#1 Inviato 30 Marzo, 2022 Buongiorno e grazie della disponibilità. L'unità immobiliare di mia proprietà è inserita in un complesso edilizio, costruito dall'Istituto Case popolari negli anni 60, ed è costituito da 5 edifici per complessivi 68 appartamenti. Tutti gli edifici sono regolarmente amministrati dai relativi amministratori e le unità immobiliari sono state vendute da IACP ai relativi assegnatari. IACP ha redatto sempre negli anni 60 (precisamente nel 1969) un Regolamento di condominio per disciplinare tra l'altro l'uso delle cose comuni e l'amministrazione sia dei singoli condomini sia di quello generale per le parti comuni (così è definito nel Regolamento del Condominio). In particolare nel predetto Regolamento all'Art. 16 (All."1") è stato sancito testualmente che:"L'amministrazione del Condominio Generale del complesso edilizio viene esercitato dal Consiglio di Amministrazione del Condominio Generale costituito dagli amministratori e dai rappresentanti di ogni unità costituente il Condomino Generale" . Il sopra riportato articolo non prevede nulla in merito alla alla nomina dell'Amministratore del Condominio Generale (termine usato nel Regolamento IACP). Il citato Consiglio di Amministrazione è stato sempre costituito dai singoli amministratori e dai rappresentanti dei singoli edifici e ha sempre deliberato la nomina dell'Amministratore del Condominio Generale. Ciò premesso nell'ultima assemblea generale in seguito alle dimissioni irrevocabili dell'Amministratore pro tempore. è stata formalizzata da parte di un condomino una offerta di un professionista del settore disponibile ad assumere l'incarico di amministratore del Condominio generale. Al riguardo l'Assemblea, seppur regolarmente costituita con la maggioranza prevista per la nomina dell'amministratore, ha deciso a maggioranza, ad eccezione dello scrivente, che doveva essere applicato il Regolamento di Condominio per cui si è deliberato di prendere atto della proposta presentata ma la decisone di nominare l'amministratore del Condominio Generale era di competenza del Consiglio di Amministrazione. Per quanto sopra esposto tenuto conto che: -il Regolamento condominiale attualmente vigente dell'IACP risale al1960 e non è stato mai aggiornato nelle dovute sedi assembleari neanche in seguito alle modifiche apportate dalla legge sulla Riforma del Condominio del 2012; - il supercondominio (il complesso edilizio in questione configura l'ipotesi del supercondominio con 5 edifici, cortile, aiuole , impianto di illuminazione ecc in comune) è stato introdotto nel nostro ordinamento con la riforma del condominio nel 2012. La dizione "Condomino Generale" usata nel Regolamento costituisce la dimostrazione che lo stesso non è stato mai aggiornato ed è sempre rimasto quello redatto dall'IACP negli anni 60; - nel Regolamento di Condominio è sancito esclusivamente che "l'Amministrazione del Condominio Generale viene esercitata dal Consiglio di Amministrazione..." ma non dispone espressamente nè indirettamente che il Consiglio deve nominare l'Amministratore del Condominio Generale, anzi non si fa alcuna menzione di tale figura in tutto il testo del Regolamento. Si parla genericamente di Amministrazione del Condominio Generale esercitata dal Consiglio di Amministrazione. A fedele ulteriore riprova negli articoli successivi (citato All."1") viene affidata al Consiglio di Amministrazione la gestione di atti che dovrebbero rientrare nella competenza dell'Amministratore dell'Intercondominio. Al riguardo si evidenzia che i documenti contabili invece vengono redatti invece dall'Amministratore del Condomini Generale....; - la composizione attuale del Consiglio di Amministrazione (amministratori dei singoli condominii e rappresentanti di ognuno di essi) sembrerebbe in contrasto con quanto sancito dall'Art. 67 disp.att.cc. laddove in condominii con più di 60 partecipanti (come nel caso di specie)è prevista la partecipazione di un rappresentante per ogni condominio. In merito la Suprema Corte di Cassazione con sent. 4340/2013 ha ribadito che l'assemblea del supercondominio deve essere composta dai comproprietari degli edifici e non dai singoli amministratori riuniti in collegio, SI CHIEDE SE - il Regolamento di Condominio attualmente vigente è in linea con le novità legislative apportate con la riforma del condominio; - è legittima la decisione adottata in sede di Assemblea generale di ritenere che l'unico organo competente alla nomina dell'Amministratore è il Consiglio di Amministrazione così come costituito, (cioè con la presenza degli amministratori di condominii), e in assenza di disposizioni specifiche che legittimino tale organo a deliberare sulla nomina in questione. Il tutto in presenza di un offerta sulla quale non si è deliberato in assemblea generale nonostante ci fosse la maggioranza prevista per tale atto Grazie e scusate la lunghezza.
#2 Inviato 30 Marzo, 2022 Mi pare del tutto corretta la tua analisi: il vostro regolamento di condominio non è aderente all'attuale normativa. Farei presente il problema ai singoli amministratori, sollecitandoli ad uniformarsi a quanto disposto dal codice civile per il futuro.
#3 Inviato 30 Marzo, 2022 anche io concordo, solo che devi ben verificare quanti sono realmente i "partecipanti" al condominio (cioè i condomini) poichè all'inizio dici che ci sono 68 "appartamenti" e c'è da verificare se ci siano più di 60 condòmini.
#4 Inviato 30 Marzo, 2022 Grazie sono più di 60 paul_cayard dice: anche io concordo, solo che devi ben verificare quanti sono realmente i "partecipanti" al condominio (cioè i condomini) poichè all'inizio dici che ci sono 68 "appartamenti" e c'è da verificare se ci siano più di 60 condòmini. Grazie