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ostia

Nuda proprietà

buongiorno al forum, una domanda sulla nuda proprietà: nella riforma del condominio, all'art. 21 ultimo comma, sembra che ci sia solidarietà nel contribuire alle spese, senza distinzione tra ordinarie e straordinarie, tra nudo proprietario e usufruttuario, ho capito male ?

 

saluti.

No, non hai capito male, c'è solidarietà tra nudo proprietario e usufruttuario, in pratica se non paga che deve contribuire l'amministratore può chiedere all'altro, in quanto le spese devono essere corrisposte, in seguito chi ha pagato si potrà rivalere sull'altro.

 

art. 67 Dacc;

...

Il nudo proprietario e l’usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti

all'amministrazione condominiale.

grazie per la sollecita risposta. A questo punto un'altra domanda: nella deteminazione del prezzo, poichè rivalersi mi sembra un pò un problema, il futuro nudo proprietario sarebbe meglio che prendesse in considerazione le eventuali mancate contribuzione del futuro usufruttuario ?

 

saluti

In caso di nudo proprietario e usufruttuario nel verbale e nelle delibere della spesa devono essere già previste le distinzioni a chi dei due sarà a carico delle spesa, ossia se manutenzione all'usufruttuario, se spesa straordinaria al nudo proprietario;

 

Corte di Cassazione - Sezione II civile - Sentenza 22 giugno-21 novembre 2000 n. 15010

La delibera con cui il condominio approva il preventivo o il rendiconto per le spese, ordinarie e straordinarie, deve, a pena di invalidità per contrarietà alle norme che disciplinano i diritti e gli obblighi dei partecipanti al condominio, distinguere analiticamente quelle occorrenti per l’uso da quelle occorrenti per la conservazione delle parti comuni.

In tal modo è altresì possibile, se tra i partecipanti vi sono usufruttuari - il cui diritto non solo di partecipazione ma anche di voto alla relativa assemblea è riconosciuto perché gode degli impianti, delle cose e dei servizi comuni - ripartire tra i medesimi e i nudi proprietari dette spese in base alla natura delle stesse, secondo i criteri stabiliti dagli articoli 1004 e 1005 del Cc, con una mera operazione esecutiva. (C.c., art. 1004; c.c. art. 1005; c.c. art. 1123).

Regolarmente disatteso dal mio amministratore. Di qui raccomandate r.r. allo stesso, da un gran numero di anni, rimaste senza risposta.
Si, mi ricordo del tuo problema, visto che le r.r. non servono, una impugnazione all'arrivo del verbale o al consuntivo, non sarebbe male di tanto in tanto, magari richiedendo anche la revoca dell'amministratore 🙂

mi viene da pensare, che forse sarebbe meglio, per evitare ricorsi all'avvocato, proporre un prezzo di acquisto della nuda proprietà che già consideri la mancata contribuzione dell'usufruttuario, ad esempio un prezzo d'acquisto che prenda in considerazione la media aritmetica degli ultimi 5 anni di contribuzione del futuro usufruttuario, moltiplicato per un numero di anni ponderati all'età di questo, il risultato sottrarlo al prezzo di vendita della nuda proprietà.

Troppo farraginoso ?

mi viene da pensare, che forse sarebbe meglio, per evitare ricorsi all'avvocato, proporre un prezzo di acquisto della nuda proprietà che già consideri la mancata contribuzione dell'usufruttuario, ad esempio un prezzo d'acquisto che prenda in considerazione la media aritmetica degli ultimi 5 anni di contribuzione del futuro usufruttuario, moltiplicato per un numero di anni ponderati all'età di questo, il risultato sottrarlo al prezzo di vendita della nuda proprietà.

Troppo farraginoso ?

Con la buona volontà e l'accordo tra le parti tutto è possibile, ma questo accordo deve esserci, se ben ricordo nel caso di Fiorenza non c'è nulla di tutto questo, anzi l'amministratore carica tutte le spese all'usufruttuario (Fiorenza) lasciando immune dal contribuire il nudo proprietario anche se per legge deve essere lui a dover contribuire.
Si, mi ricordo del tuo problema, visto che le r.r. non servono, una impugnazione all'arrivo del verbale o al consuntivo, non sarebbe male di tanto in tanto, magari richiedendo anche la revoca dell'amministratore 🙂
GRAZIE , però considerato che sono sola ed ho 83 anni come praticamente dovrei muovermi per l'impugnazione? Forse rivolgendomi ai giudici di pace?
Per il momento puoi rivolgerti al conciliatore (ora obbligatorio) però serve un legale (avvocato) per l'assistenza, se non ne conosci uno di fiducia chiedi a parenti ed amici che ti forniscano un nome di uno bravo ed esperto in questo tipo di cose.
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