#1 Inviato 21 Giugno, 2020 Buongiorno, oggi è valida la clausola di un regolamento contrattuale (dunque, disposizione prima della riforma), che subordina l’incarico dell’Amministratore fino alla decisione dell’Assemblea? Invero, un amministratore nominato a seguito della riforma , dopo un anno è in prorogatio (quindi regole del nuovo art. 1129 c.c.) oppure può tranquillamente svolgere l’incarico fino alla decisione assembleare (secondo l’articolo del regolamento contrattuale pre-riforma)? Grazie
#2 Inviato 21 Giugno, 2020 kojiro78 dice: Buongiorno, oggi è valida la clausola di un regolamento contrattuale (dunque, disposizione prima della riforma), che subordina l’incarico dell’Amministratore fino alla decisione dell’Assemblea? Invero, un amministratore nominato a seguito della riforma , dopo un anno è in prorogatio (quindi regole del nuovo art. 1129 c.c.) oppure può tranquillamente svolgere l’incarico fino alla decisione assembleare (secondo l’articolo del regolamento contrattuale pre-riforma)? Grazie Sostanzialmente non cambia nulla o quasi, sempre con la sostituzione dell'assemblea serve. Modificato 21 Giugno, 2020 da davidino1978
#3 Inviato 22 Giugno, 2020 davidino1978 dice: Sostanzialmente non cambia nulla o quasi, sempre con la sostituzione dell'assemblea serve. Grazie davidino1978, in questa situazione, il dubbio, è considerare se l'amministratore è in prorogatio o meno. Se l'amministratore è stato nominato nel 2016, presente ad oggi e senza mai convocare assemblea per la riconferma, possiamo considerare valida la clausola del vecchio regolamento? oppure, l'art. 1129 c.c., quindi oggi è in prorogatio di poteri ed è necessaria una conferma dell'Assemblea? L'assemblea è sovrana, ma nel secondo caso abbiamo una limitazione di poteri?
#4 Inviato 22 Giugno, 2020 kojiro78 dice: Grazie davidino1978, in questa situazione, il dubbio, è considerare se l'amministratore è in prorogatio o meno. Se l'amministratore è stato nominato nel 2016, presente ad oggi e senza mai convocare assemblea per la riconferma, possiamo considerare valida la clausola del vecchio regolamento? oppure, l'art. 1129 c.c., quindi oggi è in prorogatio di poteri ed è necessaria una conferma dell'Assemblea? L'assemblea è sovrana, ma nel secondo caso abbiamo una limitazione di poteri? L'amministratore confermato o in proroga conserva tutti i poteri previsti dalla legge e del RdC, ovvero nessuna limitazione.
#5 Inviato 22 Giugno, 2020 kojiro78 dice: Grazie davidino1978, in questa situazione, il dubbio, è considerare se l'amministratore è in prorogatio o meno. Se l'amministratore è stato nominato nel 2016, presente ad oggi e senza mai convocare assemblea per la riconferma, possiamo considerare valida la clausola del vecchio regolamento? oppure, l'art. 1129 c.c., quindi oggi è in prorogatio di poteri ed è necessaria una conferma dell'Assemblea? L'assemblea è sovrana, ma nel secondo caso abbiamo una limitazione di poteri? A parte il fatto che l'amministratore in prorogatio ha gli stessi poteri e quindi non cambierebbe assolutamente niente, il vostro regolamento non dice noente di diverso dall'articolo 1129 per tale articolo dice che: L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore. Praticamente, se l'amministratore non presente le dimissioni o i condòmini non richiedono un assemblea per revocare l'amministratore, l'incarico si intende rinnovato di anno in anno.
#6 Inviato 22 Giugno, 2020 Leonardo53 dice: A parte il fatto che l'amministratore in prorogatio ha gli stessi poteri e quindi non cambierebbe assolutamente niente, il vostro regolamento non dice noente di diverso dall'articolo 1129 per tale articolo dice che: L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore. Praticamente, se l'amministratore non presente le dimissioni o i condòmini non richiedono un assemblea per revocare l'amministratore, l'incarico si intende rinnovato di anno in anno. Grazie. Mi sembra di capire che dal punto di vista pratico non cambia nulla. Quindi, oggi possiamo definire valida tale clausola di regolamento contrattuale "l’amministratore resta in carica fino a che l'assemblea, in qualsiasi momento, decide di procedere alla sua revoca o fino alle sue dimissioni"
#7 Inviato 22 Giugno, 2020 kojiro78 dice: "l’amministratore resta in carica fino a che l'assemblea, in qualsiasi momento, decide di procedere alla sua revoca o fino alle sue dimissioni" Anche la sola revoca non serve a nulla, perchè se non si nomina un sostituto seduta stante l'amministratore rimane in carica, quanto meno in proroga, sino a che in una assemblea futura i condomini nomineranno un nuovo amministratore.
#8 Inviato 22 Giugno, 2020 kojiro78 dice: Grazie. Mi sembra di capire che dal punto di vista pratico non cambia nulla. Quindi, oggi possiamo definire valida tale clausola di regolamento contrattuale "l’amministratore resta in carica fino a che l'assemblea, in qualsiasi momento, decide di procedere alla sua revoca o fino alle sue dimissioni" Certo, non cambia niente perchè il vostro regolamento contrattuale è in linea con quanto prevede il codice e l'amministratore può tranquillamente restare in carica fino alla sua revoca o alle sue dimissioni. Inoltre, qualora il vostro regolamento non fosse in linea con l'art. 1129 c.c.c (ma è perfettamente in linea), il vostro regolamento, pur se contrattuale, non potrebbe derogare all'articolo 1129 c.c. perchè l'articolo 1129 è INDEROGABILE.
#9 Inviato 24 Giugno, 2020 kojiro78 dice: Grazie davidino1978, in questa situazione, il dubbio, è considerare se l'amministratore è in prorogatio o meno. Se l'amministratore è stato nominato nel 2016, presente ad oggi e senza mai convocare assemblea per la riconferma, possiamo considerare valida la clausola del vecchio regolamento? oppure, l'art. 1129 c.c., quindi oggi è in prorogatio di poteri ed è necessaria una conferma dell'Assemblea? L'assemblea è sovrana, ma nel secondo caso abbiamo una limitazione di poteri? Mi sembra di capire che non avete mai fatto un assemblea per approvare rendiconti e preventivi di spesa.