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alexander_primus

Nomina amministratore senza quorum

salve,

avrei bisogno di un piccolo aiuto riguardo un mal costume ( a mio avviso ) del mio amministratore condominiale.

Il soggetto ha l'abitudine di convocare l'assemblea straordinaria nel periodo estivo , salvo precisa indicazione sul regolamento condominiale di effettuarla entro il 15 marzo di ogni anno. Di conseguenza ad ogni riunione o non raggiungiamo i 333 millesimi per la validita' o al massimo raggiungiamo 400 millesimi non necessari per poter discutere della Sua revoca . Nell'ultima riunione abbiamo raggiunto 390 millesimi e non approvando alcun bilancio presentato abbiamo convenuto di riunirci nuovamente a ottobre, chiedendo di riportare all'interesse il punto con "nomina e revoca amministratore". A tale richiesta l'amministratore e andato su tutte le furie sostenendo che oramai era impossibile e che non lo avrebbe inserito e che oramai rimarra' legittimamente lui alla guida del condominio.

Chiedo gentilmente se questa futura omissione e' legittima e nel caso l'amministratore e' tenuto comunque ad inserirla .

grazie

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i quorum deliberativi per la nomina sono 500 millesimi e la maggioranza degli intervenuti , inoltre

1129. Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore

Quando i condomini sono più di otto, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un

amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o

dell'amministratore dimissionario.

 

L'amministratore , attualmente è in prorogatio, quindi deve obbligatoriamente inserire la sua nomina/riconferma nella prossima assemblea

Il rifiuto di predisporre un assemblea per la revoca e nomina di un successore è un grave motivo il quale potrebbe portare al ricroso di revoca Giudiziale, anche da parte di un solo condomino, il quale potrebbe chiedere il rimborso al condominio;

 

Art 1129 cc (inderogabile)

...

ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il

ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può

rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato.

Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità:

1) l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto

rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri

casi previsti dalla legge;

...

...Il soggetto ha l'abitudine di convocare l'assemblea straordinaria nel periodo estivo , salvo precisa indicazione sul regolamento condominiale di effettuarla entro il 15 marzo di ogni anno...

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Spiegati meglio.

La suddetta data fa riferimento all'assemblea annuale.

Perchè la conferma va di pari passo con la chiusura del bilancio annuale,salvo che qualcuno utilizza l'art.66cc. e chiedono un'assemblea straordinaria per il problema in oggetto.

mi scuso, ma nella foga ho erroneamente scritto che entro il 15 marzo l 'amministratore deve convocare l'assemblea ORDINARIA e nn straordinaria.

 

ad oggi visto che era in previsione , ed e stato verbalizzato nell'ultima assemblea, posso anticipare la convocazione imponendogli di inserire il punto all ordine del giorno per la revoca e nomina dell amministratore?

... Nell'ultima riunione abbiamo raggiunto 390 millesimi e non approvando alcun bilancio presentato abbiamo convenuto di riunirci nuovamente a ottobre, chiedendo di riportare all'interesse il punto con "nomina e revoca amministratore". A tale richiesta l'amministratore e andato su tutte le furie sostenendo che oramai era impossibile e che non lo avrebbe inserito e che oramai rimarra' legittimamente lui alla guida del condominio.

Chiedo gentilmente se questa futura omissione e' legittima e nel caso l'amministratore e' tenuto comunque ad inserirla .

grazie

Il vostro amministratore vi ha detto solo una mezza verità.

 

- E' vero che rimarra lui alla guida del condominio, ma solo finchè non ne verrà nominato un altro.

- E' vero che non è obbligato ne a convocare una nuova assemblea ne a porre all'ordine del giorno la nomina di un nuovo amministratore.

 

Quello che non vi ha detto è che l'amministratore dura in carica un anno ma può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea.

 

Quello che non vi ha detto è che i condòmini, seguendo il disposto dell'art. 66 del codice civile, possono richiedere (meglio con raccomandata alla francese e cioè unico foglio piegato in 3) la convocazione di un'assemblea straordinaria con all'ordine del giorno "Revoca/nomina amministratore".

Se l'amministratore non convoca l'assemblea, trascorsi 10 giorni dalla richiesta, i condòmini possono autoconvocarsi e deliberare la nomina di un nuovo amministratore senza che sia necessaria la presenza del vecchio.

Con il verbale di nomina alla mano sarà il nuovo amministratore a fare il passaggio di consegne con il vecchio ed a presentare all'assemblea il consuntivo a partire dall'ultimo rendiconto approvato.

 

Art. 66 cod. civile

L’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall’articolo 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.

In mancanza dell’amministratore, l’assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino.

L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.

L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima...

Giusto Kurt, ma con nomina di un sostituto, anche provvisoriamente un condomino, il quale sarà sostituito (con nomina regolare) quando avranno trovato un amministratore di loro gradimento, altrimenti si rischia la proroga.

