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Tomaso

Nomina amministratore supercondominio - quindi esistono di fatto essendoci parti comuni ma non vi sono gli amministratori  vorrei sapere se per la nomina

Ho un appartamento in un condominio che a sua volta fa parte di un supercondominio composto complessivamente di 8 condominii. I proprietari condomini sono circa 200. C'è totale inerzia per la nomina di amministratori di condominii e supercondominio. Quindi esistono di fatto essendoci parti comuni ma non vi sono gli amministratori. Vorrei sapere se per la nomina dell'amministratore del supercondominio si deve procedere con ricorso ex art. 1129 cc chiedendo all'autorità giudiziaria di nominarne uno oppure ex art 67 disp att. ovvero chiedendo al giudice di nominare i rappresentanti che una volta designati potranno nominare l'amministratore.

Tomaso dice:

Ho un appartamento in un condominio che a sua volta fa parte di un supercondominio composto complessivamente di 8 condominii. I proprietari condomini sono circa 200. C'è totale inerzia per la nomina di amministratori di condominii e supercondominio. Quindi esistono di fatto essendoci parti comuni ma non vi sono gli amministratori. Vorrei sapere se per la nomina dell'amministratore del supercondominio si deve procedere con ricorso ex art. 1129 cc chiedendo all'autorità giudiziaria di nominarne uno oppure ex art 67 disp att. ovvero chiedendo al giudice di nominare i rappresentanti che una volta designati potranno nominare l'amministratore.

Per la nomina dell'amminstratore dei singoli stabili, ogni condominio si deve regolare da se stesso a norma dell'art 1129 cc e se non viene nominato, ciascun condomino potrebbe adire al giudice per la nomina.

Per quento riguarda l'amministratore del supercondominio con 200 condomini (più di 60)  vale la norma prevista dall'art. 7 Dacc 

 

Nei casi di cui all'articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell'amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l'autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l'autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all'autorità giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell'amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini.

 

In questo caso l'amministratore dei singoli stabili non centra assolutamente nulla, a parte stabilire all'OdG dell'assemblea la nomina del rappresentante, ovvero sarà l'assemblea a nominare il proprio rappresentante per la nomina dell'amministratore delle parti comuni del supercondominio e questo potrà ricorrere all'A.G. come previsto dall'art 67 Dacc su detto.

Grazie dell'intervento, il problema però è che esiste totale inerzia da parte dei proprietari dei singoli condominii. Io vorrei sapere se per la nomina dell'amministratore del supercondominio posso ricorrere all'autorità giudiziaria direttamente o se è necessaria tutta la trafila della preventiva nomina dei rappresentanti dei singoli condominii (anche per via giudiziaria). Posto che regolano il condominio si applicano ex art 1117bis cc anche al supercondominio (e che il supercondominio è un ente autonomo) mi chiedevo se per la nomina dell'amministratore valesse l'art 1129 cc o se ex art 67. Disp. Art. debba prima passare per la nomina dei rappresentanti i quali poi nomineranno l'amministratore. Ovviamente quest'ultima procedura sarebbe molto più lunga. Se qualcuno avesse giurisprudenza a riguardo sarei molto grato.

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