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Spike

Notifica Ingiunzione di pagamento a Amministratore in prorogatio, e' valida .

Buongiorno, 

 

Ho bisogno di fare delle premesse, affinche'  possiate dare delle risposte. 

 

Supercondominio di 35 condomini, suddiviso in 20 condomini in un palazzo di 3 scale  e 15 condomini in case singole, con in comune cancelli ingresso, fognature e energia elettrica per le parti comuni.

Per il palazzo di 3 scale sino al 2015 l'utenza idrica e' comune, unico contatore esterno e 20 contatori di ripartizione interni. 

 

Fino al 2013 l'amministratore, gestiva il tutto a livelli, singole scale, palazzo e case singole. Quindi unico amministratore e codice fiscale per tutti.

A fine 2013 subentra un nuovo amministratore (che chiameremo Alfa),  che ha l'insana idea di far separare i vari nuclei del supercondominio.

 

Con l'approvazione della maggioranza  separa  due scale, creando  2 nuovi condominii, e separa le case singole creando il loro condominio. Quindi di fatto sgretola il supercondominio. Questi nuovi condomini nominano sempre Alfa come amministratore

 Quindi apertura di 3  nuovi codici fiscali, 2 per le scale e 1 per le 15 case singole. La terza scala continua col vecchio codice fiscale (chiamiamolo cod. fisc. 1) e con l'amministratore subentrato nel 2013 cioe' Alfa. Questi promette di gestire gratuitamente le parti comuni del supercondominio. 

 

Nel 2015 sempre l'Amministratore Alfa, consiglia di ricostituire il supercondominio, che si occupera' esclusivamente delle parti comuni del supercondominio (Cancelli, fogne e Utenza elettrica). Cosi' col verbale di nomina e accettazione gli viene rilasciato, dall'Agenzia delle Entrate,  un nuovo codice fiscale (chiamiamolo cod, fisc. 2) . Quindi a questo punto risulta amministratore di 5 condominii, compreso il nuovo supercondominio. 

 

A fine  2015 Alfa sparisce e da' le dimissioni, da tutti i condominii,  per mezzo email. 

 

Nel 2016. Il Supercondominio (cod. fisc. 2) rinomina un nuovo amministratore (chiamiamolo Beta).  

 

Nel 2021 la terza scala (cod. fisc. 1) nomina nuovamente un amministratore (chiamiamolo Delta) l'ultimo era stato Alfa dimessosi nel 2015.  Quindi all'Agenzia dell'Entrate Delta viene associato al cod. fisc. 1

 

Nel 2022 Delta subentra a Beta nella gestione  del Supercondominio (Cod. Fisc. 2). Quindi a questo e' amministratore della Terza scala (cod. fisc. 1) e del supercondominio (Cod. Fisc. 2).

 

 A primi di marzo del 2023 Delta riceve un'Ingiunzione di Pagamento, dal Comune, relativa a una Fattura del 2013 canoni Idrici del 2011. Dalla relata di di notifica risulta che i termini sono stati interrotti con atto notificato nel 2018 alla residenza dell'amministratore Alfa. Alfa non aveva accettato l'atto facendo notare di non essere piu' l'amministratore. Ma benche' si fosse dimesso nel 2015, per legge restava in carica in regime di Prorogatio Imperi.  C'e' da precisare che la fattura riportava il codice fiscale 1

 

Dopo questa lunga ma necessaria premessa, i quesiti sono questi: 

 

1) Il comune ha agito correttamente inviando, nel 2018,  l'ingiunzione di pagamento alla residenza dell'Amministratore Alfa? (All'Agenzia delle Entrate, fino al 2021, al Codice Fiscale 1 risultava ancora associato l'amministratore Alfa, benche' esistesse, sempre nel 2018, un nuovo Supercondominio con l'amministratore Beta e codice fiscale 2.)

 

2) Quale notifica sarebbe stata valida?

 

3) Il comune quale obbligo ha nell'accertare il soggetto a cui notificare gli Atti Giudiziari? dove e' obbligato a reperire i dati?

 

Ringrazio anticipatamente chi potre'  darmi delle risposte.

 

Spike 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spike dice:

1) Il comune ha agito correttamente inviando, nel 2018,  l'ingiunzione di pagamento alla residenza dell'Amministratore Alfa?

Puo' essere che mi sia persa, ma non mi è chiaro se la fattura per canoni idrici sia riferita al supercondomìnio (acqua utilizzata da tutti i condomìni), oppure ad un condomìnio in particolare.

 

Il comune reperisce i dati che gli sono stati forniti dall'amministratore: ad ogni cambio gestione deve essere cura del subentrante comunicare a tutti i fornitori il cambio di gestione e indirizzo.

 

 

In base all’articolo 1 commi 4-10 della l. 205/2017 confermata dalla delibera AREA (Autorità di Regolazione per Energia e Ambiente) n. 547/2019/R/idr, dal 2 gennaio 2020 le bollette dell’acqua si prescrivono in 2 anni e con esse il diritto al corrispettivo.