Perchè mai nominare un sostituto delegando ad un condomino i pochi onori ed i tanti oneri che tale carica comporta?

E se nessuno fosse disponibile a correre simili rischi?

 

L' assemblea può deliberare fin da subito la nomina di un nuovo amministratore senza perdere tempo.

Quindi qualcuno si attivi per trovare e presentare le offere di qualche professionista in modo da lasciare la possibilità di scelta.

Cominciate con fare richiesta tramite RR alla francese all' amministratore in carica di convocare assemblea straordinaria seocndo le modlaità presviste dalla Legge e decorsi i termini in caso di mancanza vi autoconvocate secondo quanto correttamente spiegato dal sempre ottimo Leonardo.

 

Volendo potete anche votare solamente la revoca di quello attuale senza che lo stesso possa invocare la "prorogatio imperi"...ma meglio vi sia un professionista serio che verifichi eventuali malefatte del precedente.

la possibilità di nominare un altro professionista e' seerimante presa in considerazione. pero' parlando con altre persone ci e' giunto il dubbio se fosse valida la delibera di un assemblea dove nn si sia menzionato all'ordine del giorno tale argomento.

escludendo eventualmente il ricorso all art 66 disp cc ....

 

se in corso di assemblea tra le varie ed eventuali e' possibile inserirlo?

ed eventualmente sarebbe impugnabile ed annullabile da parte dell amministratore?

sembra una richiesta strana ma purtroppo stiamo in mano a un vero disonesto e le stiamo studiando tutte...

... se in corso di assemblea tra le varie ed eventuali e' possibile inserirlo?

ed eventualmente sarebbe impugnabile ed annullabile da parte dell amministratore?

sembra una richiesta strana ma purtroppo stiamo in mano a un vero disonesto e le stiamo studiando tutte...

Come esattamente ha detto Kurt, nelle varie ed eventuali non si può deliberare salvo non siano tutti presenti (1000/1000), se lo si fa la delibera è annullabile su ricorso, ma l'amministratore se non condomino non può impugnare, potrebbe però agire con una citazione normale, non con l'art. 1137 cc.

allora come si potrebbe farglielo inserire prima che convochi l assemblea?

 

- - - Aggiornato - - -

 

sono convinto che per lui il discorso e chiuso... e sicuramente lo rivediamo fra due anni...

 

- - - Aggiornato - - -

 

e i danni che ha fatto passeranno in cavalleria...

Se in una normale assemblea viene discusso e votata una delibera non presente nell' OdG, la stessa ha pieno valore e non può essere considerata Nulla.

Solo chi ha votato contro, gli astenuti e gli assenti avranno 30 gg. di tempo dal momento di ricezione del verbale di assemblea per impugnare presso un Giudice per ottenere l' Annullamento.

Il mandato dura comunque 1 anno (12 mesi)

ma nel caso fosse impugnata quale sarebbe la motivazione per l annullamento???
Il motivo c'è, ed è quello che non era all'OdG, ovvero non a conoscenza dei condomini ed almeno 5 giorni prima dell'assemblea di 1° convocazione

Se non c'è più tempo non si può, salvo che all'assemblea non siano tutti presenti e tutti d'accordo (1000/1000), così che tutti si riterranno avvisati e accettano anche se non ci sono i 5 giorni minimi. Oppure l'art 66 Dacc

e quindi nn esiste una forma coercitiva per far inserire all ordine del giorno nomina e revoca dell amministratore?

 

CErto che esiste: specifica richiesta e in caso l' amministratore ometta agite con autoconvocazone dove specificate l' OdG con nomina nuovo amministratore.

Ovviamente si deve palesare una maggioranza consona...altrimenti perdete tempo inutilmente.

Organizzatevi e contatevi.

mi spiego : la convocazione nn e stata ancora mandata. quindi prima che la si notifichi , e possibile far inserire forzatamente questo punto all ordine del giorno?^

Resta a discrezione dell' amministratore se non gli fate richiesta almeno in 2 condomini con 1/6 dei millesimi e purchè esista il tempo materiale per la modifica.

 

Per raggiungere una maggioranza ma sopratutto per aver il quorum di validità dell' assemblea potete sempre farvi rilasciare la delega di "poltroni" che pur essendo concordi non abbiano la creanza di partecipare alle discussioni.

Forzatamente obbligando l'amministratore? No non credo, comunque se l'assemblea è quella ordinaria annuale il punto deve essere inserito, se non lo è, si può forzare e nominare un successore (nuovo amministratore) sperando che nessuno impugni e sopratutto che l'amministratore attuale (quello da cambiare) sia esterno.

L'iter dell'art 66 dacc è un po differente e bisogna prenderlo per tempo, ovvero non sotto assemblea (vicina vicina intendo), perchè potrebbero non esserci i tempi per inserire l'argomento in una sola, e magari si dovrebbero effettuare due assemblee anzichè una sola;

 

Art 66 Dacc (richiesta assemblea straordinaria all'amministratore) ... quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione. ...

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