è soggetta ad interventi che introducono nuovi rischi non presenti all’origine oppure incrementano i livelli di rischio presenti sulla macchina. Modificato 1 Febbraio da Sjlva 1
#20 Inviato 1 Febbraio Sjlva dice: Secondo voi è corretta questa informazione? Perché cercando in internet ho trovato un'interpretazione diversa: La marcatura CE rimane valida finché la macchina non è soggetta ad interventi che introducono nuovi rischi non presenti all’origine oppure incrementano i livelli di rischio presenti sulla macchina. OPZIONE A https://dichiarazionediconformita.eu/la-scadenza-della-marcatura-ce/ La marcatura CE non dura per sempre e ha bisogno di essere revisionata dopo 10 anni. Riporto esattamente quello che scrive la direttiva: “il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità tiene questa documentazione (fascicolo tecnico che è la raccolta dei documenti che costituiscono la marcatura CE) nel territorio della Comunità a disposizione delle autorità nazionali a fini ispettivi per almeno dieci anni a decorrere dall’ultima data di fabbricazione del prodotto.” Modificato 1 Febbraio da Alberto.Cannaò
#21 Inviato 1 Febbraio Sjlva dice: Secondo voi è corretta questa informazione? Perché cercando in internet ho trovato un'interpretazione diversa: La marcatura CE rimane valida finché la macchina non è soggetta ad interventi che introducono nuovi rischi non presenti all’origine oppure incrementano i livelli di rischio presenti sulla macchina. OPZIONE B https://quadrasrl.net/marcatura-ce-non-scade/ La documentazione, tra cui il fascicolo tecnico che contiene la dichiarazione di conformità, deve quindi essere disponibile per 10 anni, NON dopo 10 anni perde di validità. www.youtube.com/watch ... Perché la marcatura CE NON scade - 14/09/2020
#22 Inviato 1 Febbraio Alberto.Cannaò dice: per almeno dieci anni a decorrere Ho visto diversi articoli in internet, ed è un passaggio della norma interpretato in diverse maniere, ed è il seguente: “Il fascicolo tecnico di cui al punto 1 deve essere messo a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri per almeno 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione della macchina o dell'ultima unità prodotta nel caso di fabbricazione in serie.” Però si riferisce al fascicolo tecnico, non al certificato di conformità, e riporta "per almeno dieci anni", non "al massimo per dieci anni"... questo, leggendo in giro, provoca diverse prese di posizione anche da parte degli addetti ai lavori (tecnici, professionisti, ingegneri ecc.). Alberto.Cannaò dice: OPZIONE B https://quadrasrl.net/marcatura-ce-non-scade/ La documentazione, tra cui il fascicolo tecnico che contiene la dichiarazione di conformità, deve quindi essere disponibile per 10 anni, NON dopo 10 anni perde di validità. www.youtube.com/watch ... Perché la marcatura CE NON scade - 14/09/2020 Esatto! Anch'io ho trovato queste due correnti di pensiero ....
#23 Inviato 1 Febbraio Sjlva dice: Esatto! Anch'io ho trovato queste due correnti di pensiero .... OPZIONE B - EUROPE VERSION https://europa.eu/.../technical-documentation-conformity/index_it.htm La documentazione tecnica contiene informazioni sul progetto, la fabbricazione e il funzionamento di un prodotto, comprese tutte le informazioni necessarie per dimostrare che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili. Come fabbricante dovrai attenerti a determinate regole per immettere i tuoi prodotti sul mercato, ad esempio: - preparare la documentazione tecnica prima dell'immissione sul mercato - garantire, appena immesso il prodotto sul mercato, che la documentazione tecnica sia a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato (in caso richiedano di prenderne visione) - conservare la documentazione tecnica per 10 anni dalla data di immissione sul mercato (salvo diversa istruzione esplicita) La documentazione tecnica serve a provare che il prodotto soddisfa i requisiti essenziali, quindi a giustificare e a sostenere la dichiarazione di conformità UE. Ne avrai bisogno per apporre la marcatura CE al tuo prodotto. Modificato 1 Febbraio da Alberto.Cannaò
#24 Inviato 1 Febbraio È una bella cifra. Avrei proceduto e ragionato allo stesso tuo modo. Non ho esperienza così approfondita in merito. Dico la mia: le norme UNI, non sono leggi. Sono a loro volta richiamate dalle leggi. Quindi mi baserei solo su queste ultime. Circa il fascicolo tecnico, ho avuto il tuo stesso pensiero. L'ascensore ha una conformità molto simile e non scade. Modificato 1 Febbraio da Joy76
#25 Inviato 1 Febbraio Alberto.Cannaò dice: OPZIONE B - EUROPE VERSION https://europa.eu/.../technical-documentation-conformity/index_it.htm Articolo interessante, grazie. Anche qui nessun richiamo a una eventuale scadenza. Joy76 dice: È una bella cifra. Avrei proceduto e ragionato allo stesso tuo modo. Non ho esperienza così approfondita in merito. Dico la mia: le norme UNI, non sono leggi. Sono a loro volta richiamate dalle leggi. Quindi mi baserei solo su queste ultime. Circa il fascicolo tecnico, ho avuto il tuo stesso pensiero e credo sia facente parte anche la certificazione CE Una bella cifra e completamente inaspettata; visto il periodo sarà una brutta sorpresa per i condòmini. Vorrei che decidessero liberamente e conoscendo ciò che effettivamente dice la "legge", come scrivi anche tu, non solo perché pressati da un parere, anche se capisco l'opportunità di aumentare la sicurezza e sono senz'altro convinta che non sia mai abbastanza. Sinceramente ho fatto delle similitudini con altri adempimenti della sicurezza, esempio la normativa antincendio nei garage interrati. Ogni cinque anni devo presentare il rinnovo della conformità, ma i Vigili del Fuoco non mi chiedono di adeguare l'interrato e/o i mezzi antincendio alle nuove normative, semplicemente mi chiedono una dichiarazione che "nulla è mutato" rispetto a quanto approvato nel momento della prima conformità, e stop. Lo stesso per altri impianti... Prendiamo l'ascensore: oltre ai controlli ordinari, vede una verifica straordinaria ogni due anni, ma non viene richiesto di adeguarsi alle nuove disposizioni uscite nel frattempo per continuare a usarlo (altrimenti molti impianti sarebbero da rifare completamente). Tutto viene messo in discussione solamente con interventi di manutenzione straordinaria; perché dovrebbe essere diverso per l'automazione di un cancello carraio? Il tecnico ha detto che s'informa meglio e mi saprà dire se si tratta di un obbligo di legge o di opportunità, anche se comunque non sarà disponibile a eseguire ancora i controlli semestrali obbligatori nel caso i lavori da lui proposti non siano eseguiti.