Per quanto riguarda, invece, le bollette dell’acqua emesse fino al 1° gennaio 2020, resta in vigore il termine di prescrizione di 5 anni.

 

vedi https://www.lapostadelsindaco.it/servizi-pubblica-amministrazione/22888/prescrizione-bollette-acquedotto#:~:text=547%2F2019%2FR%2Fidr,di prescrizione di 5 anni.

 

Da quello che capisco si sta parlando di pagamenti risalenti a 13 anni fa o al più a una fattura di 10 anni fa.

 

a meno che non ricadiate in questo caso ma va controllata come è stata scritta la fattura:

La situazione cambia quando la presunta responsabilità del ritardo di fatturazione è attribuibile all’utente finale. In questo caso, il gestore è tenuto ad integrare la fattura con gli importi di consumi con più di due anni, con una pagina iniziale aggiuntiva contenente:

un avviso testuale con questa dicitura: “La fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni da pagare e non soggetti a prescrizione in quanto dalle verifiche è emersa una Sua presunta responsabilità per il ritardo nella fatturazione di tali importi”;

l’ammontare degli importi dei consumi risalenti a più di due anni;

la motivazione che ha determinato la presunta responsabilità dell’utente finale;

una sezione che indica la possibilità di inviare un reclamo al gestore, nonché un recapito postale (o fax) e un indirizzo di posta elettronica del gestore (o una modalità telematica a cui far pervenire il reclamo medesimo).

 

vedi: https://soluzionimediacom.com/blog/gestione-recupero-crediti/prescrizione-bollette-acqua-cosa-e-accaduto-finora/

 

Oppure non si intenda che dal 2013 ad oggi il supercondominio non abbia mai pagato l'acqua, ma dubito vivamente, penso che l'avrebbero staccata molto prima.

Modificato da dariolampa

Se poi si fa riferimento al periodo 2013-2018 in cui effettivamente rischiate di essere nel limite dei 5 anni, bisogna dire che con la riforma del 2013 comunque l'amm. In proroga ha il dovere di intervenire nelle urgenze, fino a quando non si trova un sostituto.

Se questa è considerabile urgenza Alfa aveva il dovere di "farsi vivo" e attuare il pagamento comunicandolo poi ai condomini o facendo apposita riunione per comunicare l'accaduto ed emettere appositi bollettini di pagamento.

In un certo senso l'errore è stato di alfa che così facendo ha ritardato il pagamento della mora aumentando l'ammenda nel caso sia prevista questa procedura punitiva.

Nel mio quesito ho specificato che 

Per il palazzo di 3 scale sino al 2015 l'utenza idrica e' comune, unico contatore esterno e 20 contatori di ripartizione interni. 

Quindi la fattura riguarda solo i 20 condomini delle 3 scale. 

Scusate non sono sceso nei dettagli, perche' sarebbe stato troppo lungo.  

Le fattura fu ricevuta nel 2013 per i consumi del 2012. Ho errato indicando il 2011.

La fattura fu subito contestata, perche' ci venivano addebiti consumi 3 volte superiore ai consume medi degli anni precedenti. L'eccedenza di consumi era dovuta  a una perdita occulta, della cui presenza era stato opportunamente informato il comune.

 

Comunque ho necessita' di avere delle risposte solo per questi punti, gia' indicati nel quesito.

 

1) Il comune ha agito correttamente inviando, nel 2018,  l'ingiunzione di pagamento alla residenza dell'Amministratore Alfa? (All'Agenzia delle Entrate, fino al 2021, al Codice Fiscale 1 risultava ancora associato l'amministratore Alfa, benche' esistesse, sempre nel 2018, un nuovo Supercondominio con l'amministratore Beta e codice fiscale 2.)


 

2) Quale notifica sarebbe stata valida?

 

E inoltre:

 

e' valida la notifica all'amministratore in Prorogatio?


 

3) Il comune quale obbligo ha nell'accertare il soggetto a cui notificare gli Atti Giudiziari? dove e' obbligato a reperire i dati?


 

 


 

 

Risposta Domanda 2

 

Fino quando non si elegge ufficialmente un nuovo amm. L' amm. in proroga è a tutti gli effetti il responsabile cui enti terzi devono fare riferimento per fatti inerenti il condominio da questo non si scappa.

Un condominio non può rimanere senza amm.

Il comune non poteva mandare ad altri la bolletta.

Modificato da dariolampa
dariolampa dice:

Risposta Domanda 2

 

Fino quando non si elegge ufficialmente un nuovo amm. L' amm. in proroga è a tutti gli effetti il responsabile cui enti terzi devono fare riferimento per fatti inerenti il condominio da questo non si scappa.

Un condominio non può rimanere senza amm.

Il comune non poteva mandare ad altri la bolletta.

si

Spike dice:

Comunque ho necessita' di avere delle risposte solo per questi punti, gia' indicati nel quesito.

In realtà ti avevo già risposto...la posizione del Comune è corretta.

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