#1 Inviato 31 Agosto, 2016 Comprendere la riforma del condominio e conoscere le nuove maggioranze per deliberare correttamente nelle assemblee del supercondominio Leggo in internet: Amministratore: nomina, conferma, revoca: in seconda convocazione:******maggioranza intervenuti* * * * e ******* 500 mill. Chiedo quindi un parere, data una situazione reale o immaginaria che sia: quale dei due schieramenti sia in grado di deliberare correttamente se i 5 rappresentanti di un supercondominio si confrontano nel seguente modo: tre intervenuti - che sommano 490 millesimi - votano per la revoca dell'amministratore in carica e propongono un nuovo amministratore e i rimanenti due intervenuti – con 510 millesimi – votano per la riconferma dell'amministratore in carica. Sembrerebbe che né l'uno, né l'altro degli schieramenti abbia i requisiti per poter deliberare in quell'assemblea del supercondominio ,ed è questo il motivo per cui si chiedono lumi a Condominioweb forum. Dopo tante incertezze, si è trovata anche la seguente citazione: "Quanto alla revoca (dell'amministratore), non essendo menzionata dall’art. 67 disp. att. c.c. deve ritenersi che essa debba/possa essere deliberata dall’assemblea composta dai condòmini e non dai loro rappresentanti". E dunque, in quali circostanze si può o si deve ricorrere all'assemblea di tutti i condomini per la revoca dell'amministratore del supercondominio? Grazie per l'attenzione.
#2 Inviato 31 Agosto, 2016 Rimane in carica per prorogatio, in qualsiasi delibera si deve presentare la doppia maggioranza, teste e millesimi, dunque non sono valide legalmente entrambi le delibere pertanto si dovrà tornare al voto.
#3 Inviato 31 Agosto, 2016 Chiedo quindi un parere, data una situazione reale o immaginaria che sia: quale dei due schieramenti sia in grado di deliberare correttamente se i 5 rappresentanti di un supercondominio si confrontano nel seguente modo: Fermo restando quanto detto al post #2, come fa un supercondominio ad avere 5 rappresentanti?
#4 Inviato 31 Agosto, 2016 Fermo restando quanto detto al post #2, come fa un supercondominio ad avere 5 rappresentanti? Forse sarà un supercondominio da 5 edifici con giardino comune e 2 dei 5 edifici saranno di 10 piani mentre gli altri 3 saranno di 5-6 piani ciascuno. Si parla di rappresentanti di condominio (uno per condominio) per le assemblee del SUPERCONDOMINIO, da non confondere con i consiglieri del singolo condominio. Art. 67 ...Nei casi di cui all'articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell'amministratore....
#5 Inviato 31 Agosto, 2016 Grazie sempre Leo, lo avevo ipotizzato ma voleve averne certezza da Aberdeen. In Fondo la maggioranza di cui al 5° c. dell'art. 1136 è tosta da raggiungere..
