#1 Inviato 22 Dicembre, 2016 Salve, pochi giorni fa l'assemblea del mio condominio ha approvato i consuntivi presentati dall'amministratore. Premetto che l'ultima assemblea era di 3 anni fa. Quindi, la rendicontazione ha abbracciato più annualità. Nella rendicontazione inviatami insieme alla convocazione dell'assemblea mancava quella riguardante la prima annualità da rendicontare. Tuttavia, sulla fiducia (mal riposta, come spesso avviene) tutti i condomini presenti (me compreso!) hanno approvato i conti condominiali. Sottolineo che la rendicontazione dell'annualità mancante ci è stata fornita durante l'assemblea. Il problema nasce dal fatto che, complice i vari problemi da discutere in assemblea, nessuno dei condomini si è lì per lì accorto che i saldi finali presenti nella prima annualità (ovvero quelli forniti solo in assemblea e non al momento della convocazione) erano stati ripresi (ma solo per alcuni condomini) in modo erroneo nella rendicontazione dell'anno successivo, creando delle ovvie incongruenze. Concludendo, la rendicontazione presenta dati palesemente difformi e incongrui. Di questa incongruenza risultano avvantaggiati alcuni condomini, che hanno visto i loro saldi finali immotivatamente alleggeriti (a fronte delle rate versate dichiarate). Va da sé che poi venga il legittimo sospetto che quello che non pagano gli altri lo stia pagando Pantalone! Domanda: la delibera assembleare può essere dichiarata nulla per vizi formali e per ragioni di legittimità? Ad ogni modo, come procedereste?
#2 Inviato 22 Dicembre, 2016 la delibera può essere annullata, ma non avreste dovuto approvare il bilancio
#3 Inviato 22 Dicembre, 2016 Solo chi ha votato contrariamente o si è astenuto può impugnare la delibera. Sei hai votato a favore non puoi impugnare.
#4 Inviato 22 Dicembre, 2016 Mi risulta che il dissenziente abbia 30 gg. dall'assemblea per impugnare.
#5 Inviato 22 Dicembre, 2016 Mi risulta che il dissenziente abbia 30 gg. dall'assemblea per impugnare.Si esatto, i dissenzienti e gli astenuti hanno 30 giorni dall'assemblea, e gli assenti 30 giorni dalla data della comunicazione della deliberazione, hanno la facoltà d'impugnare le delibere viziate --> art. 1137 cc
#6 Inviato 22 Dicembre, 2016 Si esatto, i dissenzienti e gli astenuti hanno 30 giorni dall'assemblea, e gli assenti 30 giorni dalla data della comunicazione della deliberazione, hanno la facoltà d'impugnare le delibere viziate --> art. 1137 cc volevo però sapere se in questo caso, visti i vizi formali presenti già nella convocazione la delibera possa essere ritenuta nulla (e non annullabile); in tal caso, non ci sarebbe il limite di 30 gg. per l'impugnazione.
#7 Inviato 22 Dicembre, 2016 volevo però sapere se in questo caso, visti i vizi formali presenti già nella convocazione la delibera possa essere ritenuta nulla (e non annullabile); in tal caso, non ci sarebbe il limite di 30 gg. per l'impugnazione.I vizi formali nella convocazione sono annullabili e non nulli, per cui ci sono soltanto 30 giorni per impugnare come disposto dall'art 1137 cc --> Cassazione civile Sentenza, Sez. SS.UU., 07/03/2005, n. 4806 ... Nell'ambito della categoria delle delibere contrarie alla legge o al regolamento condominiale, la Corte ha affermato che sono da ritenersi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o informazione in assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che richiedono maggioranze qualificate in relazione all'oggetto. ...
#8 Inviato 22 Dicembre, 2016 I vizi formali nella convocazione sono annullabili e non nulli, per cui ci sono soltanto 30 giorni per impugnare come disposto dall'art 1137 cc --> Cassazione civile Sentenza, Sez. SS.UU., 07/03/2005, n. 4806 ... Nell'ambito della categoria delle delibere contrarie alla legge o al regolamento condominiale, la Corte ha affermato che sono da ritenersi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o informazione in assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che richiedono maggioranze qualificate in relazione all'oggetto. ... Potrebbe una convocazione straordinaria dell'assemblea (richiesta, ad es., da un condomino come me) ridiscutere i consuntivi già approvati nell'ultima assemblea?
#9 Inviato 22 Dicembre, 2016 Potrebbe una convocazione straordinaria dell'assemblea (richiesta, ad es., da un condomino come me) ridiscutere i consuntivi già approvati nell'ultima assemblea?Se ci sono delle irregolarità, è possibile rivedere i bilanci, esiste giurisprudenza in merito.
#10 Inviato 22 Dicembre, 2016 Potrebbe una convocazione straordinaria dell'assemblea (richiesta, ad es., da un condomino come me) ridiscutere i consuntivi già approvati nell'ultima assemblea? Si, solo che la richiesta va fatta ex art 66 disp att c c