#6 Inviato 31 Agosto, 2016 Grazie sempre Leo, lo avevo ipotizzato ma voleve averne certezza da Aberdeen. Ok, io invece avevo interpretato la tua domanda (come fa?) come se fosse un'ipotesi impossibile. Aberdeen nel suo primo post aveva già ipotizzato "una situazione reale o immaginaria che sia" 🙂
#7 Inviato 31 Agosto, 2016 Grazie sempre Leo, lo avevo ipotizzato ma voleve averne certezza da Aberdeen.In Fondo la maggioranza di cui al 5° c. dell'art. 1136 è tosta da raggiungere.. Se non si raggiunge c'è sempre la possibilità del ricorso all'A.G. --> art 67 Dacc - In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l'autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio
#8 Inviato 31 Agosto, 2016 Ok, io invece avevo interpretato la tua domanda (come fa?) come se fosse un'ipotesi impossibile.Aberdeen nel suo primo post aveva già ipotizzato "una situazione reale o immaginaria che sia" 🙂
#9 Inviato 31 Agosto, 2016 Forse sarà un supercondominio da 5 edifici con giardino comune e 2 dei 5 edifici saranno di 10 piani mentre gli altri 3 saranno di 5-6 piani ciascuno. Si parla di rappresentanti di condominio (uno per condominio) per le assemblee del SUPERCONDOMINIO, da non confondere con i consiglieri del singolo condominio. Art. 67 ...Nei casi di cui all'articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell'amministratore.... Grazie a Leonardo 53 e a tutti i partecipanti alla discussione per la segnalazione della mancanza di chiarezza della mia descrizione. Mi sono espressa male e mi dispiace, ma voi siete stati bravissimi a notare l'incongruenza. Certo è che i palazzi del supercondominio menzionato sono cinque e per ognuno di essi c'è un rappresentante di condominio; purtroppo le divisioni esistono e naturalmente si cerca di superarle. Grazie per il vostro aiuto prezioso. - - - Aggiornato - - - Molto chiaro! Grazie infinite. - - - Aggiornato - - - La situazione è reale, ma prima di affrontare un problema reale si possono anche ipotizzare situazioni verificabili, come quando si andava a risolvere i problemi a scuola. Mi spiace di aver creato qualche perplessità. - - - Aggiornato - - - Rimane in carica per prorogatio, in qualsiasi delibera si deve presentare la doppia maggioranza, teste e millesimi, dunque non sono valide legalmente entrambi le delibere pertanto si dovrà tornare al voto. Molto chiaro! Grazie. - - - Aggiornato - - - Supercondominio di 5 palazzi. Ogni palazzo - o condominio - ha eletto un rappresentante.
#10 Inviato 31 Agosto, 2016 Correggo: ..........Chiedo quindi un parere, data una situazione reale o immaginaria che sia: quale dei due schieramenti sia in grado di deliberare correttamente nell'assemblea del supercondominio se i 5 rappresentanti di condominio si confrontano nel seguente modo: 3 pervenuti sommano 490 millesimi e 2 pervenuti 510 milllesimi, ecc. ecc.
#11 Inviato 31 Agosto, 2016 Correggo:..........Chiedo quindi un parere, data una situazione reale o immaginaria che sia: quale dei due schieramenti sia in grado di deliberare correttamente nell'assemblea del supercondominio se i 5 rappresentanti di condominio si confrontano nel seguente modo: 3 pervenuti sommano 490 millesimi e 2 pervenuti 510 milllesimi, ecc. ecc. https://www.condominioweb.com/revocare-lamministratore-del-supercondominio.11832
#12 Inviato 31 Agosto, 2016 Supercondominio di 5 palazzi. Ogni palazzo - o condominio - ha eletto un rappresentante. I miei dubbi sono diventati certezze. Noi siamo 6 palazzine e 74 condomini. Niente rappresentanti...
#13 Inviato 1 Settembre, 2016 Gime, hai già avuto la risposta: l'esempio di Leonardo 53 è perfetto per dimostrare che due rappresentanti di condominio su tre possono raggiungere la maggioranza dei millesimi, ma non sono da invidiare , perché si deliberano con diverse maggioranze le seguenti voci: Compenso amministratore:*************************** maggioranza intervenuti********* e******** 334 mill. Rendiconto annuale: approvazione ************ maggioranza intervenuti ** ***** e******* 334 mill mentre per Amministratore: nomina, conferma, revoca: in seconda convocazione ci vuole la maggioranza degli intervenuti e 500 mill.
#14 Inviato 2 Settembre, 2016 Buonasera a tutti. ho una domanda da porvi inerente al titolo del topic. Abito in un condominio di dodici appartamenti più un verone (un verandone aperto grande quanto l'intero palazzo). L'amministratore del condominio è, da tantissimi anni, proprietario del 53% dei millesimi, per cui, diventa una guerra continua per tutto in quanto, non solo non vuole applicare le norme di sicurezza vigenti, tipo rimozione e messa in sicurezza dell'amianto, ma ci sono molte altre inadempienze ben più gravi rispetto a questo, oltre al fatto che si rifiuta di redigere un regolamento di condominio, voluto fortemente da noi condomini, in quanto confligge con i suoi interessi (non so bene in che maniera). Volevo capire da voi esperti se il fatto che lui abbia il 53% dei millesimi lo porta di diritto ad essere amministratore e ad atteggiarsi da padrone all'interno del palazzo (ad es. rompendo gli allestimenti di marmo delle parti comuni per motivi x), ed a bocciare inderogabilmente ogni nostra proposta di rinnovamento degli ambienti, di adeguamento alle norme di sicurezza etc.... Inoltre, per revocargli la nomina, occorre forzatamente rivolgersi ad un giudice oppure basta, in sede assembleare, essere tutti d'accordo per revocare l'incarico, anche se noi condomini arriviamo al 47% della proprietà? Spero di essere stata chiara e di non aver messo troppa carne al fuoco!! Grazie mille in anticipo a chi risponderà
#15 Inviato 2 Settembre, 2016 Gime, hai già avuto la risposta:l'esempio di Leonardo 53 è perfetto per dimostrare che due rappresentanti di condominio su tre possono raggiungere la maggioranza dei millesimi, ... Per qualsiasi delibera occorre sempre la DOPPIA maggioranza CONGIUNTA. Maggioranza di teste + maggioranza millesimi. COn il voto contrario di 3 rappresentanti su 5 presenti non si può approvare niente. Qualsiasi delibera approvata con il voto contrario della maggioranza delle teste è annullabile.
#16 Inviato 2 Settembre, 2016 Buonasera a tutti. ho una domanda da porvi inerente al titolo del topic. Abito in un condominio di dodici appartamenti più un verone (un verandone aperto grande quanto l'intero palazzo). L'amministratore del condominio è, da tantissimi anni, proprietario del 53% dei millesimi, per cui, diventa una guerra continua per tutto in quanto, non solo non vuole applicare le norme di sicurezza vigenti, tipo rimozione e messa in sicurezza dell'amianto, ma ci sono molte altre inadempienze ben più gravi rispetto a questo, oltre al fatto che si rifiuta di redigere un regolamento di condominio, voluto fortemente da noi condomini, in quanto confligge con i suoi interessi (non so bene in che maniera). Volevo capire da voi esperti se il fatto che lui abbia il 53% dei millesimi lo porta di diritto ad essere amministratore e ad atteggiarsi da padrone all'interno del palazzo (ad es. rompendo gli allestimenti di marmo delle parti comuni per motivi x), ed a bocciare inderogabilmente ogni nostra proposta di rinnovamento degli ambienti, di adeguamento alle norme di sicurezza etc.... Inoltre, per revocargli la nomina, occorre forzatamente rivolgersi ad un giudice oppure basta, in sede assembleare, essere tutti d'accordo per revocare l'incarico, anche se noi condomini arriviamo al 47% della proprietà? Spero di essere stata chiara e di non aver messo troppa carne al fuoco!! Grazie mille in anticipo a chi risponderàPurtroppo voi siete nella condizione in cui un condomino che è anche amministratore (ma questo è ininfluente) possiede la maggioranza dei mlm e tutti gli altri condomini hanno la maggioranza delle teste, così che se le delibere hanno lo stesso risultato, nessuna mai sarà approvata perchè ci sarà uno stallo costante.Annualmente voi potete non rinnovare l'incarico all'amministratore ma non raggiungerete mai alla nomina di un successore e questo perennemente sarà in proroga, per risolvere questi problemi, delle delibere e dell'eventuale cambio dell'amministratore, sarà necessario adire al giudice in forza dell'art. 1105 cc; - Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore. p.s. anche se il tema è simile, era meglio aprire un nuovo topic, perchè le risposte per te in questo Topic possono creare confusione all'altro utente iniziale